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Privacy
: no a conservzione illimitata dati telefonici e internet
di
staff
Il Garante per la privacy ha vietato a tre società che operano
nel settore della telefonia e Internet l’uso di dati trattati
in modo illecito e ne ha ordinato la cancellazione. Tempi
di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico
superiori al consentito e conservazione di informazioni sui
siti visitati dagli utenti sono alcune delle gravi violazioni
emerse nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati dall’Autorità.
I
dati di traffico telefonico (numero chiamato, data, ora, durata
della chiamata, localizzazione del chiamante in caso di cellulare
ecc.) e Internet (indirizzi e-mail contattati, data, ora,
durata degli accessi alla rete ecc.) non riguardano il contenuto
della comunicazione, ma sono comunque particolarmente delicati
poiché consentono di ricostruire tutte le relazioni di una
persona e le sue abitudini. Le società dovranno innanzitutto
cancellare i dati di traffico telefonico e telematico conservati
oltre i tempi previsti dalla normativa italiana per finalità
di accertamento e repressione dei reati (ventiquattro mesi
per i dati di traffico telefonico; dodici mesi per i dati
telematici). In un caso, i dati di traffico telefonico risalivano
addirittura a marzo 1999 e quelli di traffico telematico a
giugno 2007.
Da cancellare anche tutte le informazioni in grado di rivelare
gusti, opinioni, tendenze degli utenti che non avrebbero mai
dovuto essere archiviate nei data base (ad esempio, l’oggetto
dei messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti; i dati
personali relativi alla navigazione in Internet, anche quando
rappresentati dal solo indirizzo Ip di destinazione). Ad una
società è stato prescritto di innalzare i livelli di sicurezza
dei flussi informativi con l’autorità giudiziaria e di garantire
in modo più adeguato la riservatezza delle informazioni: al
posto del fax dovranno essere adottati sistemi di comunicazione
sviluppati con protocolli di rete sicuri e strumenti di cifratura
basati su firma digitale.
Gli
accertamenti disposti dal Garante rientrano nell’ambito di
un’azione comune deliberata dalle Autorità di protezione dei
dati europee riunite nel Gruppo di lavoro art. 29 e sono volti
a verificare l’osservanza, da parte dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica, degli obblighi fissati dalla
normativa nazionale in materia di conservazione dei dati di
traffico. I fornitori sono stati individuati sulla base di
diversi criteri (quota di mercato, tipologia dei servizi forniti,
dimensione nazionale o internazionale).
 
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