Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
08 luglio 2012
tutti gli speciali

Cassazione : L'addebito può derivare anche da un fatto successivo alla separazione
di Demetrio Delfino*

Il femminicidio, la violenza nei confronti delle donne all'interno delle mura domestiche, stanno assumendo dei contorni sempre più preoccupanti. I motivi sono molteplici e, in considerazione dell'espandersi del fenomeno, si sono moltiplicati i convegni e i dibattiti sul tema dibattiti che, evidentemente, hanno coinvolto professionisti qualificati quali giuristi, psicologi, criminologi.

Debbo dire che la vigente legislazione sta cercando di arginare questo grave problema anche se, evidentemente, è necessario intervenire alla base: è necessario incidere sull'educazione, sui valori fondamentali del corretto vivere. Di recente, la Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza del 4 Giugno 2012 numero 8928 la quale ha imposto, naturalmente a livello interpretativo per i Tribunali di merito, un principio di notevole interesse.

La vicenda ha inizio con un processo per separazione giudiziale con richiesta di addebito proposto da un coniuge nei confronti dell'altro addebito che, si fondava su presunti maltrattamenti cagionati dal marito nei confronti della moglie. Il primo, resisteva richiedendo, a sua volta, l'addebito nei confronti della moglie.

I maltrattamenti per cui è stato proposto il ricorso introduttivo non venivano ritenuti pienamente provati in primo grado, anche perché il procedimento penale "madre" che li sintetizzava non solo si riferiva ad un episodio di violenza successivo alla separazione, ma, altresì, il procedimento penale medesimo, non era ancora pervenuto ad una definitiva soluzione. Il Tribunale di Cagliari, rigettava entrambe le richieste reciproche di addebito pronunciando, evidentemente, la separazione personale dei coniugi di concerto ai provvedimenti correlati.

La moglie proponeva quindi appello alla competente Corte territorialmente competente, la quale accoglieva l'impugnazione proposta in via principale in quanto venivano "…..apprezzate le risultanze emergenti da una sentenza penale pronunciata in sede di appello dallo stesso Tribunale, a seguito di impugnazione per i soli effetti civili proposta dalla F., relativamente ad un episodio lesivo verificatosi in data 03 Febbraio 2003, in epoca cioè successiva all'instaurazione del giudizio di separazione. Da tale decisione, passata in giudicato, la corte distrettuale desumeva altresì, sulla base di specifici riferimenti a ulteriori episodi riferiti da testimoni, che l'evento lesivo per il quale la F., aveva proposto querela si inseriva in una condotta del marito tenuta tanto in precedenza quanto in epoca successiva, così da ritenere provata, stante la sua gravità e la sua incompatibilità con la condotta tenuta dalla moglie, una violazione della dignità e dell'integrità fisica del coniuge, tale da imporre la pronuncia di addebito….."

Il marito proponeva ricorso sostenendo, in pratica, da un lato il fatto che l'episodio preso in considerazione dalla Corte territoriale si riferiva, esclusivamente, ad un episodio successivo alla separazione e, dall'altro che le ulteriori condotte del marito non sarebbero state pienamente provate.

La Corte di Cassazione, confermava appieno la sentenza della Corte di merito specificando che qualora sia possibile dimostrare un episodio di violenza successivo alla separazione, possono essere considerati veri anche ulteriori fatti violenti precedenti alla separazione stessa che si sono esplicitati, come nel caso di specie, in formali denuncie presso le competenti autorità.

Precisa inoltre la Corte: "…..a fronte della dimostrata condotta violenta del ricorrente, per altro reiterata nel tempo, correttamente è stata accolta la domanda di addebito proposta dalla F., venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle stesse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento".

Un altro passo in avanti è stato fatto.

* avvocato, presidente del Comitato etico dell'Osservatorio


per approfondire...

Dossier giustizia

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale