Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
30 maggio 2010
tutti gli speciali

Ordinamento forense : proseguono i lavori
di Mauro W. Giannini

Proseguono al Senato i lavori sulla riforma forense. Ad oggi, il testo dell'articolo 8 secondo gli emendamenti approvati prevede:

All'art. 1 il riconoscimento della possibilita' per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del Consiglio Nazionale Forense e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche.

All'Art. l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni; i percorsi formativi e professionali (almeno 2 anni per un totale di 150 ore complessive), necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianita' di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno; le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, alle Facoltà di Giurisprudenza (nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) etc, per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione; i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell’ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all’albo da almeno dieci anni.

All'Art 3 la previsione di un esame di specializzazione presso il CNF al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista, per cui (art. 4) il titolo di specialista e' attribuito solo dal CNF e quindi verrebbero a cadere le specializzazioni che alcune associazioni di avvocati avevano decisio di indivisuare, ndr). All'Art 5, per mantenere il titolo, gli avvocati 'specialisti' debbono curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalita' stabilite con regolamento del CNF a cura (Art. 6), dei soggetti di cui sopra. All'art. 8 si prevede che li avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possano indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

All'Art 9 si prevede che ta avvocati iscritti agli albi possano essere costituite associazioni specialistiche ma: a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico; b) lo statuto dell'associazione preveda espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti; c) lo statuto escluda espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale; d) lo statuto preveda una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro; e) l'associazione si doti di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale; f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF che esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento di tali associazioni ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

All'Art 10 si prevede che gli avvocati che alla data di entrata in vigore della legge (ancora da approvare, ndr) risultino iscritti all’albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell’esame presso il CNF. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della legge risultino iscritti all’albo da almeno vent'anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non piu' di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.

continua

Dossier giustizia

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale