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Pena
a domicilio : l'analisi dei giovani avvocati
di
AIGA
29 aprile 2010 - Audizione dell’Associazione Italiana Giovani
Avvocati innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C.
3291 Governo e C. 3009 Vitali, recanti disposizioni relative
all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non
superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa
alla prova
Prima
di entrare nel merito del disegno di legge proposto dal ministro
Alfano in materia di esecuzione presso il domicilio della
pena detentiva e di sospensione con messa alla prova, risultano
necessarie alcune premesse. Certamente condivisibile la necessità
di offrire delle soluzioni alternative alla detenzione in
carcere, per coloro i quali sono stati condannati a pene detentive
di breve durata o devono ancora scontare una pena non particolarmente
significativa. Altrettanto condivisibile prevedere – per chi
si trova in attesa di giudizio e rischia di essere condannato
ad una pena non particolarmente importante – uno strumento
sia di deflazione dei processi pendenti, sia di rieducazione
dell’imputato, quale risulterebbe essere la sospensione con
messa alla prova.
Sicuramente positivo il fatto che le norme previste nel ddl
non prevedano delle differenze fra cittadini italiani e stranieri
presenti nel nostro paese. Al tempo stesso però si deve sottolineare
il fatto che i provvedimenti previsti si disinteressano completamente
del 44 % circa dell’intera popolazione carceraria: coloro
i quali sono in attesa di giudizio definitivo; ed interesseranno
invece (analizzando i dati relativi agli attuali detenuti)
non più del 4-5% dei circa 67.000 detenuti. Appare altresì
significativo evidenziare alcune criticità presenti nel ddl,
che rischiano di rendere il disegno medesimo non particolarmente
efficace.
Per quanto attiene all’esecuzione presso il domicilio delle
pene detentive:
1)
il residuo pena non deve essere superiore ai 12 mesi, e si
può applicare anche ai recidivi. Ora, se consideriamo che
l’art. 47 ter comma 1 bis prevede il medesimo beneficio per
coloro i quali devono scontate pene non superiori ai 24 mesi
(beneficio che nel caso di specie non si applica ai recidivi),
appare evidente che la ‘nuova detenzione domiciliare’ sarà
usufruita in particolar modo dai recidivi, pertanto gli effetti
desiderati di ‘sfollamento delle carceri’ saranno decisamente
modesti;
2) il nuovo procedimento di concessione dovrebbe essere però
più snello, in quanto di competenza non del collegio ma del
magistrato monocratico, il quale (non appare chiaro dalla
norma, ma parrebbe esclusa l’automaticità della concessione)
assumerà su di sé l’intera responsabilità della decisione,
e per farlo comunque avrà necessità di assumere informazioni
presso gli uffici competenti del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, uffici che non verranno potenziati e che sono
già gravati di eccessivo carico di lavoro e che pertanto non
risponderanno in tempo brevi alle richieste del magistrato;
3) in caso di evasione dalla detenzione domiciliare sono previsti
significativi aumenti di pena. Ora in considerazione del fatto
che l’istituto rischia di essere utilizzato nella maggior
parte dei casi da recidivi, e che l’evasione nella detenzione
domiciliare, nella prassi giudiziaria corrente, risulta essere
frequente, potrebbe verificarsi un effetto boomerang, per
il quale anziché avere uno ‘sfollamento’ dal carcere vi sia
un sostanzioso ‘ripopolamento’.
Per
quanto riguarda invece la sospensione del procedimento con
messa alla prova:
1)
l'istituto si applica a chi potrebbe essere condannato ad
una pena pari ad un massimo di 3 anni, e quindi ha scarso
interesse ad usufruirne, perchè molto probabilmente non andrà
in carcere, vista l’operatività nel nostro ordinamento degli
sconti di pena già previsti per i procedimenti speciali. L’utilizzo
di questo strumento sarà pertanto residuale, destinato a coloro
i quali hanno già beneficiato della sospensione condizionale
della pena. Ma se poniamo l’attenzione sul fatto che l’istituto
non si applica ai recidivi (coloro che di solito hanno già
ottenuto la sospensione della pena) l’effettività della misura
rischia di essere veramente minima;
2) il giudice, prima di concedere la misura dell'esecuzione
presso il domicilio, deve fare una prognosi favorevole, ritenendo
che l'imputato si astenga dal compiere ulteriori reati. Non
sono chiari i criteri sulla base di quali dovrà essere emesso
il giudizio, e pertanto la norma rischia di essere contraria
al principio di tassatività, previsto dal nostro ordinamento;
3) è previsto come obbligo accessorio necessario lo svolgimento
di un lavoro di pubblica utilità. La realtà quotidiana ci
evidenzia che è difficile realizzare in concreto lavori di
pubblica utilità, non solo, ma appare eccessiva la discrezionalità
del giudice nel quantificarne la misura e le modalità di esercizio,
essendo la norma decisamente ampia e non offrendo parametri
concreti di valutazione. Infine l’obbligo rischia di essere
particolarmente gravoso per coloro i quali si trovano in una
situazione di difficoltà, devono reinserirsi nella società
e provvedere al mantenimento proprio e spesso anche della
famiglia;
4)
infine con l’art. 5 del ddl è stato ulteriormente appesantito
l'istituto dell'affidamento in prova attualmente previsto,
in quanto è stata inserita la prestazione del lavoro di pubblica
utilità, oggi non prevista, per la quale valgono le osservazioni
svolte al punto precedente. Infine, ma non per ultimo, il
ddl Alfano - che risulta essere necessario (sia pure con alcuni
importanti correttivi in considerazione degli elementi critici
evidenziati) ma certamente non sufficiente – rischia di risultare
inefficace se non inapplicabile, in considerazione della previsione,
di cui all’art. 10 del medesimo ddl, della clausola di invarianza
finanziaria.
 
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