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Corte
UE boccia aiuti di Stato a Mediaset
di
Gabriella Mira Marq
Il contributo italiano concesso per l’acquisto o la locazione
di decoder digitali terrestri costituisce un aiuto di Stato
e deve essere recuperato. La misura non è neutra dal punto
di vista tecnologico e attribuisce alle emittenti digitali
terrestri un vantaggio indiretto a danno delle emittenti satellitari.
Lo ha stabilito il 15 giugno la Corte di Giustizia UE, imponendo
alle entita' interessate di riparare al 'maltolto'.
Infatti,
nell’ambito del processo di conversione dei segnali televisivi
al sistema digitale avviato in Italia nel 2001 e che prevede
il passaggio definitivo al sistema digitale entro il novembre
del 2012, la legge finanziaria del 2004 aveva previsto un
contributo pubblico di 150 euro per ogni utente che avesse
acquistato o locato un apparecchio per la ricezione di segnali
televisivi digitali terrestri. Lo stesso aiuto veniva rifinanziato,
nel 2005, per un importo ridotto a 70 euro. Il limite di spesa
del contributo ammontava, per ogni anno, a 110 milioni di
euro.
A
seguito di denunce presentate da emittenti satellitari (in
particolare, Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl), la Commissione
UE avviava un procedimento formale di indagine e, nel 2007,
qualificava il contributo come aiuto di Stato a favore delle
emittenti digitali terrestri che offrivano servizi di televisione
a pagamento, in particolare servizi «pay per view», nonché
di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali
a pagamento. A suo parere, ancorché il passaggio alla radiodiffusione
televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse
comune, il contributo risultava sproporzionato e non evitava
inutili distorsioni inutili della concorrenza. Infatti, non
applicandosi ai decoder digitali satellitari, la misura non
era tecnologicamente neutra. La decisione imponeva all’Italia
di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell’aiuto
e dei relativi interessi.
La
società Mediaset SpA, emittente di programmi digitali terrestri,
ha proposto ricorso al fine di ottenere l’annullamento della
decisione. Il Tribunale europeo ha respinto il ricorso in
toto. In primo luogo, la Corte conferma che la misura consentiva
alle emittenti digitali terrestri e agli operatori via cavo,
fra cui la Mediaset, di godere di un vantaggio rispetto alle
emittenti satellitari. Infatti, per poter beneficiare del
contributo, era necessario acquistare o prendere in locazione
un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali
terrestri, ragion per cui un consumatore che avesse optato
per un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione
di segnali satellitari, non avrebbe potuto beneficiarne. Il
contributo non rispondeva, quindi, al requisito della neutralità
tecnologica. Inoltre
la misura ha incitato i consumatori a passare dal sistema
analogico a quello digitale terrestre e, allo stesso tempo,
ha consentito alle emittenti digitali terrestri di consolidare
la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio
e di fidelizzazione della clientela. La riduzione automatica
del prezzo derivante dal contributo era parimenti tale da
incidere sulle scelte dei consumatori attenti ai costi.
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la misura, i cui
beneficiari diretti erano i consumatori finali, abbia implicato
un vantaggio indiretto per gli operatori del mercato della
televisione digitale, quali la Mediaset. Il Trattato vieta
gli aiuti di Stato senza distinguere a seconda che i vantaggi
relativi siano concessi in modo diretto o indiretto. La giurisprudenza
ha peraltro ammesso che un vantaggio direttamente conferito
a talune persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente
imprese può costituire un vantaggio indiretto e, di conseguenza,
un aiuto di Stato per altre persone fisiche o giuridiche che
siano imprese. In terzo luogo, il Tribunale ritiene che il
carattere selettivo della misura abbia prodotto una distorsione
della concorrenza tra emittenti digitali terrestri e emittenti
satellitari. Infatti, sebbene tutte le emittenti satellitari
avrebbero potuto beneficiare della misura offrendo decoder
«ibridi» (con tecnologia al tempo stesso terrestre e satellitare),
ciò avrebbe implicato per le medesime un costo supplementare
che avrebbero dovuto ripercuotere sul prezzo di vendita ai
consumatori.
La
Mediaset ha sostenuto che l’obiettivo perseguito dal contributo
consisteva nel porre rimedio ad una disfunzione del mercato
in cui, a causa di un problema di coordinamento tra gli operatori,
lo sviluppo della radiodiffusione era ostacolato. A tal riguardo,
il Tribunale rileva che il carattere vincolante della data
prevista per il passaggio al sistema digitale, spingendo le
emittenti già attive sul mercato a sviluppare nuove strategie
commerciali, era idoneo a risolvere tale problema, ragion
per cui il contributo non era necessario. In ogni caso, anche
ammesso che la misura fosse necessaria e proporzionata per
rimediare alle disfunzioni del mercato, resta il fatto che
tale circostanza non avrebbe potuto giustificare l’esclusione
delle emittenti satellitari dal beneficio.
La
Mediaset ha inoltre affermato di aver nutrito legittimo affidamento
nella coerenza della misura con la politica di promozione
del sistema di diffusione digitale condotta dalla Commissione,
descritta in una comunicazione del 2004 3, che definisce i
contributi diretti ai consumatori quali misure idonee ad incentivare
l’acquisto di decoder che consentano l’interattività e l’interoperabilità.
A tal riguardo, il Tribunale rileva che tale comunicazione
indicava espressamente che i contributi dovevano essere neutri
dal punto di vista tecnologico, notificati alla Commissione
e compatibili con le regole applicabili agli aiuti di Stato.
Pertanto, un operatore economico diligente avrebbe dovuto
sapere non solo che la misura non era neutra dal punto di
vista tecnologico, ma anche che essa non era stata notificata
alla Commissione e non era stata autorizzata.
Infine,
la Mediaset ha invocato la violazione del principio della
certezza del diritto derivante dalla difficoltà, se non dall’impossibilità,
di determinare, ai fini del calcolo delle somme da recuperare,
da un lato, il numero di telespettatori supplementari attirati
dall’offerta di televisione a pagamento e, dall’altro, la
quantificazione dell’aiuto e degli interessi. Il Tribunale
rammenta che nessuna norma impone che la Commissione, all’atto
di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile
con il mercato comune, determini l’importo esatto da restituire.
Il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato
comune dev’essere effettuato secondo le modalità previste
dal diritto nazionale e spetterà al giudice nazionale, laddove
venga adito, pronunciarsi sull’importo dell’aiuto.
Contro
la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla
data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione,
limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte UE.
 
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