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12 agosto 2012
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Separazione e divorzio : se si rischia di perdere ingiustamente figli e casa
di Demetrio Delfino*

L'ultima legislazione corrente nel nostro Stato è stata contrassegnata anche da non poche novità che hanno innovato il campo del diritto di famiglia "latu sensu" inteso. Scrivo "latu sensu", poiché mi riferisco anche ad una cospicua legislazione penale che, alla luce delle innumerevoli violenze commesse nei confronti delle donne all'interno delle mura domestiche, ha tutelato in modo sicuramente più incisivo l'integrità fisica e morale delle donne. Tali interventi, sicuramente benvenuti, impongono alcune considerazioni di rilievo che definirei "fuori dalle righe".

I fatti di cronaca, talvolta raccontati con una non sufficiente tecnica giuridica e con poca chiarezza, hanno indotto l'opinione pubblica ad emettere facili sentenze accogliendo, senza alcuna valutazione critica, la nuova legislazione che, "comunque", tutelava la donna a prescindere dal reale svolgersi dei fatti in cui poi, in concreto, questa nuova legislazione andava ad "incasellarsi". Ciò perché, evidentemente, la violenza messa in atto da alcuni uomini nei confronti della propria partner non consentiva, in vari casi, di giustificare e comprendere il risentimento accumulato dall'uomo nei confronti di quei comportamenti della donna (non perseguibili penalmente ma certamente rilevanti ai fini della ricostruzione della verità) che avevano determinato nel suo compagno frustrazioni rimaste inespresse, per incomprensioni o per l'incapacità di esternarle.

D'altra parte, mi sia consentito, certe figure di reato non solo mi appaiono forse troppo severe nella determinazione della condotta, vedi ad esempio lo stalking (1) ma, purtroppo, ho dovuto constatare che tali ipotesi di reato vengono talvolta usate come arma di ricatto nei confronti dell'uomo per cercare, talvolta, di ottenere un assegno di mantenimento più alto o, in alternativa e addirittura, l'affidamento dei figli. Con questo, vorrei essere chiaro, non intendo certo giustificare le condotte violente di alcuni uomini ma, bensì, intendo solo chiarire che la verità, il più delle volte, "non sta mai da una parte sola".

Debbo peraltro ritenere che, anche per i "papà" più "ricattabili", sono previsti alcuni meccanismi di difesa, offerti dalla nostra legge che, se previamente conosciuti possono, senza dubbio, attenuare gli effetti sicuramente non gradevoli di facili abusi. E' quindi importante conoscere alcune norme di legge che, nell'ambito del diritto civile e penale hanno reso "giustizia" su alcune prevaricazioni manifestate da un coniuge sull'altro. Due sono gli aspetti che a riguardo vorrei ricordare: il nuovo affido condiviso e la produttiva evoluzione giurisprudenziale inerente all'assegnazione della casa coniugale.

L'affido condiviso, infatti, ha consentito un'equa ripartizione di una delle più importanti aspettative di un genitore separato e/o divorziato e cioè, quella di "poter stare" con i propri figli. E' d'evidenza che, tale importante innovazione legislativa trova la sua giustificazione anche nell'opportunità che il minore possa godere di un affetto e di una educazione da entrambi i coniugi, ma è altrettanto evidente che le norme disciplinanti l'affido condiviso colmano anche possibili ritorsioni e/o abusi di un coniuge sull'altro.

Ciò posto, ritengo di particolare pregio una recente massima della Corte di Cassazione, sentenza 29 Marzo 2012 n. 5108- Pres. Luccioli; Rel. Giancola; Pm Russo: ……"In tema di separazione personale, la regola prioritaria dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall'articolo 155 e 155 bis comma 1, del cc, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria. La mera conflittualità esistente tra i coniugi non preclude il ricorso al regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse….".

E' d'evidenza che evitare l'affido condiviso non è certo cosa facile poiché i fatti eventualmente ostativi resi noti dalla Corte dovranno, comunque e nei primi due gradi di giudizio, essere adeguatamente provati. Insomma, la preclusione all'affido condiviso, per un genitore, dovrà essere adeguatamente motivata da fatti davvero importanti che possono cagionare seri problemi all'equilibrio psico-fisico del minore.

Giova ricordare, a questo riguardo, che la semplice denuncia-querela, se non supportata da altri indizi e/o altri fatti di rilievo, non è certo sufficiente a impedire l'affido condiviso. L'esperienza avuta davanti alle Corti di merito mi porta a ritenere che, ad esempio, fatto ostativo potrebbe essere rappresentato da una sentenza già passate in giudicato la quale, se esplicitante un comportamento violento e/o aggressivo di uno dei coniugi, può, evidentemente, "suggerire"un affido esclusivo (da qui l'importanza di evitare patteggiamenti troppo frettolosi e rinunce ad istruire adeguatamente un processo penale, poiché le conseguenze, anche sul piano degli affetti, potrebbero essere davvero importanti).

Altro argomento sul quale mi pare opportuno spendere qualche parola, è l'assegnazione della casa coniugale. A tal riguardo, vi è stata una giurisprudenza pilota del Tribunale di Cagliari poi recepita dalla ormai totalità delle Curie italiane, la quale ha stabilito che, sostanzialmente, la mancanza di prole fa sì che la casa coniugale venga sottoposta alle regole ordinarie della comunione. In pratica, non vi è, in caso di separazione, alcuna assegnazione esclusiva e, entrambi i coniugi, verranno considerati semplici comproprietari di un bene in comune con tutte le conseguenze del caso. Pertanto, fatta eccezione per l'interesse superiore dei figli, la piena estensione della comproprietà della casa coniugale non potrà più essere messa in discussione: entrambi i coniugi non potranno quindi temere per la perdita della propria quota.

In particolare. ….."In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dall'articolo 6 comma VI, della legge n° 898/1970 (come sostituito dall'articolo 11 della legge n°74/1987) è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'articolo 156 c.c. e dall'articolo 5 della legge 898/1070, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al quale sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, la concessione del beneficio in questione, resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario in danno del contitolare" (Trib. Milano 28 Aprile 2009; App. Roma, 15 Aprile 2009; App. Roma, 27 Maggio 2009; Trib. Monza, 15 Ottobre 2009; Trib. Torino, 01 Dicembre 2008).

(1) vedi ad es la sent. 17.02.2010 n° 6417 V sezione della Cassazione penale, secondo cui anche due sole condotte di minaccia o di molestia integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis (stalking). Sulle denunce infondate e sull'efficacia di azioni preventive per evitare il reiterarsi del reato vedi invece "Stalking: esperienze presso le Procure di Milano e Torino"

* avvocato cassazionista, responsabile dell'Ufficio legale dell'Osservatorio


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