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Pena di morte e esecuzioni extragiudiziali
di Emma Buonvino
Tra legalità formale e giustizia sostanziale
Nel diritto internazionale, la distinzione è chiara: le esecuzioni extragiudiziali sono uccisioni deliberate senza processo e costituiscono una violazione grave del diritto alla vita, sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR).
La pena di morte, al contrario, è una sanzione prevista dalla legge e applicata al termine di un procedimento giudiziario. Eppure, questa distinzione formale non esaurisce il problema.
Secondo Amnesty International, oltre due terzi dei Paesi del mondo hanno abolito la pena di morte per legge o nella pratica. Le Nazioni Unite, attraverso risoluzioni periodiche dell’Assemblea Generale, chiedono da anni una moratoria globale sulle esecuzioni, sottolineando il rischio di errori giudiziari irreversibili e discriminazioni sistemiche. Il nodo emerge quando si analizzano i contesti concreti.
Nel caso di Israele, la pena capitale non viene applicata dal 1962 (caso Adolf Eichmann), ma il tema è riemerso nel dibattito politico con proposte di estensione, in particolare per reati legati al terrorismo.
Parallelamente, organizzazioni per i diritti umani come Human Rights Watch e B’Tselem hanno documentato operazioni di “targeted killings” che sollevano interrogativi sulla loro conformità al diritto internazionale umanitario. La questione, quindi, non è sovrapporre due fenomeni diversi, ma interrogarsi sulla qualità dei sistemi in cui operano.
Un processo è realmente equo quando si svolge in un contesto di conflitto? Le garanzie previste dall’articolo 14 dell’ICCPR sono applicate senza discriminazioni?
È possibile parlare di giustizia quando alcune categorie di persone vengono sistematicamente trattate come eccezioni?
Quando il diritto viene piegato a logiche di sicurezza o a pressioni politiche, il rischio – evidenziato da numerosi giuristi e osservatori internazionali – è quello di una progressiva erosione delle tutele fondamentali. In questi casi, la distanza tra “uccidere senza legge” e “uccidere secondo legge” può ridursi, non sul piano giuridico, ma su quello sostanziale.
La distinzione resta fondamentale.
Ma non basta.
Perché una legge può essere formalmente valida e, allo stesso tempo, profondamente ingiusta.
(PS Israele da pochissimo tempo ha approvato la pena di morte da applicarsi a reati di "terrorismo")
Bibliografia essenziale:
– Amnesty International, “Death Sentences and Executions” (rapporti annuali)
– Nazioni Unite, Risoluzioni dell’Assemblea Generale sulla moratoria della pena di morte
– Human Rights Watch, report su “targeted killings” e uso della forza
– B’Tselem, documentazione sulle operazioni militari e uso della forza nei Territori Palestinesi Occupati
– International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), articoli 6 e 14.
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