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Corte
di Cassazione Sez. Seconda Pen. - Sent. del 08.09.2011, n.
33320
(...)
Osserva
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato
la sentenza del Tribunale di Siracusa, del 02.10.2007, di
condanna dell’imputata, per il reato di truffa in danno dell’Ente
pubblico, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro
100,00 di multa ricorre la difesa della G. chiedendo l’annullamento
della sentenza e deducendo a motivo:
a) la violazione di cui all’art. 606, co 1, lett. b), c.p.p.
per inosservanza o erronea applicazione della legge penale
perché la Corte di merito ha confermato la condanna della
G. che in realtà era una dipendente della società ed amministratore
puramente formale della stessa e pur essendo mancato, per
il fatto di essere responsabile solo formalmente della gestione
della società, ogni effettivo apporto causale della condotta
dell’imputata alla commissione dell’illecito;
b) l’omessa motivazione in ordine alla qualificazione del
reato: la Corte di merito ha errato nel dichiarare che non
era possibile ravvisare l’appropriazione indebita nei fatti
in esame perché la B. srl non aveva il possesso del denaro
dell’ente pubblico INPS, posto che tutto il rapporto con quest’ultimo
si è svolto sulla base di compensazioni.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è manifestamente infondato: manca in esso ogni
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
2.1
La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che il fatto che
i due soci della “B. srl” avessero la gestione di fatto della
società lasciava immutata la responsabilità della G., che
era stata investita formalmente della carica amministrativa
e che volontariamente e consapevolmente la aveva assunta.
Sicché ella era l’unico soggetto legittimato a compiere, in
nome e per conto della società tutti gli atti formali comportanti,
per gli effetti legali, responsabilità civile e penale.
2.2 II principio enunciato dalla Corte di merito è in linea
con quello costantemente ribadito da questa Corte in tema
di responsabilità da bancarotta fraudolenta ma che comunque,
si rende, per l’intrinseca coerenza, applicabile anche nel
caso in esame , secondo cui l’amministratore della società
ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno
agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati,
quanto meno a titolo di omissione, poiché la semplice accettazione
della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo
la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza
che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici
del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si
verifichino, sono infatti sufficienti per l’affermazione di
responsabilità.(Rv. 216117, Rv. 232816, Rv. 233637).
2.3 Sempre in linea con la giurisprudenza di legittimità la
Corte ha respinto la censura relativa alla qualificazione
del fatto come truffa (rv 178728; rv 138529). 2.4 II ricorrente,
per contro, si è limitato a riproporre tal quale le tesi già
prospettate con l’appello. Orbene, in tal caso, per consolidata
giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione
sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse
dal giudice di appello sui vari motivi, rende l’impugnazione
meramente apparente e generica; il che determina, a mente
dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l’inammissibilità
del ricorso.(- Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep. 3.5.2000
rv 216473 - Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004
rv 230634 - Sez. 4, sent. n. 256 del 18.9.1997 dep. 13.1.1998
rv 210157).
3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile: ai sensi
dell’art. 616 c.p.p. con il provvedimento che dichiara inammissibile
il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
3.1 Alla parte civile, che ne ha fatto rituale richiesta,
vanno liquidate le spese del presente grado di giudizio, che
l’imputata dovrà rifondere in misura pari a complessivi euro
2500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 alla cassa delle ammende nonché alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile R.C., che liquida
in complessivi euro 2500,00 oltre spese generali IVA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 08.09.2011
 
Commento
alla sentenza
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