Maxiemendamento
sull' Ordinamento Giudiziario
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e) prevedere
che:
- 1) il
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle
indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo
a procedere, formuli l'incolpazione e chieda al presidente della sezione
disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro
della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;
- 2) il
Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non
luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci
giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura
decide in camera di consiglio, sentite le parti;
- 3) il
Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione
disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione,
cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- 4) il
presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno
della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;
- 5) il
decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima
della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e
all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato ed
al Ministro della giustizia;
- 6) nel
caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito,
faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria
di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro
della giustizia, con invio di copia dell'atto;
- 7) il
Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento
e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere
al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza
di discussione orale, formulando l'incolpazione;
- 8) decorsi
i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere
la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la
richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta
del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale,
si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico
ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore
generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;
- 9) della
data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della
giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza
delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;
- 10) il
delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare
testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;
f) prevedere
che:
- 1) nella
discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato
dal presidente svolga la relazione;
- 2) l'udienza
sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una
delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica
se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria,
con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa,
ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;
- 3) la
sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che
ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato
generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei
dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché
delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione
di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato
del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le
norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta
per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti
dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo
quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai
testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;
- 4) la
sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle
prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro
della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito
per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in
camera di consiglio;
- 5) se
non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare
ne dichiari esclusa la sussistenza;
- 6) i motivi
della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare
entro trenta giorni dalla deliberazione;
- 7) dei
provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione
al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini
della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni
unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli
atti del procedimento;
g) stabilire
che:
- 1) l'azione
disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento
del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando
quanto previsto dal numero 3) della lettera b);
- 2) abbiano
autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale
irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2,
del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna,
e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non
sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;
h) prevedere
che:
- 1) a richiesta
del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte
di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo
stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il
magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia
stata adottata una misura cautelare personale;
- 2) la
sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non
più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento;
la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione
disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di
gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata,
anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti
della misura cautelare;
- 3) al
magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura
indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma
6;
- 4) il
magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze
non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare,
se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530
del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se
è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni
diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione,
qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare,
lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della
lettera m);
i) prevedere
che:
- 1) quando
il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo
punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al
medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare
che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle
funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle
funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;
- 2) la
sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno
tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato
la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro
magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione
cautelare;
- 3) la
sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi
momento, anche d'ufficio;
- 4) si
applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4).
l) prevedere
che:
- 1) contro
i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed
i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il
Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con
le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei
provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i)
il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;
- 2) la
Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla
data di proposizione del ricorso;
m) prevedere
che:
- 1) il
magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso
abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione
anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia
pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non
più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante,
ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere
l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto,
con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;
- 2) la
sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la
pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;
- 3) se
è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto
o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione
dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione
cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello
stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme
già riscosse per assegno alimentare;
n) prevedere
che:
- 1) in
ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili,
con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando: 1.1)
i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con
quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza
di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione; 1.2) sono
sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova,
che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare,
dimostrano l'insussistenza dell'illecito; 1.3) il giudizio di responsabilità
e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità
ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;
- 2) gli
elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di
inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati,
debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione
diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla
sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;
- 3) la
revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata
la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità
di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche
soltanto morale;
- 4) l'istanza
di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica
delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere
presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria
della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
- 5) nei
casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita
copia autentica della sentenza penale;
- 6) la
revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e
dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni
di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);
- 7) la
sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare
e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile
l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2),
o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se
risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi
al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per
il procedimento disciplinare;
- 8) contro
la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso
ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;
- 9) in
caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare
revochi la precedente decisione;
- 10) il
magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio
di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera
nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze
non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare,
rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati. ;
continua
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