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Violenze
sessuali e patrocinio a spese dello Stato : incostituzionalita'
?
di
staff
E’ stata pubblicata ieri la sentenza della Corte Costituzionale
n. 139/2010 che, ravvisando la violazione degli artt. 3 e
24 comma 2 e 3 Cost., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della norma (art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia), che presumeva a carico
dei condannati con sentenza definitiva per i reati di mafia
(e non solo) un reddito superiore ai limiti previsti per l’ammissione
al patrocino a spese dello Stato, senza ammettere la prova
contraria.
“I
giovani avvocati – afferma Giuseppe Sileci, Presidente dell’AIGA
–, in riferimento alla disposizione esaminata, avevano già
paventato il rischio di illegittimità costituzionale ed altre
palesi incongruenze, ad esempio per la possibile efficacia
retroattiva della norma a carico di coloro che risultavano
già ammessi ai benefici, con la conseguente compromissione
dei diritti quesiti”.
“Perplessità – ha proseguito Sileci - sono state espresse
anche in relazione all’attuale formulazione dell’art. 76,
comma 4-TER, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che estende
incondizionatamente il riconoscimento del patrocinio a spese
dello Stato a favore delle persone offese dai reati di violenza
sessuale. Anche tale norma, prescindendo da ogni valutazione
del reddito, come già più volte evidenziato dall’AIGA, è quindi
esposta ad un palese rischio di illegittimità costituzionale”.
"L’AIGA
– ha concluso Sileci – ben comprende lo spirito che ha indotto
il legislatore all’approvazione della norma sottoposta all’attenzione
della Consulta, ma la lotta ai reati che più suscitano grave
allarme sociale deve necessariamente rispettare la Carta Costituzionale
e, più specificamente, il principio di uguaglianza ed il diritto
di difesa. Da qui la necessità, più volte segnalata dall’AIGA,
di una seria riforma della disciplina del patrocinio a spese
dello Stato, in primis, attraverso la modificazione di tutte
quelle norme che impediscono o riconoscono l’accesso all’istituto
senza un reale accertamento delle condizioni economiche".
 
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