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NOTIZIARIO del 30
giugno 2004
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Maxiemendamento
sull' Ordinamento Giudiziario 16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria; b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche; c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali; d) riserva all'amministrazione centrale: 1) del servizio del casellario giudiziario centrale; 2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari; 3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; 4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale; 5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali; 6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni; 7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni; 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica; 9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura; 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici. 17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 ed euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. 19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16, non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005. 20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1. 21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n.117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n.186, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni; b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni; c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente. 22. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 1. 23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie. 24. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 1. 25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario. 26. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n.100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza. 27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1. 28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente. 29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento 30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 31 All'articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni". 32. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni". 33. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente: "ART. 86. - 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo presidente della Corte suprema di cassazione e dei presidenti di corte di appello"; b) l'articolo 89 è abrogato; c) il comma 2 dell'articolo 76-ter è abrogato. 34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6). 36. Per le funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento, nonché per le funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n 752. 37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano/Bozen - tribunale di Bolzano/Bozen; a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano le parole: "Lauregno/Laurein e Proves/Proveis" sono soppresse; b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: "Lauregno/Laurein e Proves/Proveis". 38. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - 1. E' istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano". 39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006. 40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 e euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l'anno 2004 e euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 41. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 e euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 e euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006, per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 e euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 e euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 e euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 e euro 112.400, a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 e euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al funzionamento dei Comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m). 42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 e euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 e euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), e euro 295.409 per l'anno 2005 e euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g). 43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 e euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006. 44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia e quanto a 8 milioni di euro a decorrere dal 2006 l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro nelle politiche sociali. 45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 e euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: a) quanto a euro 9.041.700, per l'anno 2005 e euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 e euro 786.210, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 46. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. 47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5, non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005. 49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.". 50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Il Governo by www.osservatoriosullalegalita.org ___________ I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO E LINKANDO LA FONTE
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