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Giustizia
: giovani avvocati , apportare correttivi alla conciliazione
di
Mauro W. Giannini
"La conciliazione obbligatoria, recentemente introdotta
dal decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010, è un procedimento
che, se affidato a mediatori privi delle indispensabili competenze
e se accessibile ai cittadini anche senza la assistenza di
un difensore, può gravemente incidere sul diritto di ogni
consociato ad adire la autorità giudiziaria per la tutela
dei propri interessi". Lo sostiene l'Associazione dei
Giovani Avvocati.
Ciascun
individuo ha diritto di ottenere giustizia in tempi ragionevoli
ed ha anche il diritto di scegliere la conciliazione per evitare
il sorgere di un contenzioso. L'istituto della conciliazione
è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa
a quella giudiziaria. Il tentativo di conciliazione e' lo
strumento di definizione delle controversia capace di offrire,
quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche
alle liti e di ridurre il contenzioso giurisdizionale. Essa
prevede la presenza di una terza persona imparziale, il conciliatore,
che assiste le parti in conflitto.
"Ma i termini dell’accordo conciliativo, tanto più se
la attivazione del relativo procedimento non sia affidata
alla spontanea iniziativa del diretto interessato ma obbligatoria
- argomentano i giovani avvocati - non possono prescindere
da una complessiva valutazione delle questioni di diritto
in gioco e, per quanto la conciliazione debba avere ad oggetto
solo diritti disponibili, debbono presupporre una adeguata
valutazione dei vantaggi o delle rinunce che discendono da
una transazione. Affidare a ciascun litigante ed alla sua
autodeterminazione la responsabilità di scelte che implicano
comunque incisive conseguenze giuridiche, espone ogni individuo
al rischio di prendere decisioni anche contro i propri interessi:
per scongiurare questo grave pericolo, la legge istitutiva
della conciliazione obbligatoria deve prevedere espressamente
che la parte, quando decida di rivolgersi ad un organismo
di conciliazione, sia assistita da un avvocato".
Ma,
sottolinea l'AIGA, l’esigenza di fare affiancare il litigante
da un difensore "discende anche dalla scelta del legislatore
di incentivare la conciliazione con la minaccia di addebitare
tutti i costi delle spese di lite del successivo giudizio
e quelle della procedura di conciliazione sulla parte che,
pur vittoriosa, non abbia accettato la proposta formulata
dal mediatore, quando questa coincide con la decisione del
giudice. A causa di una decisione presa senza le necessarie
competenze, infatti, ciascun individuo non solo rischia di
disporre dei propri diritti in modo totalmente contrario ai
suoi interessi ma corre anche il pericolo, a seconda di come
si sia determinato dinanzi alla proposta del mediatore, di
patire gravi conseguenze di natura patrimoniale qualora, ad
esempio, respinga la soluzione prospettata dal conciliatore
benché questa sia corretta e congrua".
Tuttavia,
secondo i giovani avvocati, la previsione della assistenza
obbligatoria "da sola non basterebbe a mettere i diritti
del cittadino al riparo dal rischio di non essere adeguatamente
tutelati se la legge sulla conciliazione obbligatoria non
fosse emendata laddove definisce la figura del mediatore:
può svolgere questo ruolo, infatti, soltanto colui il quale
sia in possesso delle indispensabili competenze giuridiche.
Solo un soggetto così qualificato potrà confezionare un verbale
di conciliazione che, dopo avere superato il vaglio sostanziale
del presidente del Tribunale, potrà essere omologato e dunque
essere munito di efficacia esecutiva".
Ma
la omologazione presupporrà che i termini dell’accordo non
siano contrari all’ordine pubblico ed a norme imperative la
cui esistenza si deve presumere conosciuta dal mediatore.
"E quale corso di formazione, anche di molte ore, potrà
consentire all’aspirante mediatore di acquisire queste conoscenze
senza appropriate competenze giuridiche? E chi risponderà
dei danni patrimoniali e dei ritardi inflitti alle parti che,
dopo avere esperito il tentativo di conciliazione, disporrebbero
di un atto che, non potendo essere omologato, sarebbe privo
di efficacia esecutiva?" chiedono i giovani avvocati,
secondo i quali sarebbe bene che il Ministero della Giustizia,
che sta lavorando ai decreti attuativi, "queste domande
se le ponesse e, soprattutto, desse delle risposte convincenti".
 
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