|
Cassazione
: truffa all'INPS? Amministratore comunque responsabile se
non vigila
di
Annalisa Gasparre*
AMMINISTRATORE
RESPONSABILE DEL REATO DI TRUFFA AI DANNI DELL’INPS SE OMETTE
DI VIGILARE E CONTROLLARE. ANCHE SE E’ MERO PRESTANOME
Cass. pen., II Sez., Sent. n. 33320 del 08.09.2011
Con
la pronuncia in esame, i Giudici di legittimità riaffermano
la natura degli obblighi dell’amministratore di società, che
si estrinsecano nei doveri di vigilanza e controllo propri
di chi ricopre formalmente la carica di amministratore. In
sostanza, i Giudici ravvisano nella condotta omissiva dell’amministratore
– pur mero prestanome –quanto è sufficiente per ascrivere
responsabilità: la mera accettazione della carica attribuisce
doveri di vigilanza e controllo, alla cui violazione consegue
responsabilità civile e penale.
Dal punto di vista soggettivo, secondo la Corte, è sufficiente
la consapevolezza che dalla condotta omissiva “possano scaturire
gli eventi tipici del reato (ingiusto profitto con altrui
danno), ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino”.
In giurisprudenza è controverso se dalla menzogna, silenzio,
reticenza o altro comportamento omissivo possano integrarsi
gli artifici e raggiri (che sono comportamenti attivi e vincolanti!)
indispensabili perché si configuri il delitto di truffa: l’omissione
sarebbe sufficiente a muovere un rimprovero di colpevolezza
se ricollegata ad un obbligo giuridico di comunicare alla
parte interessata o ad un dovere di impedire gli artifici
e raggiri perpetrati da altri.
Su
quest’ultimo punto, dal testo della sentenza della Cassazione
non è chiarissimo se i Giudici territoriali abbiano ravvisato
in capo all’amministratore formale una c.d. posizione di garanzia
che incombe in capo ad un soggetto dal quale può esigersi
il “dovere di impedire l’evento” (è la c.d. clausola di
equivalenza stabilita dall’art. 40 c. 2 c.p. che consente
di configurare delitti omissivi impropri combinandosi con
le fattispecie speciali commissive con evento).
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza
|