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Intercettazioni
: critiche a ddl da giornalisti e magistrati
di
Mauro W. Giannini
Manifestazione di giornalisti e opinione pubblica il 28 aprile
davanti al Senato contro quelle che vengono definite dalla
FNSI, "le nuove norme bavaglio", dopo gli emendamenti
al disegno di legge gia' approvato dalla Camera e che inaspriscono
sanzioni civili e penali a carico dei giornalisti. Sia la
Federazione Nazionale della Stampa, sia l'Unione Nazionale
Cronisti Italiani saranno parte attiva dell'iniziativa, che
ha comunque raccolto sostegno e consensi da parte della societa'
civile. Intanto restano validi i rilievi dell'Associazione
Nazionale Magistrati al ddl Alfano anche a seguito degli emendamenti.
Giornalisti
in piazza, quindi, dalle ore 10 alle 14, il 28 aprile, davanti
al Senato (piazza Navona, Corsia Agonale): una nuova manifestazione
dopo quella del 3 ottobre a Piazza del Popolo, che vide la
partecipazione di centinaia di migliaia di persone e dopo
le iniziative contro la decisione di sospendere in campagna
elettorale le trasmissioni di approfondimento.
La
decisione e' stata assunta dalla Giunta esecutiva della Fnsi,
non appena appresa notizia degli emendamenti al disegno di
legge già approvato dalla Camera che inaspriscono sanzioni
civili e penali a carico dei giornalisti, "al fine di
impedire qualsiasi notizia su inchieste giudiziarie".
La
Federazione Nazionale della Stampa ha deciso di convocare
in seduta straordinaria il Consiglio nazionale e di invitare
i Comitati di redazione alla mobilitazione immediata. Ha fatto
inoltre appello alla società civile e a tutti i soggetti che
hanno già manifestato in più circostanze per il diritto dei
cittadini all’informazione "a far sentire la loro voce
e a sostenere le iniziative contro ogni proposta liberticida".
I cronisti italiani hanno reso noto che saranno in prima fila
con il proprio Consiglio nazionale alla manifestazione. Già
nei giorni scorsi l’Unci aveva sollecitato a Fnsi e Ordine
la mobilitazione urgente dell’intera categoria poichè aveva
avvertito che l’orientamento nella Commissione Giustizia di
Palazzo Madama era quello di "inasprire tutte le norme
che riguardano la stampa". I cronisti ribadiscono che
"il diritto di informare dei giornalisti coincide con
il diritto di sapere dei cittadini. Pertanto è inaccettabile
lavolontà di impedire la pubblicazione del contenuto delle
intercettazioni nel periodo che intercorre tra la misura cautelare
e lo svolgimento del dibattimento, creando così un vuoto temporale
incomprensibile e arbitrario".
Del tutto inaccettabile e', anche, per l'associazione presieduta
da Guido Columba, "la fantasiosa previsione di condannare
al carcere chi registra le proprie conversazioni. Gli emendamenti
presentati confermano che il disegno del governo e della maggioranza
è quello di espropriare i cittadini del diritto a loro riconosciuto
dalla Costituzione ad avere una informazione corretta, completa
e tempestiva; il disegno, cioè, di tenere l’opinione pubblica
all’oscuro di quanto avviene. Se il ddl Alfano diventasse
legge, infatti, - sottolinea l'UNCI - i cittadini non potrebbero
più venire a conoscenza di fatti delittuosi gravissimi, come
ad esempio, le risate di due imprenditori alla notizia del
terremoto dell'Aquila, il bacio in fronte del banchiere Fiorani
a Fazio, la concussione di un giudice tributario e di un suo
consulente per aggiustare una sentenza su controversie fiscali,
le tangenti sulla Sanità in Puglia, le torbide vicende del
campionato di calcio".
Ma
critiche alla legge e agli emendamenti giungono sia per gli
aspetti relativi alla pubblicazione delle trascrizioni, sia
per quanto rigfuarda i profili legati alle inchieste e lla
formazione della prova, anche dall'ANM, che gia' criticava
il ddl Alfano come approvato alla Camera e oggi afferma che
"Gli emendamenti non modificano gli aspetti di criticità
dell'impianto complessivo della riforma". L'Associazione
nazionale magistrati ribadisce quindi la più netta contrarieta'
al testo "che rischia di vanificare, soprattutto per
i reati di mafia e di criminalità organizzata, la possibilità
di utilizzare un fondamentale e insostituibile strumento d'indagine.
Gli emendamenti da ultimo proposti, pur accogliendo in parte
alcune osservazioni formulate dall'Anm, non modificano gli
insuperabili aspetti di criticità dell'impianto complessivo
della riforma".
Questi
i rilievi dell'ANM:
Gravi
indizi di reato L'introduzione del requisito dei "gravi
indizi di reato" rappresenta un apprezzabile miglioramento
rispetto all'originaria previsione degli "evidenti indizi
di colpevolezza". Tuttavia, appare del tutto contraddittorio
con tale innovazione il richiamo alla disciplina dell'art.192
c.p.p., trattandosi di norma che regola la valutazione della
prova ai fini della colpevolezza e, dunque, difficilmente
riferibile alla sussistenza di indizi di reato. E' poi assolutamente
irragionevole il divieto di disporre nuovi ascolti sulla base
dei contenuti di intercettazioni lecitamente acquisite. Ad
esempio, se nel corso di una conversazione intercettata in
un'indagine per traffico di stupefacenti l'interlocutore riferisce
dell'imminente programmazione di un omicidio, sarebbe impossibile
disporre nuove intercettazioni per im-pedire l'omicidio e
individuarne i responsabili.
Intercettazione utenze soggetti estranei Analogamente
è apprezzabile il tentativo di riempire di contenuto il requisito
della indispensabilità a fini investigativi nell'ipotesi di
intercettazione di utenze di soggetti estranei al reato. La
formulazione della norma, però, è poco precisa sul piano tecnico
e rischia di generare equivoci in merito ai presupposti necessari.
Sarebbe, pertanto, preferibile utilizzare una formulazione
più chiara come, ad esempio, l'indicazione della necessità
che sussista fondato motivo di ritenere che le relative comunicazioni
o conversazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto
di indagine.
Riprese
visive Condivisibile, infine, è la scelta di differenziare
la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni da quella
delle riprese visive in luogo pubblico, attività quest'ultima
di grande utilità investigativa che non incide sulla sfera
della riservatezza delle persone coinvolte.
Acquisizione
tabulati Inspiegabile, invece, perché si voglia mantenere
la stessa disciplina delle intercettazioni anche per l'acquisizione
dei c.d. tabulati, che per pacifica giurisprudenza costituzionale
rappresenta un'interfenza nella libertà di comunicazione di
gran lunga inferiore rispetto a quella delle intercettazioni.
Peraltro per le indagini di criminalità organizzata e terrorismo
si preve-dono, paradossalmente, requisiti più rigorosi per
l'acquisizione di un tabulato di quelli richiesti per un'intercettazione.
Sul testo complessivo permangono ancora numerosi nodi irrisolti.
Limiti
di tempo In particolare, la previsione di un termine di
durata massima delle intercettazioni è assolu-tamente irragionevole
e rischia di rendere del tutto inutilizzabile lo strumento.
L'attività criminosa non rispetta certo gli stretti margini
temporali fissati dalla legge per lo svolgimento delle intercettazioni.
Basti pensare a un sequestro di persona, a un'operazione di
importazione di stupefacenti o di armi, alla tratta di persone,
a un'attività di corruzione nella pubblica amministrazione
per capire quanto sia del tutto inadeguato e irrisorio il
termine di soli due mesi di ascolti. La possibilità di proroga
di soli ulteriori 15 giorni che si vorrebbe introdurre non
modifica in alcun modo l'irrazionalità della limitazione temporale
prevista.
Intercettazioni
ambientali La limitazione delle intercettazioni ambientali
ai luoghi nei quali "vi è fondato motivo di ritenere" che
"si stia svolgendo l'attività criminosa", per tutti i reati
e persino per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo,
rischia di arrecare un danno irreparabile all'attività di
contrasto alle organizzazioni criminali da parte delle forze
dell'ordine e della magistratura.
Divieto di pubblicazione Il divieto di pubblicazione,
anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di tutti gli
atti di indagine, anche se non più coperti da segreto, fino
alla chiusura delle indagini rappresenta un'inaccettabile
limitazione al diritto/dovere di informazione e di cronaca
garantito dall'articolo 21 della Costituzione.
Registrazioni
senza consenso Del tutto incomprensibile è poi l'introduzione
di un reato per la registrazione di comunicazioni da parte
di uno degli interlocutori senza il consenso degli altri;
una previsione in netto contrasto con la pacifica giurisprudenza
della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Tale
disposizione rischia, infatti, da un lato di esporre le vittime
di reato a incriminazione (non essendo sempre possibile stabilire
a priori che dal contenuto di una conversazione emerga una
notizia di reato) e dall'altro di pregiudicare irrimediabilmente
ogni forma di giornalismo d'inchiesta.
Competenza Infine, attribuire al tribunale con sede
nel capoluogo del distretto e in composizione collegiale,
non soltanto la competenza per autorizzare le attività d'intercettazione,
ma anche quella per la convalida dei provvedimenti di urgenza,
le proroghe, l'autorizzazione ad acquisire i tabulati, rischia
di creare insuperabili problemi organizzativi, in assenza
di qualsiasi intervento sulla geografia giudiziaria, pure
sollecitato più volte dalla Anm.
Ma
critiche sul ddl Alfano sulle intercettazioni erano state
espresse anche dal
CSM, sottolineando i rischi anche per la difesa, e dall'Unione
Giovani Avvocati.
 
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