Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
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Relatori del convegno MOBBING E STALKING aspetti penali, procedurali e civili

ABSTRACT dell'INTERVENTO di Mario Alberto RUFFO*
Aggregato di Istituzioni di diritto penale, Università di Catanzaro

TITOLO: "Il mobbing familiare"

Il "mobbing" e lo "stalking" familiare sono fenomeni considerati di recente, ed ad occuparsene sono stati per primi gli avvocati perchè si sono trovati costretti ad impegnarsi in cause di separazioni, affidamenti e divorzi.

L’art. 612 bis, come i maltrattamenti in famiglia, non richiede la convivenza, ma la semplice sussistenza di un rapporto continuativo. Nel caso in cui venga posta in essere sia una condotta di maltrattamenti sia una fattispecie di “atti persecutori” di cui all’art. 612 bis c.p., deve ritenersi che il secondo reato venga assorbito dal primo in quanto meno grave. In tal senso ha deciso l’Uff. Indagini preliminari di Milano, 07/04/2009, decisione riportata dal 'Foro ambrosiano' 2009, 3, 277.

Autore del mobbing è chiunque invade sistematicamente e consapevolmente la sfera privata della vittima con azioni dirette contro la persona, la sua funzione lavorativa, il suo ruolo e/o il suo status, finalizzate a un progressivo isolamento fisico, morale e psicologico dall'ambiente di lavoro 1.

Sicuramente, i beni giuridici lesi dai comportamenti integranti il cd.mobbing e/o lo stalking hanno rilievo costituzionale, indubbia, quindi, è la rilevanza penale delle condotte, in quanto lesive della personalità e dignità dell’individuo 2.

Per i giudici di legittimità il disegno persecutorio postula, ai fini della sua tipologica configurabilità, una connotazione emulativa e pretestuosa dei vari comportamenti vessatori. Allo stato, tali condotte persecutorie configurano il reato di cui all’art. 612 bis c.p. e sono prodomici ad altri fatti di reato come lesioni personali (art. 582 cod. pen), omicidio o lesioni (art. 586 c.p.), molestie sessuali o violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.), nonchè all’abuso d'ufficio (ex art. 323 cod. pen.).

Quando gli atti persecutori sono finalizzati all'emarginazione del coniuge, si configura una vera e propria condotta persecutoria posta in essere da un familiare 3 : allora si avrà mobbing familiare.

Si è cominciato a parlare di “mobbing familiare”, consentendone così l'asilo nel diritto di famiglia, in una sentenza della Corte di Appello di Torino, che ritenendolo, in motivazione, causa giustificante della addebitabilità, ha individuato determinati comportamenti lesivi della dignità del coniuge e, quindi, in contrasto con i doveri che derivano dal matrimonio 4.

Sentenza quest'ultima fondamentale nella disciplina del mobbing familiare perchè per la prima volta, nella giurisprudenza italiana, il fenomeno mobbing viene sdoganato dalla disciplina del diritto del lavoro per essere utilizzato nel delicatissimo ambito familiare quale elemento di addebitabilità della separazione. Come è noto, la pronuncia di addebitabilità della separazione può essere richiesta solo quando il comportamento di uno dei coniugi contrasta vistosamente con i doveri nascenti dal matrimonio, principalmente gli artt. 143 e 145 c.c.

Gli atti persecutori che oggi si individuano nella famiglia possono assumere diverse forme, a seconda del momento in cui si realizzano: possono consistere in pressioni o molestie psicologiche, calunnie sistematiche, maltrattamenti verbali ed offese personali, atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta, quali critiche immotivate, atteggiamenti ostili, delegittimazione dell'immagine di fronte a parenti ed amici, ai figli od a terzi in genere ed allora sono atti persecutori prodomici al cd mobbing perchè finalizzati alla estromissione dal gruppo.

Anche nell'ambito della famiglia, si sta ponendo maggiore attenzione agli aspetti psicologici che stanno alla base del conflitto nel processo di separazione, il conflitto poi si traduce sui figli, e porta i coniugi a strategie "persecutorie" preordinate nei confronti dell'altro coniuge, allo scopo di costringere quest'ultimo a lasciare la casa coniugale e impedire che possa mantenere le relazioni con i figli.

Gli atti persecutori ex art.612 bis c. p. hanno rilievo per quanto attiene alla tutela della salute e costituiscono violazione del principio riconosciuto nel nostro ordinamento come in altri ordinamenti europei, secondo il quale il bene giuridico salute è primariamente protetto, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e, pertanto, quale diritto inviolabile (artt. 2, 3, 32 e 41, 2° comma, Costituzione) 5.

La figura viene definita come molestie psico-fische ricevute da un familiare, cioè da un membro del nucleo affettivo, compreso il gruppo primario strettamente legato alla vittima affettivamente 6. Le condotte costituenti il fenomeno possono essere sia commissive che omissive e possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi lo scopo di persecuzione e di emarginazione del coniuge 7.

La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa 8.

Oggi si sta ponendo maggiore attenzione agli aspetti psicologici che stanno alla base del conflitto nel processo di separazione, oltre alle note sindromi e patologie che il conflitto produce sui figli, si pone maggiore attenzione a distinguere il conflitto dal mobbing genitoriale. Nell'ambito accademico, si stanno studiando classificazioni, test di identificazione e metodologie per contrastare il mobbing genitoriale che ha come contesto, invece dell'azienda, il sistema della giustizia familiare e le persone che vi operano.

Il mobbing coniugale tende a manipolare il comportamento del compagno o della compagna per indurlo a prendere determinate decisioni contrarie alla sua volontà o ad estrometterlo da ogni decisione riguardante la vita familiare. L’art.612 bis opera all’interno della coppia prima e successivamente alla separazione o al divorzio, come mobbing e stalking, ove molto spesso si invertono i ruoli, infatti il mobbizzato diventa lo stalker. Gli atti persecutori tipici del coniuge verso l’altro coniuge-vittima, prima della separazione, possono essere sinteticamente individuati nei seguenti:

- esternazione reiterata di giudizi offensivi e atteggiamenti irriguardosi nei confronti del proprio coniuge;

- atteggiamenti di disistima e di critica aperti e teatrali;

- provocazioni continue e sistematiche;

- rifiuto a collaborare alla realizzazione dell’indirizzo familiare concordato;

- tentativi di sminuire il ruolo del coniuge in famiglia;

- pressioni a lasciare la casa coniugale;

- continue imposizioni della propria volontà in relazione a scelte che si rendaono necessarie nel corso della convivenza coniugale;

- azioni volte a sottrarre beni comuni alla coppia;

- mancato supporto alla vittima nel rapporto con gli altri famigliari;

- campagne di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale;

- coinvolgimento continuo di terzi nelle liti familiari.

- minacce.

I segnali dello stalking coniugale post separazione possono essere:

- sabotare le frequentazioni con i figli;

- emarginare dai processi decisionali tipici il genitore separato;

- sminuire il ruolo genitoriale agli occhi dei figli.

Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte.

Particolare attenzione deve porsi allo stalking tra coniugi separati legalmente o di fatto o comunque non conviventi, in cui la condotta vessatoria di un coniuge nei confronti dell'altro si attua attraverso l’invio di lettere, biglietti, e-mail, sms, oggetti non richiesti; oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l’uccisione della vittima.

La separazione è sicuramente un evento stressante, che può slatentizzare aspetti psicopatologici in soggetti, ritenuti in precedenza normali, che erano tenuti in fase di compenso dalla relazione coniugale e dal rapporto genitore-figlio 9. La reazione del coniuge - vittima è spesso un distacco emozionale, una perdita della propria autostima e della propria fiducia, fino alla presa d'atto dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza. Sono situazioni, che spingono gli ex coniugi a rivendicazioni infinite nel vano tentativo di vedersi riconosciuti i torti inflitti dall'altro.

Questa è la situazione, o meglio il dramma per i figli.

1 Madeo F. e Peruzzi R. (a cura di), Tribunale amministrativo del Lazio: la rassegna delle principali sentenze, Tar lazio, sezione I-quater, sentenza 6 giugno 2006 n. 4340, in Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto 31 del 5 agosto 2006 pag.89

2 Iacovino - S.Di Pardo - G. Di Pardo - Izzi, Mobbing - Tutela civile, penale ed assicurativa Casi giurisprudenziali e consigli pratici, Milano, 2007, 259 e ss

3 Cfr., Cass. pen. sez.V, 09/07/2007-29 agosto 2007, n. 33624. in http://www2.indire.it/formazionedir/contenuti/corso/sentenze/sentenze1567.htmi

4 V.Corte appello Torino, 21 febbraio 2000, in Foro it. 2000, I,1555 e in Famiglia e diritto 2000, 475, che ha statuito per la prima volta che costituisce causa di addebito della separazione il comportamento del marito che assuma in pubblico atteggiamenti di "mobbing" nei confronti della moglie, ingiuriandola e denigrandola, offendendola sul piano estetico, svalutandola come moglie e come madre.

5 Morgese, Il mobbing: analisi del fenomeno, in www.Overlex .

6 Sul tema v. D.L.. n. 11 del 23-02-2009, ora legge 23 aprile 2009, n. 38, 1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 61 2-bis (Atti persecutori). - "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

7 Cfr. Corte costituzionale 19 dicembre 2003, n. 359, in Corriere Giuridico n. 2 / 2004, p. 244

8 Cfr. Cass.Civ. sez. lav., 06/03/2006, n. 4774 in Giust. civ. 2006, 10, 2038

9 Salluzzo M.A.,Psicopatologia della separazione. Idoneita' genitoriale e mediazione familiare, E.U.R. Edizioni Universitarie Romane,2010


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