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Privacy
: le regole del Garante per le elezioni
di
staff
Si avvicinano le elezioni regionali e amministrative e l'Autorità
Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito
provvedimento (G.U. del 22 febbraio, n.43) che conferma le
regole già previste dal provvedimento generale del 2005. Come
già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, l'Autorità
ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base
alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare
correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo,
telefono, e- mail etc.).
Dati
utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori
ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici,
comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono
usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle
liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati personali
di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri
elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo
(es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero)
ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili
a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui
lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità
sotto forma di elenchi degli iscritti). I titolari di cariche
elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle
relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Dati
utilizzabili con il previo consenso. A meno che i dati
personali siano stati forniti direttamente dall'interessato,
è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione
elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate
e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti
automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup,
liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre
finalità. Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti
negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli
che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate.
Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente
il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti
o altre persone già contattate per singole iniziative o che
vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte
di firme). Dati non utilizzabili.
Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di
cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe
dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e
compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni
di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già
utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi
da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni
elettorali. Informazione ai cittadini. I cittadini devono
essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati
non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa
va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione.
Per
i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso
di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte
(c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati
una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 maggio
2010.
 
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