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Genocidio: la legge Moro e i possibili colpevoli
di Armendo Reggio
NEL NOSTRO PAESE È IN VIGORE LA LEGGE SUL GENOCIDIO.
LA VOLLE ALDO MORO, IL CUI ASSASSINIO FU VOLUTO DAI SERVIZI SEGRETI ISRAELIANI.
NON STUPISCE CHE LA MELONI FINGA DI IGNORARLA!
Nel 1967 il nostro Parlamento approvò la legge 962 contro il genocidio, detta 'Legge Moro': infatti, era stato lui a volerla.
La legge prevede l’ergastolo per chiunque compia atti diretti a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
Punisce non solo le uccisioni, ma anche le condizioni di vita imposte per sterminare un popolo, l’impedimento delle nascite e il trasferimento forzato di minori.
Sono perseguibili anche l’istigazione, la cospirazione e la collaborazione.
L'aspetto interessante è che prevede la giurisdizione universale: chi commette genocidio può essere processato in Italia anche se straniero e per fatti avvenuti all’estero.
La legge, dunque, parla chiaro: non punisce solo chi compie materialmente il genocidio, ma anche chi collabora in qualunque forma.
Recita, infatti, l'articolo 5: “Chiunque commette fatti diretti a collaborare nella realizzazione del genocidio è punito con la stessa pena stabilita per il genocidio”.
Di fatto, perciò, uno Stato che fornisce mezzi, strumenti, armi, assistenza logistica o finanziaria a chi compie genocidio è equiparato allo stesso genocida.
E, poiché lo stesso Moro, benché finissimo giurista, non poté prevedere a qual punto sarebbe giunto l'attuale governo d'ultra destra, si può agevolmente aggiungere l'ospitalità e la protezione statale di chiunque commetta genocidio: a esempio, i soldati dell'idf, che dall'inizio del genocidio vengono ospitati in lussuosi resort nel nostro Paese per "decomprimersi" dallo stress del "servizio sul campo"!
Similmente agli autori, anche i collaborazionisti sono punibili con l'ergastolo: la legge prevista dal nostro ordinamento giuridico, è in corso di validità.
Meloni e i suoi fascioleghisti fingono di ignorarla: significherebbe autodenunciarsi.
E le opposizioni? Tacciono!
Eppure, un'iniziativa di denuncia in Procura sarebbe praticabile.
Ed è doverosa.
Va riconosciuto che, fra le personalità autorevoli - le pochissime, dunque, - ospitate nei salotti televisivi, solo il prof Montanari ha citato più volte la legge Moro.
Personalmente, gli va riconosciuto, come per tutte le sue osservazioni, questo merito.
Ora, Aldo Moro è stato vittima del maggiore omicidio politico italuano. Tanti i processi, tante le condanne degli esecutori materiali.
Sui mandanti le ipotesi e i fondati sospetti sono innumerevoli, tutti svaniti e ridotti a illazioni.
Ma sappiamo che l"esecuzione di Aldo Moro - non dimenticando i cinque uomini della sua guardia del corpo - fu voluta del Mossad, i servizi segreti israeliani.
Alberto Franceschini, infatti, ex brigatista italiano, uno dei fondatori ed esponente di spicco delle Brigate Rosse, in anni passati ha rivelato che il Mossad era entrato in contatto con i capi della sua organizzazione terroristica.
L'obiettivo degli 007 israeliani era evidente, costante peraltro nel corso dei decenni nelle più subdole forme: destabilizzare l'assetto politico-istituzionale italiano, indebolendoci sul piano geopolitico.
Il fine evidentemente opportunistico di Israele era - ed è, come dimostra il suo intento genocidario - risultare il partner privilegiato per il controllo del Mediterraneo e del Medioriente.
Aldo Moro - lo attesta la sua dirittura etica prim'ancora che politica - non avrebbe assolutamente permesso di trascinare il nostro Paese nella complicità di un genocidio.
La sorte dello statista era, dunque, segnata.
Interroghiamoci tutti: non sussistono i presupposti per l'incriminazione dei neofascisti al governo?
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Convenzione del 9 dicembre 1948
per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
Art. II
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti,
commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale,
etnico, razziale o religioso, come tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
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