Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
24 giugno 2010
tutti gli speciali

Giustizia : giovani avvocati , apportare correttivi alla conciliazione
di Mauro W. Giannini

"La conciliazione obbligatoria, recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010, è un procedimento che, se affidato a mediatori privi delle indispensabili competenze e se accessibile ai cittadini anche senza la assistenza di un difensore, può gravemente incidere sul diritto di ogni consociato ad adire la autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi". Lo sostiene l'Associazione dei Giovani Avvocati.

Ciascun individuo ha diritto di ottenere giustizia in tempi ragionevoli ed ha anche il diritto di scegliere la conciliazione per evitare il sorgere di un contenzioso. L'istituto della conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziaria. Il tentativo di conciliazione e' lo strumento di definizione delle controversia capace di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e di ridurre il contenzioso giurisdizionale. Essa prevede la presenza di una terza persona imparziale, il conciliatore, che assiste le parti in conflitto.

"Ma i termini dell’accordo conciliativo, tanto più se la attivazione del relativo procedimento non sia affidata alla spontanea iniziativa del diretto interessato ma obbligatoria - argomentano i giovani avvocati - non possono prescindere da una complessiva valutazione delle questioni di diritto in gioco e, per quanto la conciliazione debba avere ad oggetto solo diritti disponibili, debbono presupporre una adeguata valutazione dei vantaggi o delle rinunce che discendono da una transazione. Affidare a ciascun litigante ed alla sua autodeterminazione la responsabilità di scelte che implicano comunque incisive conseguenze giuridiche, espone ogni individuo al rischio di prendere decisioni anche contro i propri interessi: per scongiurare questo grave pericolo, la legge istitutiva della conciliazione obbligatoria deve prevedere espressamente che la parte, quando decida di rivolgersi ad un organismo di conciliazione, sia assistita da un avvocato".

Ma, sottolinea l'AIGA, l’esigenza di fare affiancare il litigante da un difensore "discende anche dalla scelta del legislatore di incentivare la conciliazione con la minaccia di addebitare tutti i costi delle spese di lite del successivo giudizio e quelle della procedura di conciliazione sulla parte che, pur vittoriosa, non abbia accettato la proposta formulata dal mediatore, quando questa coincide con la decisione del giudice. A causa di una decisione presa senza le necessarie competenze, infatti, ciascun individuo non solo rischia di disporre dei propri diritti in modo totalmente contrario ai suoi interessi ma corre anche il pericolo, a seconda di come si sia determinato dinanzi alla proposta del mediatore, di patire gravi conseguenze di natura patrimoniale qualora, ad esempio, respinga la soluzione prospettata dal conciliatore benché questa sia corretta e congrua".

Tuttavia, secondo i giovani avvocati, la previsione della assistenza obbligatoria "da sola non basterebbe a mettere i diritti del cittadino al riparo dal rischio di non essere adeguatamente tutelati se la legge sulla conciliazione obbligatoria non fosse emendata laddove definisce la figura del mediatore: può svolgere questo ruolo, infatti, soltanto colui il quale sia in possesso delle indispensabili competenze giuridiche. Solo un soggetto così qualificato potrà confezionare un verbale di conciliazione che, dopo avere superato il vaglio sostanziale del presidente del Tribunale, potrà essere omologato e dunque essere munito di efficacia esecutiva".

Ma la omologazione presupporrà che i termini dell’accordo non siano contrari all’ordine pubblico ed a norme imperative la cui esistenza si deve presumere conosciuta dal mediatore. "E quale corso di formazione, anche di molte ore, potrà consentire all’aspirante mediatore di acquisire queste conoscenze senza appropriate competenze giuridiche? E chi risponderà dei danni patrimoniali e dei ritardi inflitti alle parti che, dopo avere esperito il tentativo di conciliazione, disporrebbero di un atto che, non potendo essere omologato, sarebbe privo di efficacia esecutiva?" chiedono i giovani avvocati, secondo i quali sarebbe bene che il Ministero della Giustizia, che sta lavorando ai decreti attuativi, "queste domande se le ponesse e, soprattutto, desse delle risposte convincenti".


per approfondire...

Dossier giustizia

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale