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Giovani
avvocati criticano emendamento del Governo sul processo civile
di
staff
Con un emendamento alla manovra finanziaria il Governo ha
proposto l’introduzione dell’art. 48 bis alla legge di Conversione
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica.
"Questo
articolo riscrive nella parti più salienti - assunzione delle
prove, la decisione della causa ed mezzi di impugnazione –
del codice di procedura civile. La prova per testi sarà assunta
dal cancelliere. La sentenza verrà preparata da un ausiliario
del giudice; la sua motivazione sarà redatta a richiesta di
una delle parti entro 15 giorni dalla lettura del dispositivo,
che dovrà pagare il contributo unificato aumentato del 50%.
L’appello potrà essere proposto solo se si è richiesta la
motivazione. Il rigetto dell’istanza di inibitoria in appello
comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria",
ha spiegato il Presidente Nazionale dell’AIGA, Avv. Giuseppe
Sileci, intervenendo sull’emendamento proposto dal Governo
alla manovra finanziaria sul processo civile.
Per
Sileci, "Queste alcune delle discutibili previsioni che
tradiscono il vero spirito dell’emendamento, ossia introdurre
nuovi ostacoli ed imporre maggiori costi per l’accesso alla
Giustizia e per la tutela dei diritti. La Giovane Avvocatura
dice basta alle continue erosione dei diritti costituzionali
ed attuerà tutti gli utili strumenti di protesta a garanzia
dell’effettiva tutela dei diritti nel nostro Paese. L’AIGA
chiede per questo un’immediata audizione al Ministro Alfano".
Un Paese democratico - ha proseguito Sileci - non può negare
ai cittadini il diritto costituzionale di vedere decisa una
controversia da un giudice terzo ed imparziale e la continua
introduzione di figure atipiche, quali l’ausiliario del giudice,
sacrificano i diritti di difesa e lasciano all’ordalia la
soluzione dei conflitti. Non possiamo dimenticare che all’atto
del suo insediamento il Ministro aveva garantito una semplificazione
dei riti nel processo civile; viceversa vengono introdotte
nuove modifiche al codice di procedura civile, che inevitabilmente
comporteranno l’introduzione di nuovi riti".
"Non
possiamo tra l’altro accettare che la sentenza, con la sua
motivazione redatta dal giudice, sia una mera eventualità
e sottoposta al pagamento di tassa esosa - - ha concluso l’Avv.
Sileci - perché l’art. 111 Cost. impone che 'Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati'".
 
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