NOTIZIARIO del 29 giugno 2004

 
     

Maxiemendamento sull' Ordinamento Giudiziario

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8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 4, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998/1999; b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2; c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni; d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario; e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario; f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle di legittimità giudicanti o requirenti siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri; g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura; h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r); i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti: 1) necessaria idoneità precedentemente conseguita; 2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza; l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera l) del presente comma. m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): 1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o); 2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e, numeri 5, 6, 7 e 8, e, se all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e, numeri 9, 10 e 13, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): 1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettere m), numeri 5 ed 8, ed o), e in via transitoria alla lettera m), numeri 1, 2 e 3, non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale; 2) che la disposizione di cui al numero 1 non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza; 3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2 non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni. 9. E' abrogato l'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età. 11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-bis, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. 12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h) n. 17 e alla lettera i) n. 6 del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del Regio Decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del Regio Decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511; b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinare vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8 milioni di euro a decorre dall'anno 2006. 13. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1. 14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. 15. Dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ;

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