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02 dicembre 2011
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Cassazione : truffa all'INPS? Amministratore comunque responsabile se non vigila
di Annalisa Gasparre*

AMMINISTRATORE RESPONSABILE DEL REATO DI TRUFFA AI DANNI DELL’INPS SE OMETTE DI VIGILARE E CONTROLLARE. ANCHE SE E’ MERO PRESTANOME

Cass. pen., II Sez., Sent. n. 33320 del 08.09.2011

Con la pronuncia in esame, i Giudici di legittimità riaffermano la natura degli obblighi dell’amministratore di società, che si estrinsecano nei doveri di vigilanza e controllo propri di chi ricopre formalmente la carica di amministratore. In sostanza, i Giudici ravvisano nella condotta omissiva dell’amministratore – pur mero prestanome –quanto è sufficiente per ascrivere responsabilità: la mera accettazione della carica attribuisce doveri di vigilanza e controllo, alla cui violazione consegue responsabilità civile e penale.

Dal punto di vista soggettivo, secondo la Corte, è sufficiente la consapevolezza che dalla condotta omissiva “possano scaturire gli eventi tipici del reato (ingiusto profitto con altrui danno), ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino”.

In giurisprudenza è controverso se dalla menzogna, silenzio, reticenza o altro comportamento omissivo possano integrarsi gli artifici e raggiri (che sono comportamenti attivi e vincolanti!) indispensabili perché si configuri il delitto di truffa: l’omissione sarebbe sufficiente a muovere un rimprovero di colpevolezza se ricollegata ad un obbligo giuridico di comunicare alla parte interessata o ad un dovere di impedire gli artifici e raggiri perpetrati da altri.

Su quest’ultimo punto, dal testo della sentenza della Cassazione non è chiarissimo se i Giudici territoriali abbiano ravvisato in capo all’amministratore formale una c.d. posizione di garanzia che incombe in capo ad un soggetto dal quale può esigersi il “dovere di impedire l’evento” (è la c.d. clausola di equivalenza stabilita dall’art. 40 c. 2 c.p. che consente di configurare delitti omissivi impropri combinandosi con le fattispecie speciali commissive con evento).

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


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La sentenza

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