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05 maggio 2010
tutti gli speciali

Pena a domicilio : l'analisi dei giovani avvocati
di AIGA

29 aprile 2010 - Audizione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali, recanti disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova

Prima di entrare nel merito del disegno di legge proposto dal ministro Alfano in materia di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva e di sospensione con messa alla prova, risultano necessarie alcune premesse. Certamente condivisibile la necessità di offrire delle soluzioni alternative alla detenzione in carcere, per coloro i quali sono stati condannati a pene detentive di breve durata o devono ancora scontare una pena non particolarmente significativa. Altrettanto condivisibile prevedere – per chi si trova in attesa di giudizio e rischia di essere condannato ad una pena non particolarmente importante – uno strumento sia di deflazione dei processi pendenti, sia di rieducazione dell’imputato, quale risulterebbe essere la sospensione con messa alla prova.

Sicuramente positivo il fatto che le norme previste nel ddl non prevedano delle differenze fra cittadini italiani e stranieri presenti nel nostro paese. Al tempo stesso però si deve sottolineare il fatto che i provvedimenti previsti si disinteressano completamente del 44 % circa dell’intera popolazione carceraria: coloro i quali sono in attesa di giudizio definitivo; ed interesseranno invece (analizzando i dati relativi agli attuali detenuti) non più del 4-5% dei circa 67.000 detenuti. Appare altresì significativo evidenziare alcune criticità presenti nel ddl, che rischiano di rendere il disegno medesimo non particolarmente efficace.

Per quanto attiene all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive:

1) il residuo pena non deve essere superiore ai 12 mesi, e si può applicare anche ai recidivi. Ora, se consideriamo che l’art. 47 ter comma 1 bis prevede il medesimo beneficio per coloro i quali devono scontate pene non superiori ai 24 mesi (beneficio che nel caso di specie non si applica ai recidivi), appare evidente che la ‘nuova detenzione domiciliare’ sarà usufruita in particolar modo dai recidivi, pertanto gli effetti desiderati di ‘sfollamento delle carceri’ saranno decisamente modesti;

2) il nuovo procedimento di concessione dovrebbe essere però più snello, in quanto di competenza non del collegio ma del magistrato monocratico, il quale (non appare chiaro dalla norma, ma parrebbe esclusa l’automaticità della concessione) assumerà su di sé l’intera responsabilità della decisione, e per farlo comunque avrà necessità di assumere informazioni presso gli uffici competenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, uffici che non verranno potenziati e che sono già gravati di eccessivo carico di lavoro e che pertanto non risponderanno in tempo brevi alle richieste del magistrato;

3) in caso di evasione dalla detenzione domiciliare sono previsti significativi aumenti di pena. Ora in considerazione del fatto che l’istituto rischia di essere utilizzato nella maggior parte dei casi da recidivi, e che l’evasione nella detenzione domiciliare, nella prassi giudiziaria corrente, risulta essere frequente, potrebbe verificarsi un effetto boomerang, per il quale anziché avere uno ‘sfollamento’ dal carcere vi sia un sostanzioso ‘ripopolamento’.

Per quanto riguarda invece la sospensione del procedimento con messa alla prova:

1) l'istituto si applica a chi potrebbe essere condannato ad una pena pari ad un massimo di 3 anni, e quindi ha scarso interesse ad usufruirne, perchè molto probabilmente non andrà in carcere, vista l’operatività nel nostro ordinamento degli sconti di pena già previsti per i procedimenti speciali. L’utilizzo di questo strumento sarà pertanto residuale, destinato a coloro i quali hanno già beneficiato della sospensione condizionale della pena. Ma se poniamo l’attenzione sul fatto che l’istituto non si applica ai recidivi (coloro che di solito hanno già ottenuto la sospensione della pena) l’effettività della misura rischia di essere veramente minima;

2) il giudice, prima di concedere la misura dell'esecuzione presso il domicilio, deve fare una prognosi favorevole, ritenendo che l'imputato si astenga dal compiere ulteriori reati. Non sono chiari i criteri sulla base di quali dovrà essere emesso il giudizio, e pertanto la norma rischia di essere contraria al principio di tassatività, previsto dal nostro ordinamento;

3) è previsto come obbligo accessorio necessario lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. La realtà quotidiana ci evidenzia che è difficile realizzare in concreto lavori di pubblica utilità, non solo, ma appare eccessiva la discrezionalità del giudice nel quantificarne la misura e le modalità di esercizio, essendo la norma decisamente ampia e non offrendo parametri concreti di valutazione. Infine l’obbligo rischia di essere particolarmente gravoso per coloro i quali si trovano in una situazione di difficoltà, devono reinserirsi nella società e provvedere al mantenimento proprio e spesso anche della famiglia;

4) infine con l’art. 5 del ddl è stato ulteriormente appesantito l'istituto dell'affidamento in prova attualmente previsto, in quanto è stata inserita la prestazione del lavoro di pubblica utilità, oggi non prevista, per la quale valgono le osservazioni svolte al punto precedente. Infine, ma non per ultimo, il ddl Alfano - che risulta essere necessario (sia pure con alcuni importanti correttivi in considerazione degli elementi critici evidenziati) ma certamente non sufficiente – rischia di risultare inefficace se non inapplicabile, in considerazione della previsione, di cui all’art. 10 del medesimo ddl, della clausola di invarianza finanziaria.


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Dossier giustizia

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