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Nuovo ddl antismitismo e Costituzione
di Leandro Leggeri
ODIO RAZZIALE O REATO D’OPINIONE? I PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL NUOVO DDL ANTISEMITISMO
Negli ultimi giorni si discute di proposte di modifica al ddl contro l’antisemitismo, già approvato in commissione Affari costituzionali del Senato, che introducono un inasprimento significativo del quadro sanzionatorio. In particolare, gli emendamenti presentati dalla maggioranza — soprattutto da Forza Italia — estendono la rilevanza penale alla “denigrazione” o alla negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, prevedendo pene fino a quattro anni di carcere e sistemi di segnalazione e sanzione per docenti delle scuole e delle università.
Il primo profilo critico riguarda l’oggetto stesso della tutela penale. Il nostro ordinamento già reprime, in modo generale, l’istigazione all’odio, alla violenza e alla discriminazione nei confronti delle persone in quanto appartenenti a un gruppo etnico o religioso. La normativa vigente, a partire dalla Legge Mancino, si muove coerentemente entro questo perimetro, senza introdurre gerarchie tra le diverse forme di razzismo. L’antisemitismo, in questa prospettiva, non è una discriminazione “speciale”, ma una delle manifestazioni del fenomeno discriminatorio che l’articolo 3 della Costituzione impone di contrastare.
Le modifiche proposte segnano invece uno scarto rilevante. Il diritto penale viene esteso alla tutela di uno Stato e della sua esistenza politica, assimilando la critica o la delegittimazione di Israele all’odio razziale o religioso. Dal punto di vista costituzionale, questa equiparazione è problematica perché sposta la protezione dalle persone alle idee politiche. Uno Stato straniero non è una “categoria protetta” e la sua esistenza non può essere sottratta al confronto politico senza incidere direttamente sulla libertà di espressione.
È proprio su questo punto che emergono i profili più evidenti di incostituzionalità. La libertà di manifestazione del pensiero può essere limitata solo in presenza di istigazione concreta alla violenza o alla discriminazione. Le proposte in discussione, invece, attribuiscono rilevanza penale a concetti come “ostilità”, “avversione” o “denigrazione”, anche quando espressi in forma indiretta o simbolica, senza richiedere né un pericolo concreto né un nesso causale con comportamenti violenti.
In questo modo, l’intervento penale finisce per colpire la mera opinione politica, avvicinandosi a una forma di reato d’opinione difficilmente compatibile con l’articolo 21 della Costituzione.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di incostituzionalità legato al principio di legalità penale. Una norma che utilizza categorie così ampie e indeterminate non consente al cittadino di prevedere con sufficiente certezza quali condotte siano vietate. La vaghezza di espressioni come “avversione” o “denigrazione” amplia in modo eccessivo il margine interpretativo e incide direttamente sull’articolo 25 della Costituzione, che richiede fattispecie penali chiare e tassative.
Particolarmente fragile è poi la parte relativa alla scuola e all’università. La previsione di sistemi di segnalazione e sanzione disciplinare per “atti di carattere razzista o antisemita”, in assenza di una distinzione rigorosa tra odio razziale e critica politica, incide sulla libertà di insegnamento e di ricerca. L’articolo 33 della Costituzione consente limitazioni solo in presenza di violazioni disciplinari gravi e tipizzate; un controllo fondato su valutazioni di contenuto politico introduce invece un rischio strutturale di autocensura e di controllo ideologico.
Infine, anche sul piano dell’eguaglianza, la scelta legislativa appare difficilmente giustificabile. Non perché sia illegittimo tutelare gruppi specifici, ma perché la protezione penale viene estesa a una determinata posizione politica — l’esistenza di uno Stato — senza che lo stesso criterio possa valere per situazioni analoghe. Questa asimmetria si pone in tensione con l’articolo 3 della Costituzione.
In sintesi, il problema non è la repressione dell’antisemitismo, che come ogni forma di razzismo è già tutelata dall’ordinamento, ma lo spostamento del diritto penale dal terreno della protezione delle persone a quello delle opinioni politiche. L’estensione del diritto penale alla tutela di Stati e opinioni politiche, attraverso categorie concettuali vaghe e strumenti potenzialmente invasivi della libertà di espressione e di insegnamento, espone la proposta a forti e concreti profili di incostituzionalità.
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