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Telecomunicazioni
: piu' tutele nella profilazione dei clienti
di
staff
Più tutele per i clienti delle compagnie telefoniche profilati
a fini di marketing. Con sette provvedimenti rivolti ad altrettanti
gestori telefonici l'Autorità ha definito criteri e garanzie
per poter utilizzare dati "aggregati".
L'analisi
dei gusti e dei comportamenti della clientela, una delle principali
attività utilizzata per definire decisioni e strategie aziendali,
può essere realizzata sia con dati personali, per i quali
risulti il consenso del cliente, sia con informazioni "aggregate",
raggruppate cioè per categorie omogenee a seconda dei livelli
di spesa, di traffico, età, professione, fasce orarie utilizzate,
telefonate nazionali o internazionali ecc.. In questo caso,
però, è necessario, prima di poter trattare i dati, richiedere
una verifica preliminare da parte del Garante: un esame necessario
questo, previsto dal provvedimento generale sulla profilazione
del 2009, in ragione del fatto che i dati "aggregati" - per
quanto non consentano di risalire immediatamente a persone
identificabili - non si possono definire, di per sé, dati
anonimi. Essi derivano infatti da informazioni individuali
presenti in forma completa e dettagliata nei vari sistemi
operativi aziendali e il loro uso può presentare rischi per
la privacy.
I gestori telefonici dovranno attenersi alle prescrizioni
dettate loro singolarmente dal Garante. In linea generale,
dovranno utilizzare dati "aggregati" dai quali non sia possibile
risalire direttamente all'identità dell'utente. I sistemi
informatici dedicati alla profilazione, poi, dovranno essere
del tutto separati da quelli utilizzati per altre finalità
(ad es. fatturazione o marketing) e rigorose misure di sicurezza
dovranno essere adottate nella trasmissione delle liste di
utenti agli addetti alle campagne di commercializzazione e
di marketing. Ad alcune società, inoltre, il Garante ha chiesto
di rafforzare i livelli di protezione per l'accesso ai dati,
introducendo procedure di autenticazione individuali e profili
differenziati rispetto a quelli richiesti per l'accesso agli
altri sistemi aziendali.
I dati usati per la profilazione non potranno essere conservati
oltre il periodo stabilito dal Garante, in genere 12 mesi
o per un periodo più lungo in ragione di documentate esigenze
tecnico-gestionali. Trascorso tale termine i dati dovranno
essere cancellati o trasformati, in modo irreversibile, in
forma anonima. Da rivedere, infine, l'informativa resa alla
clientela che dovrà contenere un esplicito richiamo all'attività
di profilazione e alla avvenuta verifica preliminare da parte
del Garante.
 
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