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Tribunale
di Varese Ufficio della Volontaria Giurisdizione Decreto 24
ottobre 2011 (est. G. Buffone)
La tutrice della persona interdetta espone a questo Giudice
Tutelare che la sorella di questa avrebbe riferito in ordine
a rapporti sessuali completi che l’interdetta stessa avrebbe
intrattenuto e consumato con tale A., amico del fratello della
badante. Secondo il narrato della sorella della interdetta,
i rapporti sessuali sarebbero stati diversi ma avvenuti senza
violenza né in assenza del consenso della interdetta stessa.
Ciò esposto, il tutore chiede che il giudice tutelare voglia
disporre la convocazione della persona interdetta per assumere
i provvedimenti opportuni, precisando, nelle more, di avere
ottenuto, da parte della interdetta, la promessa di astenersi
dall’avere ulteriori incontri con A.
La
richiesta deve essere respinta. La persona interdetta è affetta
da uno sviluppo mentale ritardato e irregolare con deficit
cognitivo. Trattasi di una patologia che non può dirsi escludente,
ex sé, la capacità di autodeterminazione in quegli atti personalissimi
della vita in cui il Diritto permea in modo ponderato e nella
precisa sussistenza dei presupposti tipizzati in via legislativa.
Si pensi, tra l’altro, alla limitazione della capacità sponsale
(art. 85 c.p.c.) in cui è la Legge stessa, con giudizio ex
ante, ad avere posto dei precisi limiti alla libertà personale
della persona interdetta. Nessuna norma del codice, tuttavia,
regolamenta (o prova a regolamentare) la sessualità della
persona interdetta.
Giova
ricordare che il diritto alla sessualità trova spazio in seno
all’art. 2 della Costituzione (Cass. civ., Sez. I, 10 maggio
2005, n. 9801 in Giur. It., 2006, 4, 691) ed è oggi inquadrato
nell’ambito dei diritti fondamentali della Persona, con substrato
inviolabile (v. Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio 2007, n.
2311 in Danno e Resp., 2007, 5, 589). L’inviolabilità della
sfera intima discende (pure) dall’essere la sessualità il
luogo in cui ciascuno compendia il diritto di realizzare,
nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da
ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità
(Corte cost., sentenza 24 maggio 1985 n. 161).
Essendo
la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della
persona umana, il diritto di disporne liberamente è, quindi,
“senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso
tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione
ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana
che l'art. 2 Cost. impone di garantire”(Corte cost., sentenza
18 dicembre 1987 n. 561). Condividendo i rilievi di altri
giudici di merito, va, poi, ricordato che, almeno dalla riforma
dei delitti sessuali del 1996, il Legislatore ha voluto riconoscere
il diritto alla affettività e alla sessualità anche “alle
persone affette da minorazione fisica o psichica” (v. Trib.
Brescia, ordinanza 17 febbraio 2010). Riconoscimento che la
Legislazione contemporanea più recente ha amplificato e ribadito.
E’
sufficiente far riferimento alla Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della
legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente
(lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità
della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa
la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero
dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione).
La
Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla
legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono
assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità
giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze
della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse
e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte
alle condizioni della persona, che siano applicate per il
più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione
da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale
o di un organo giudiziario”. Ciò vuol dire che la protezione
del soggetto vulnerabile non può tradursi in un “esproprio”
dei suoi diritti, anche là dove l’esigenza di tutela non sia
ravvisabile (es. testamento: 591 c.c.; matrimonio: 85 c.c.;
etc.) oppure ancora si tratti di un contesto in cui trovano
respiro i Diritti inviolabili.
Anche
l’interdetto, insomma, conserva il suo Diritto inviolabile
a fruire e vivere delle situazioni giuridiche soggettive a
copertura costituzionale, in linea con la giurisprudenza tutelare
di questo Tribunale che, già in passato (in materia di matrimonio
del soggetto portatore della sindrome di Down) ha affermato
che il diritto soggettivo inviolabile non può essere “congelato”
in conseguenza della misura di protezione giuridica dell’adulto
incapace (Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione,
decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287
e in Giur. Italiana, 2010, IV, 846).
Ovvio
che, come insegna la Dottrina, non c’è diritto senza il suo
esercizio. La questione problematica si manifesta agli occhi
dell’interprete, allora, sotto altro angolo prospettico: non
è (e non può essere) in questione il diritto del disabile
alla sessualità (an della situazione giuridica soggettiva),
ma può venirne in rilievo il suo concreto esercizio, nel senso
che potrebbe risultare che la sessualità non è consapevolmente
vissuta dall’interdetto il quale non è “Soggetto” della situazione
sessuale ma “oggetto”. Ecco, in questo caso (e solo in questo
caso) sono ipotizzabili delle misure di intervento: tramite
il coinvolgimento dell’Autorità penale, l’allontanamento (con
gli strumenti di Legge) delle persone che “mercificano” la
sessualità dell’incapace, l’adozione di strumenti di monitoraggio
e sostegno (tramite il Consultorio o i Servizi sociali e un
supporto psicologico o psicoterapeutico).
Nel caso di specie, però, ciò che “turba” il tutore non è
il dubbio che vi sia sfruttamento, tant’è che si sta discorrendo
di una persona che addirittura dialoga con il suo rappresentante
e conserva un valido nucleo di capacità per gli atti minimi
(la tutela è del 2005: allo stato, sarebbe soggetto più idoneo
alla Amministrazione di sostegno). Non è, cioè, in dubbio
il consenso della persona interdetta all’atto sessuale. E’
in dubbio il fatto che possa coltivare una relazione sessuale
in assenza dei “provvedimenti opportuni” del G.T. E, invero,
nella materia tanto intima della sessualità, nessun provvedimento
sarebbe, poi, “opportuno”, posto che essa prende forma, vita
e colore nella dimensione soggettiva dei partners e non secondo
parametri oggettivi cristallizzati nella dimensione giuridica.
Alla
luce dei rilievi che precedono, non sussiste alcun potere
del G.T. in ordine alla sessualità della persona interdetta
e, dinanzi ai rilievi del tutore, è solo possibile – in assenza
di comportamenti che evidenzino oggettivamente un “problema”
(ad es. abuso, sfruttamento, violenza) – svolgere accertamenti
di minima invasività per verificare le condizioni di benessere
psico-fisico della persona interdetta.
P.Q.M.
Invita
il tutore ad assistere la persona interdetta affinché si sottoponga
ad un colloquio con una Psicologa affinché possa raccontare
delle esperienze di vita che sta vivendo in questo periodo.
La psicologa riferirà se tali esperienze possono causare un
pregiudizio psichico alla persona interdetta, con motivazione
dettagliata, suggerendo, in ogni caso, le debite forme di
intervento necessarie e, se del caso, il sostegno psicologico
che si richiede rebus sic stantibus. Di tanto darà atto in
Relazione scritta che sarà consegnata al G.T. per il tramite
del tutore.
Rigetta tutte le altre richieste del tutore. Dispone la trasmissione
degli atti al Pubblico Ministero per quanto di eventuale competenza
e perché, valuti, alla luce dei documenti versati nel fascicolo,
se intenda o meno proporre istanza a questo giudice per la
revoca della interdizione in favore di una amministrazione
di sostegno, ai sensi dell’art. 429, comma III, c.c. (v. art.
10, legge 9 gennaio 2004 n. 6).
Decreto
esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.
Varese
lì 24 ottobre 2011
Il
giudice tutelare dott. Giuseppe Buffone.
 
Commento
alla decisione
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