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Norme
espulsione immigrati : giudice pace le disapplica , incompatibili
con direttiva UE
di
Emmanuela Bertucci*
Ci siamo gia' occupati della nuova normativa italiana in materia
di espulsioni di cittadini extracomunitari, sollevando forti
perplessita' sulla sua compatibilita' con la Direttiva 2008/115/CE.
All'indomani del recepimento in Italia della Direttiva comunitaria
2008/115/CE sul rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari,
le nuove norme sulle espulsioni introdotte con il d.l. 89/11,
convertito nella legge 129/11, non superano il vaglio giudiziale
e iniziano ad essere emesse le prime pronunce di disapplicazione
della normativa italiana in favore di quella comunitaria.
Il
Giudice di Pace di Firenze (dott. Simone Bozzi) ha infatti
recentemente annullato un decreto prefettizio di espulsione
emesso successivamente all'entrata in vigore della riforma.
Un provvedimento di estremo interesse poiche' parametra –
in prima battuta - la legittimita' del provvedimento impugnato
non gia' ai casi previsti dall'art. 13 comma 4, d.lgs. 286/98
ma direttamente alle previsioni della Direttiva, sul presupposto
della incompatibilita' della legge italiana con il dettato
normativo della Direttiva: “rilevato che ai sensi dell'art.
7, IV comma, della Direttiva n. 2008/115/CE del 16.12.2008,
gli Stati membri dell'Unione Europea possono astenersi dal
concedere agli stranieri presenti irregolarmente sul loro
territorio un periodo per la partenza volontaria o concederne
uno inferiore a sette giorni se sussiste il rischio di fuga,
se una domanda di soggiorno regolare e' stata respinta in
quanto manifestamente infondata o fraudolenta, o se l'interessato
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica
sicurezza o la sicurezza nazionale”.
Data
questa premessa, il Giudice fiorentino esclude che lo straniero
ricorrente possa essere ritenuto un pericolo per l'ordine
pubblico, per la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale
posto che “non risulta agli atti nessuna sentenza di condanna
a carico del ricorrente per reati costituenti indice di pericolosita'
sociale”, per poi analizzare in dettaglio la definizione di
“rischio di fuga”. Ad avviso di chi scrive, un decreto di
espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera che
si limiti a rilevare la sussistenza delle circostanze in presenza
delle quali sussiste il pericolo di fuga, senza valutare,
e motivare, nel caso concreto la effettiva sussistenza di
un effettivo pericolo di fuga e' illegittimo poiche' emesso
in violazione dell'art. 13, comma 4 bis del d.lgs. 286/98.
E' questa infatti la conseguenza dell'unica lettura possibile
costituzionalmente orientata della norma in oggetto: “si
configura il rischio di fuga […] qualora ricorra almeno una
delle seguenti circostanze da cui il Prefetto accerti, caso
per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla
volontaria esecuzione del provvedimento di allontanamento
[...]”.
La formulazione della norma potrebbe risultare ambigua posto
che parrebbe da una parte suggerire l'automatica sussistenza
del rischio di fuga al ricorrere di una delle circostanze
elencate, salvo poi dall'altra richiedere al Prefetto, nella
fattispecie concreta, una valutazione “caso per caso”. Delle
due l'una, o il rischio di fuga si configura automaticamente
ogni qualvolta sussistono le circostanze elencate (e allora
sarebbe superfluo l'inciso “caso per caso”) oppure, la presenza
delle circostanze indicate dalla norma e' solo il presupposto
affinche' il Prefetto possa compiere poi le valutazioni necessarie
in ordine alla effettiva sussistenza del pericolo di fuga.
Valutazioni che se elaborate devono essere esplicitate nell'atto
amministrativo motivando sia in fatto che in diritto sulla
concretezza del pericolo.
Accogliendo
la prima ipotesi la norma italiana sarebbe illegittima, e
andrebbe disapplicata ovvero andrebbe sollevata questione
di legittimita' costituzionale poiche' contravverrebbe a quanto
previsto agli artt. 3, comma 1, n.7 e 12 della direttiva.
Cio' perche' lo spirito (e la lettera) di quest'ultima e'
di porre criteri sulla base dei quali poter valutare caso
per caso la reale sussistenza di un pericolo di fuga (“'rischio
di fuga' la sussistenza in un caso individuale di motivi basati
su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che
un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di
rimpatrio possa tentare la fuga”, art. 3, comma 1 n. 7), mentre
il recepimento da parte del legislatore italiano non individua
criteri ma circostanze in presenza delle quali il pericolo
si presume, senza alcuno spazio per la valutazione della situazione
specifica.
Accogliendo invece la seconda ipotesi, l'espulsione con accompagnamento
coattivo fondata sulla mera sussistenza delle circostanze
elencate al comma 4 bis dell'art. 13 d-lgs. 286/98 sarebbe
illegittimo per omessa valutazione del caso di specie, nonche'
per difetto di motivazione in violazione dell'art. 12 della
Direttiva Rimpatri («le decisioni di rimpatrio e, ove emesse,
le decisioni di divieto di reingresso e le decisioni di allontanamento
sono motivate in fatto e in diritto»), dell'art. 13 comma
3 d.lgs 286/98 («l’espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato»), nonche' dell'art. 3 legge 241/90 che «la
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione». L’amministrazione
è pertanto tenuta a esplicitare, con motivazione non meramente
astratta, bensì tenendo conto delle specifiche circostanze
del caso concreto, le ragioni poste a fondamento delle proprie
decisioni in materia di rimpatri.
Ma
a ben vedere il Giudice nell'accogliere la tesi della incompatibilita'
della norma italiana va anche oltre, analizzando il contenuto
del comma 4 bis dell'art. 13 d-lgs. 286/98 , che consente
alla autorita' di astenersi dal concedere un termine per la
partenza volontaria in caso di: a) mancato possesso del passaporto
o di altro documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita'; d) non avere ottemperato
ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita',
in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
Ad
avviso del giudicante nessuna di tali condotte e' di per se'
indice di un concreto pericolo di fuga, e dunque non sono
idonee a fondare un provvedimento di accompagnamento coattivo:
“ritenuto che il significato dell'espressione 'tentare la
fuga' non possa essere esteso sino a ricomprendere la mera
condotta di sottrazione all'esecuzione di un pregresso ordine
di allontanamento dal territorio nazionale, ne' tanto meno
il pericolo di una sottrazione all'esecuzione di un futuro
ordine di allontanamento, come si evince anche dall'art. 7
III comma della Direttiva, ai sensi del quale, per la durata
del periodo per la partenza volontaria, possono essere imposti
obblighi diretti ad evitare il rischio di fuga, come l'obbligo
di presentarsi periodicamente alle autorita', la costituzione
di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti
o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo” […] “non
rileva in contrario quanto disposto dal comma 4 bis dell'art.
13 d.lgs. 286/98 introdotto dall'art. 3, I co., lett. c) del
d.l. 89/11 convertito nella legge 129/11 in quanto contrastante
con il disposto del summenzionato art. 3 della Direttiva 2008/115/CE
del 16.12.2008 e percio' dunque da disapplicare”.
Non possiamo che concordare sia con il percorso logico giuridico
effettuato dal giudice che con le conclusioni cui giunge.
La nuova normativa italiana in materia di espulsioni non e'
conforme alla disciplina comunitaria e deve essere disapplicata.
Si tratta di una normativa, ad avviso di chi scrive, voluta
piu' per una questione di facciata che di sostanza. Non c'e'
un vero intento di adeguamento, ma un tentativo – tipicamente
italiota – di continuare a fare come si vuole facendo finta
di adeguarsi alle prescrizioni comunitarie. Come avevamo previsto,
il “giochino” e' durato poco: le innovazioni in vigore dal
6 agosto 2011 non hanno minimamente soddisfatto le aspettative
dell’Unione Europea, mancando un reale ed effettivo adeguamento
degli istituti e dei rimedi italiani ai canoni sovranazionali
imposti dalla direttiva. Ne consegue che il recente sforzo
del legislatore italiano lascia impregiudicata la rilevanza
e l’attualità del tema della diretta applicabilita' (carattere
self-executing) della normativa in parola, ampiamente confermata
dalla giurisprudenza degli ultimi anni, sotto il vigore della
precedente formulazione del d.lgs. 286/1998.
*
legale Aduc
 
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