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Bambini di Gaza e responsabilità giuridica dello Stato di Israele
di Emma Buonvino
Sul piano del diritto internazionale, quanto sta accadendo alla popolazione infantile di Gaza non è una tragedia inevitabile, ma una serie di violazioni gravi, sistematiche e documentabili, che configurano crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
1. Violazione grave delle Convenzioni di Ginevra (1949)
La IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, impone allo Stato occupante l’obbligo di proteggere i minori, garantire cure mediche, assistenza umanitaria e salvaguardia delle famiglie.
Israele ha violato tali obblighi in modo ripetuto e intenzionale attraverso:
bombardamenti indiscriminati in aree civili densamente popolate;
distruzione sistematica di abitazioni familiari;
attacchi a ospedali pediatrici e strutture sanitarie;
impedimento dell’accesso umanitario.
Queste condotte configurano “gravi infrazioni” ai sensi dell’art. 147 della Convenzione, perseguibili penalmente.
2. Crimini di guerra ai sensi dello Statuto di Roma (Corte Penale Internazionale)
Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto di Roma, costituiscono crimini di guerra:
Attacchi intenzionali contro civili, inclusi i bambini;
Attacchi contro ospedali e personale medico;
Causare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica;
Punizione collettiva della popolazione civile.
Le amputazioni di massa tra i bambini di Gaza, avvenute in contesti di bombardamenti su aree civili e senza possibilità di cure adeguate, non sono incidenti bellici, ma conseguenze prevedibili e accettate di una strategia militare illegale.
3. Violazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (CRC)
Israele è Stato parte della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.
Le pratiche attuate a Gaza violano in modo flagrante:
l’art. 6 (diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo);
l’art. 24 (diritto alla salute);
l’art. 38 (protezione dei bambini nei conflitti armati);
l’art. 39 (diritto alla riabilitazione fisica e psicologica delle vittime).
Lasciare deliberatamente decine di migliaia di bambini orfani, mutilati e traumatizzati, senza assistenza né prospettiva di recupero, costituisce una negazione sistemica dei diritti fondamentali dell’infanzia.
4. Crimini contro l’umanità (art. 7 Statuto di Roma)
Quando atti disumani vengono commessi come parte di un attacco generalizzato o sistematico contro una popolazione civile, essi configurano crimini contro l’umanità.
Nel caso di Gaza:
l’uccisione dei genitori,
la distruzione deliberata delle famiglie,
la produzione di una massa di bambini disabili e orfani,
l’imposizione di condizioni di vita incompatibili con la dignità umana,
costituiscono atti disumani intenzionali, perpetrati con piena consapevolezza delle conseguenze.
Il trauma infantile non è un effetto collaterale: è uno strumento di dominio.
5. Punizione collettiva e persecuzione
L’assedio, la fame, la distruzione delle infrastrutture civili e sanitarie colpiscono i bambini in quanto palestinesi, non in quanto combattenti.
Questo configura:
punizione collettiva (vietata dal diritto internazionale);
persecuzione su base nazionale ed etnica, uno degli elementi costitutivi dei crimini contro l’umanità.
6. Responsabilità statale e individuale
Le responsabilità non sono astratte:
responsabilità dello Stato di Israele per violazioni del diritto internazionale;
responsabilità penale individuale dei decisori politici e militari;
responsabilità dei governi terzi che forniscono armi, copertura diplomatica o complicità materiale.
Il diritto internazionale non riconosce alcuna immunità morale quando le vittime sono bambini.
Conclusione giuridica
Sul piano del diritto, Israele non sta “difendendosi”.
Sta violando norme imperative (jus cogens) poste a tutela dell’umanità stessa.
Ogni bambino orfano, ogni arto amputato, ogni vita infantile spezzata a Gaza è:
una prova materiale di crimine,
una accusa giuridica permanente,
un atto che nessuna retorica di sicurezza potrà mai rendere legittimo.
Il diritto internazionale è chiaro.
A mancare non è la norma.
È la volontà politica di applicarla.
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