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Legittimo
impedimento : il testo del decreto legge
dalla
Gazzetta Ufficiale
LEGGE 7 aprile 2010, n. 51 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
N. 81 del 8 Aprile 2010) Disposizioni in materia di impedimento
a comparire in udienza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art.
1 1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce
legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del
codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei
procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio
di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai
regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento
interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive
modificazioni, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali,
nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni
di Governo.
2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle
leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni,
nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni
di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo
420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle
udienze dei procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le
ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra
udienza.
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che
l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento
delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia
il processo a udienza successiva al periodo indicato, che
non puo' essere superiore a sei mesi.
5.
Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata
del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo
comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo
comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla
data di entrata in vigore della presente legge. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Art.
2 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino
alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonche' della disciplina
attuativa delle modalita' di partecipazione degli stessi ai
processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi
previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire
al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il
sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione
e dalla legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 7 aprile 2010 NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: Alfano
 
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