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Ergastolo a Turetta: Feltri fa intervento superfluo
di
Rita Guma *
Vittorio Feltri sull'ergastolo a Turetta ha fatto un intervento di inutile allarmismo e protagonismo.
In Italia l'ergastolo ostativo - cioè fine pena mai - già è riservato soltanto a pochissimi reati identificati dalla legge, come quelli di mafia e terrorismo e non è necessario che sia lui ad appellarsi al legislatore.
Infatti già nel 2021, anche a seguito di pronunce della Corte dei diritti dell'uomo, la Corte costituzionale ha stabilito il carattere incostituzionale dell'ergastolo ostativo (che significa che il tipo di reato osta alla cessazione della pena) perché “è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.
E già dal 2023 sono state previste modifiche normative attenuative che tengono conto della funzione rieducativa della pena.
Infatti ci sono altre due formule di ergastolo, quello semplice e il cosiddetto "terzo ergastolo".
L'ergastolo semplice (o ordinario) prevede la possibilità di benefici penitenziari, come la semilibertà e anche la liberazione condizionale, dopo un periodo di detenzione che è in genere di 26 anni.
Il cosiddetto "terzo ergastolo" è previsto per i reati più gravi ma presenta la possibilità di revisione della pena dopo 26 anni di detenzione che in quello ordinario è più accessibile e in questo solo subordinatamente alla valutazione della pericolosità del condannato e alla sua collaborazione con la giustizia.
Come abbiamo detto, solo per un limitato numero di reati ben definiti è possibile comminare l’ergastolo ostativo, che non prevede la possibilità di benefici penitenziari né la revisione dopo un certo tempo, ed è "fine pena mai", a meno che intervenga la grazia del Capo dello Stato.
Va detto che l'efficacia della funzione rieducativa della pena si dimostra anche - nel caso di condanna per reati di criminalità organizzata - con la disponibilità a collaborare con la giustizia, avendo compreso il grave danno fatto alla società, collaborazione che in molti casi difetta.
26 anni è il numero cui ha fatto riferimento il PM del processo a Turetta nella sua requisitoria confrontandosi con la giovane età dell'imputato e con la funzione rieducativa della pena, come abbiamo dato conto a suo tempo nel nostro sito.
Quindi fra 10 anni Filippo Turetta potrà accedere ai primi permessi "premio" (perché legati alla sua condotta in carcere), fra 20 anni potrà avere la concessione del regime di semilibertà e fra 26 anni della liberazione condizionale, augurandosi che a quell'epoca la famosa rieducazione abbia davvero funzionato.
* Presidente Osservatorio
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