Relatori del convegno MOBBING
E STALKING aspetti penali, procedurali e civili
ABSTRACT
dell'INTERVENTO di Mario Alberto RUFFO*
Aggregato
di Istituzioni di diritto penale, Università di Catanzaro
TITOLO:
"Il mobbing familiare"
Il
"mobbing" e lo "stalking" familiare sono fenomeni
considerati di recente, ed ad occuparsene sono stati per primi
gli avvocati perchè si sono trovati costretti ad impegnarsi
in cause di separazioni, affidamenti e divorzi.
L’art.
612 bis, come i maltrattamenti in famiglia, non richiede la
convivenza, ma la semplice sussistenza di un rapporto continuativo.
Nel caso in cui venga posta in essere sia una condotta di
maltrattamenti sia una fattispecie di “atti persecutori” di
cui all’art. 612 bis c.p., deve ritenersi che il secondo reato
venga assorbito dal primo in quanto meno grave. In tal senso
ha deciso l’Uff. Indagini preliminari di Milano, 07/04/2009,
decisione riportata dal 'Foro ambrosiano' 2009, 3, 277.
Autore
del mobbing è chiunque invade sistematicamente e consapevolmente
la sfera privata della vittima con azioni dirette contro la
persona, la sua funzione lavorativa, il suo ruolo e/o il suo
status, finalizzate a un progressivo isolamento fisico, morale
e psicologico dall'ambiente di lavoro 1.
Sicuramente,
i beni giuridici lesi dai comportamenti integranti il cd.mobbing
e/o lo stalking hanno rilievo costituzionale, indubbia, quindi,
è la rilevanza penale delle condotte, in quanto lesive della
personalità e dignità dell’individuo 2.
Per
i giudici di legittimità il disegno persecutorio postula,
ai fini della sua tipologica configurabilità, una connotazione
emulativa e pretestuosa dei vari comportamenti vessatori.
Allo
stato, tali condotte persecutorie configurano il reato di
cui all’art. 612 bis c.p. e sono prodomici ad altri fatti
di reato come lesioni personali (art. 582 cod. pen), omicidio
o lesioni (art. 586 c.p.), molestie sessuali o violenza sessuale
(art. 609 bis c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.), nonchè
all’abuso d'ufficio (ex art. 323 cod. pen.).
Quando
gli atti persecutori sono finalizzati all'emarginazione del
coniuge, si configura una vera e propria condotta persecutoria
posta in essere da un familiare 3 :
allora si avrà mobbing familiare.
Si
è cominciato a parlare di “mobbing familiare”, consentendone
così l'asilo nel diritto di famiglia, in una sentenza della
Corte di Appello di Torino, che ritenendolo, in motivazione,
causa giustificante della addebitabilità, ha individuato determinati
comportamenti lesivi della dignità del coniuge e, quindi,
in contrasto con i doveri che derivano dal matrimonio 4.
Sentenza
quest'ultima fondamentale nella disciplina del mobbing familiare
perchè per la prima volta, nella giurisprudenza italiana,
il fenomeno mobbing viene sdoganato dalla disciplina del diritto
del lavoro per essere utilizzato nel delicatissimo ambito
familiare quale elemento di addebitabilità della separazione.
Come è noto, la pronuncia di addebitabilità della separazione
può essere richiesta solo quando il comportamento di uno dei
coniugi contrasta vistosamente con i doveri nascenti dal matrimonio,
principalmente gli artt. 143 e 145 c.c.
Gli atti persecutori che oggi si individuano nella famiglia
possono assumere diverse forme, a seconda del momento in cui
si realizzano: possono consistere in pressioni o molestie
psicologiche, calunnie sistematiche, maltrattamenti verbali
ed offese personali, atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente
od avvilire, anche in forma velata ed indiretta, quali critiche
immotivate, atteggiamenti ostili, delegittimazione dell'immagine
di fronte a parenti ed amici, ai figli od a terzi in genere
ed allora sono atti persecutori prodomici al cd mobbing perchè
finalizzati alla estromissione dal gruppo.
Anche nell'ambito della famiglia, si sta ponendo maggiore
attenzione agli aspetti psicologici che stanno alla base del
conflitto nel processo di separazione, il conflitto poi si
traduce sui figli, e porta i coniugi a strategie "persecutorie"
preordinate nei confronti dell'altro coniuge, allo scopo
di costringere quest'ultimo a lasciare la casa coniugale e
impedire che possa mantenere le relazioni con i figli.
Gli
atti persecutori ex art.612 bis c. p. hanno rilievo per quanto
attiene alla tutela della salute e costituiscono violazione
del principio riconosciuto nel nostro ordinamento come in
altri ordinamenti europei, secondo il quale il bene giuridico
salute è primariamente protetto, come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività e, pertanto,
quale diritto inviolabile (artt. 2, 3, 32 e 41, 2° comma,
Costituzione) 5.
La
figura viene definita come molestie psico-fische ricevute
da un familiare, cioè da un membro del nucleo affettivo, compreso
il gruppo primario strettamente legato alla vittima affettivamente
6. Le condotte costituenti il fenomeno
possono essere sia commissive che omissive e possono estrinsecarsi
sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti
materiali aventi lo scopo di persecuzione e di emarginazione
del coniuge 7.
La
sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze
dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva
della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità
e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche
oggettive di persecuzione, risultanti specialmente da una
connotazione emulativa e pretestuosa 8.
Oggi
si sta ponendo maggiore attenzione agli aspetti psicologici
che stanno alla base del conflitto nel processo di separazione,
oltre alle note sindromi e patologie che il conflitto produce
sui figli, si pone maggiore attenzione a distinguere il
conflitto dal mobbing genitoriale. Nell'ambito accademico,
si stanno studiando classificazioni, test di identificazione
e metodologie per contrastare il mobbing genitoriale che ha
come contesto, invece dell'azienda, il sistema della giustizia
familiare e le persone che vi operano.
Il
mobbing coniugale tende a manipolare il comportamento del
compagno o della compagna per indurlo a prendere determinate
decisioni contrarie alla sua volontà o ad estrometterlo da
ogni decisione riguardante la vita familiare. L’art.612 bis
opera all’interno della coppia prima e successivamente alla
separazione o al divorzio, come mobbing e stalking, ove molto
spesso si invertono i ruoli, infatti il mobbizzato diventa
lo stalker. Gli atti persecutori tipici del coniuge verso
l’altro coniuge-vittima, prima della separazione, possono
essere sinteticamente individuati nei seguenti:
-
esternazione reiterata di giudizi offensivi e atteggiamenti
irriguardosi nei confronti del proprio coniuge;
-
atteggiamenti di disistima e di critica aperti e teatrali;
- provocazioni continue e sistematiche;
-
rifiuto a collaborare alla realizzazione dell’indirizzo familiare
concordato;
-
tentativi di sminuire il ruolo del coniuge in famiglia;
- pressioni a lasciare la casa coniugale;
- continue imposizioni della propria volontà in relazione
a scelte che si rendaono necessarie nel corso della convivenza
coniugale;
-
azioni volte a sottrarre beni comuni alla coppia;
- mancato supporto alla vittima nel rapporto con gli altri
famigliari;
-
campagne di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale;
-
coinvolgimento continuo di terzi nelle liti familiari.
-
minacce.
I
segnali dello stalking coniugale post separazione possono
essere:
-
sabotare le frequentazioni con i figli;
-
emarginare dai processi decisionali tipici il genitore separato;
-
sminuire il ruolo genitoriale agli occhi dei figli.
Solitamente
questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che
mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte.
Particolare
attenzione deve porsi allo stalking tra coniugi separati legalmente
o di fatto o comunque non conviventi, in cui la condotta vessatoria
di un coniuge nei confronti dell'altro si attua attraverso
l’invio di lettere, biglietti, e-mail, sms, oggetti non richiesti;
oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il
danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in
un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando
talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura,
l’uccisione della vittima.
La
separazione è sicuramente un evento stressante, che può slatentizzare
aspetti psicopatologici in soggetti, ritenuti in precedenza
normali, che erano tenuti in fase di compenso dalla relazione
coniugale e dal rapporto genitore-figlio 9. La reazione del
coniuge - vittima è spesso un distacco emozionale, una perdita
della propria autostima e della propria fiducia, fino alla
presa d'atto dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
Sono situazioni, che spingono gli ex coniugi a rivendicazioni
infinite nel vano tentativo di vedersi riconosciuti i torti
inflitti dall'altro.
Questa
è la situazione, o meglio il dramma per i figli.
1
Madeo F. e Peruzzi R. (a cura di), Tribunale amministrativo
del Lazio: la rassegna delle principali sentenze, Tar lazio,
sezione I-quater, sentenza 6 giugno 2006 n. 4340, in Il Sole
24 Ore - Guida al Diritto 31 del 5 agosto 2006 pag.89
2
Iacovino - S.Di Pardo - G. Di Pardo - Izzi, Mobbing - Tutela
civile, penale ed assicurativa Casi giurisprudenziali e consigli
pratici, Milano, 2007, 259 e ss
3
Cfr., Cass. pen. sez.V, 09/07/2007-29 agosto 2007, n. 33624.
in http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1567.htmi
4
V.Corte appello Torino, 21 febbraio 2000, in Foro it. 2000,
I,1555 e in Famiglia e diritto 2000, 475, che ha statuito
per la prima volta che costituisce causa di addebito della
separazione il comportamento del marito che assuma in pubblico
atteggiamenti di "mobbing" nei confronti della moglie, ingiuriandola
e denigrandola, offendendola sul piano estetico, svalutandola
come moglie e come madre.
5
Morgese, Il mobbing: analisi del fenomeno, in www.Overlex
.
6
Sul tema v. D.L.. n. 11 del 23-02-2009, ora legge 23 aprile
2009, n. 38, 1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito
il seguente: "Art. 61 2-bis (Atti persecutori). - "Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare
un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di
un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso
dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona
che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso
a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza
o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona
travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti
di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto
è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere
d'ufficio".
7
Cfr. Corte costituzionale 19 dicembre 2003, n. 359, in Corriere
Giuridico n. 2 / 2004, p. 244
8
Cfr. Cass.Civ. sez. lav., 06/03/2006, n. 4774 in Giust. civ.
2006, 10, 2038
9
Salluzzo M.A.,Psicopatologia della separazione. Idoneita'
genitoriale e mediazione familiare, E.U.R. Edizioni Universitarie
Romane,2010
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