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La
bufala dell'emendamento 1.707 norma 'salvapedofili'
riceviamo
e pubblichiamo
Mi
è stato chiesto da più persone di realizzare un articolo che
spiegasse, nel modo più atecnico possibile, ilmotivo per cui
la polemica scatenata da alcuni giornalisti sull'emendamento
1.707 al Ddl 1611,soprannominato "norma salva-pedofili", altro
non fosse che una bufala. Premetto che non sono un elettore
né un sostenitore del PDL (anzi, proprio l'opposto...), e
che pertanto andare a contestare a giornalisti del calibro
di Marco Travaglio il fatto di non aver capito nulla su una
norma, non è certo per me una cosa piacevole. Se scrivo questo
articolo, dunque, è semplicemente perché non sopporto la disinformazione,
da qualsiasi parte questa arrivi.
Detto
ciò, vediamo cosa realmente diceva l'emendamento 1.707:"Al
comma 22, dopo le parole: «dall'articolo 609-quater» inserire
le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma»."Questo
l'intero testo dell'emendamento. Da una prima lettura, si
evince immediatamente, anche per i non giuristi, che l'emendamento
in questione non introduce in alcun modo il concetto di "violenza
sessuale di lieve entità", come invece Marco Travaglio continua
a sostenere nei suoi articoli (guarda caso senza mai riportare
il testo della norma). Va poi rilevato, sempre con riferimento
a questo punto, che basta prendere in mano un codice penale
per accorgersi subito che il concetto di "minore gravità"
è già presente nelle norme relative ai reati sessuali (articoli
609-bis e seguenti del codice penale, se volete controllare).
Ma
andiamo con ordine... Per far comprendere anche ai non giuristi
il testo sopra riportato, è necessario precisare che, come
si evincedall'incipit dell'emendamento stesso, questo va a
modificare il comma 22 del Ddl 1611. Occorre dunqueriportare
qui e spiegare tale comma. E' tuttavia necessario compiere
prima due precisazioni:
1. spiegare la differenza tra l'art. 609-bis c.p. e l'art.
609-quater c.p.;
2. spiegare cosa dice l'art. 380 del codice di procedura penale
e cosa deve intendersi per "arresto".
Partiamo
dal primo punto: la differenza tra gli artt. 609-bis e 609-quater
del codice penale. L'art. 609-bis del codice penale punisce
la violenza sessuale, sia essa compiuta su persona maggiorenne
che minorenne, prevedendo (di già!) al terzo comma una diminuzione
di pena per i "casi di minore gravità";con riferimento a questi
ultimi casi, la dottrina fa l'esempio dei semplici 'toccamenti'
o 'palpeggiamenti alle natiche', tenendo cioè in considerazione
"la esiguità dell'aggressione all'intoccabilità sessuale"
(tutto ciò, lo ribadisco, è già previsto dal codice penale).
Va ulteriormente aggiunto che l'art. 609-ter del codice penale
prevede una specifica circostanza aggravante (che di conseguenza
comporta un aumento di pena) nel caso in cui il reato di violenza
sessuale sia commesso nei confronti di una persona che (a
seconda dei casi) non abbia compiuto gli anni 14 o gli anni
16.
Ecco
allora, per riassumere, che il reato di violenza sessuale
(anche quando la vittima è un minorenne) ricade nell'ambito
di applicazione degli artt. 609-bis e 609-ter del codice penale.
L'articolo 609-quater del codice penale, invece, concerne
gli atti sessuali con minorenne, che non ha nulla a che vedere
con la "violenza sessuale" di cui sopra. Per "atti sessuali
con minorenne" si intendono infatti quegli atti (non necessariamente
rapporti sessuali) con una persona minore degli anni 14 o
16 (a seconda dei casi), ma consenziente: pensiamo per esempio
ad una quindicenne che si innamora di un ragazzo di 18 anni
che le dà ripetizioni di qualche materia; se i due si baciano
o se hanno un rapporto sessuale, il ragazzo commette il reato
di cui all'art. 609-quater: non è una violenza, perché la
ragazza ha voluto il bacio o il rapporto, ma è comunque reato.
Se i due ragazzi si amano e si limitano a baciarsi, sarebbe
però certamente sconveniente dare la pena massima all'innamorato
diciottenne, e di conseguenza è stata prevista, al quarto
comma, una riduzione di pena "nei casi di minore gravità".
Ebbene, l'emendamento 1.707 faceva riferimento all'art. 609-quater:
non, quindi, alla violenza sessuale su minore!
Per
togliersi ogni possibile dubbio, basta leggersi l'incipit
dell'art. 609-quater, ove si specifica chiaramente che tale
articolo trova applicazione "al di fuori delle ipotesi previste"
dall'art. 609-bis. Prima di vedere cosa avrebbe realmente
comportato l'emendamento 1.707, passiamo al secondo punto
(capirete in seguito il perché): cosa dice l'art. 380 c.p.p.
e cosa deve intendersi per arresto.L'art. 380 c.p.p. elenca
i casi in cui è obbligatorio, per l'agente o ufficiale di
polizia giudiziaria che assista alla commissione di un reato,
l'arresto. Per spiegare meglio la norma ai non giuristi, vi
invito a prendere in mano un codice penale (possibilmente
aggiornato) e leggere le "note procedurali" riportate sotto
all'art.609-bis e all'art. 609-quater c.p.
Alla
voce "arresto", noterete che sotto all'art. 609-bis c.p. è
indicato: "obbligatorio (primo e secondo comma); facoltativo
(terzo comma)". Significa che se un agente o ufficiale di
P.G. assiste ad una violenza sessuale, questi ha l'obbligo
di arrestare il colpevole, salvo i casi (terzo comma) di "minore
gravità".Sotto all'art. 609-quater c.p., noterete invece che
alla voce "arresto" è indicato: "facoltativo". Ciò significache
l'arresto in flagranza è lasciato alla discrezione (da leggersi
quale valutazione di necessità) dell'agente o ufficiale di
P.G.
E'
bene a questo punto ribadire che quanto appena esposto è ATTUALMENTE
previsto dal codice di procedura penale, e che per "arresto",
nonostante l'abuso di questo termine da parte della stampa,
siintende solo e soltanto quello che avviene in flagranza
di reato. Parlare quindi di "arresto facoltativo" ovvero di
"arresto obbligatorio" non ha nulla a che fare con la possibilità
di incarcerare l'indagato/imputato in attesa di giudizio!
Lo potete verificare voi stessi leggendo le altre note procedurali
sotto ai due articolicitati: in particolare la voce "custodia
cautelare in carcere".Premesso dunque che l'art. 380 c.p.p.
prevede i casi in cui l'arresto in flagranza è obbligatorio,
veniamo ora, finalmente, al comma 22 del Ddl 1611, che come
ho detto è la norma che l'emendamento 1.707 avrebbe modificato.
Tale
comma prevedeva: All’ articolo 380, comma 2, del codice di
procedura penale , la lettera d-bis) èsostituita dalla seguente:
« d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo
609- bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto
di atti sessuali con minorenne previsto dall’articolo 609-
quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’
articolo 609- octies del codice penale».Vediamo allora cosa
questo comma (attenzione, parliamo del comma 22, NON ancora
dell'emendamento 1.707) avrebbe inciso su quelle "note procedurali"
che vi ho poc'anzi chiesto di guardare: per quanto riguarda
l'art. 609-bis, la nota relativa all'arresto sarebbe rimasta
uguale, prevedendo quindi l'arresto obbligatorio per tutti
i casi salvo quelli di "minore gravità"; con riferimento invece
all'art. 609-quater, ilcomma 22 avrebbe introdotto l'arresto
obbligatorio per tutti i casi, compresi quelli di minore gravità.
Il
paradosso del comma 22. Il comma 22 avrebbe comportato
un vero e proprio paradosso, oltre che una possibile illegittimitàcostituzionale
per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza
(di cui all'art. 3 Cost.). Il motivo è semplice: se un cinquantenne
avesse toccato il seno o il sedere ad una ragazzina, costringendola
a subire il palpeggiamento, l'ufficiale o agente di P.G. che
avesse assistito all'atto avrebbe avuto non l'obbligo ma la
facoltà di arrestarlo; se invece il diciottenne del nostro
esempio si fosse baciato con la sua amata di 15 anni, questi
sarebbe stato immediatamente arrestato, poiché l'ufficiale
o agente di polizia giudiziaria cheavesse assistito all'atto
avrebbe avuto l'obbligo di arresto in flagranza.
Ma
cosa diceva, allora, l'emendamento 1.707? L'emendamento 1.707
andava semplicemente a correggere il paradosso sopra evidenziato,
prevedendo chel'arresto obbligatorio in flagranza per gli
atti di cui all'art. 609-quater fosse comunque inserito, esclusi
però i casi di cui al quarto comma, e cioè quelli di "minore
gravità" (salvando così dall'arresto certo il diciottenne
del nostro esempio).Come potete vedere, dunque, l'emendamento
1.707 non aveva nulla a che fare con la violenza sessuale
su minore, né poteva in alcun modo dirsi una norma "salva-pedofili".
Come
al solito, gli italiani si sono lasciati influenzare dagli
articoli sensazionalistici dei loro giornalisti preferiti,
che tanto dicono di lottare per la salvaguardia dell'informazione,
ma che stavolta per primi si sono resi complici di un perverso
meccanismo di disinformazione (l'ultimo articolo di Marco
Travaglio, dal titolo "Modica quantità", ne è purtroppo un
chiarissimo esempio).
Marco
Mambrini
Studente di Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
 
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