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Ordinamento
forense : proseguono i lavori
di
Mauro W. Giannini
Proseguono al Senato i lavori sulla riforma forense. Ad oggi,
il testo dell'articolo 8 secondo gli emendamenti approvati
prevede:
All'art. 1 il riconoscimento della possibilita' per gli avvocati
di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalita'
stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia
previo parere del Consiglio Nazionale Forense e acquisiti
i pareri delle associazioni specialistiche.
All'Art.
l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche
conto delle specificità formative imposte dai differenti riti
processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni; i percorsi
formativi e professionali (almeno 2 anni per un totale di
150 ore complessive), necessari per il conseguimento dei titoli
di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli
avvocati che alla data della presentazione della domanda di
iscrizione abbiano maturato una anzianita' di iscrizione all’albo
degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di
almeno un anno; le prescrizioni destinate agli ordini territoriali,
alle associazioni forensi, alle Facoltà di Giurisprudenza
(nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica) etc, per l’organizzazione,
anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione
per il conseguimento del titolo di specialista; le sanzioni
per l'uso indebito dei titoli di specializzazione; i requisiti
richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell’ordine
del titolo di specialista agli avvocati iscritti all’albo
da almeno dieci anni.
All'Art 3 la previsione di un esame di specializzazione presso
il CNF al termine del percorso formativo per il conseguimento
del titolo di specialista, per cui (art. 4) il titolo di specialista
e' attribuito solo dal CNF e quindi verrebbero a cadere le
specializzazioni che alcune associazioni di avvocati avevano
decisio di indivisuare, ndr). All'Art
5, per mantenere il titolo, gli avvocati 'specialisti' debbono
curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalita'
stabilite con regolamento del CNF a cura (Art. 6), dei soggetti
di cui sopra. All'art. 8 si prevede che li
avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro
che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possano
indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
All'Art
9 si prevede che ta avvocati iscritti agli albi possano essere
costituite associazioni specialistiche ma: a) l'associazione
deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale,
secondo quanto stabilito con regolamento da adottare per il
riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione
maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo
settore specialistico; b) lo statuto dell'associazione preveda
espressamente come scopo la promozione del profilo professionale,
la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statuto escluda espressamente il rilascio da parte dell'associazione
di attestati di competenza professionale; d) lo statuto preveda
una disciplina degli organi associativi su base democratica
ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro; e)
l'associazione si doti di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche,
idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione
professionale e il relativo aggiornamento professionale; f)
le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto
dal CNF che esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni
per il riconoscimento di tali associazioni ed il controllo
sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
All'Art
10 si prevede che gli avvocati che alla data di entrata in
vigore della legge (ancora da approvare, ndr) risultino iscritti
all’albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza
dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi
con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche
previo superamento dell’esame presso il CNF. Gli avvocati
che alla data di entrata in vigore della legge risultino iscritti
all’albo da almeno vent'anni sono autorizzati a qualificarsi
con il titolo di specialista in non piu' di due discipline
giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver
acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.
continua
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