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27 aprile 2010
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Intercettazioni : critiche a ddl da giornalisti e magistrati
di Mauro W. Giannini

Manifestazione di giornalisti e opinione pubblica il 28 aprile davanti al Senato contro quelle che vengono definite dalla FNSI, "le nuove norme bavaglio", dopo gli emendamenti al disegno di legge gia' approvato dalla Camera e che inaspriscono sanzioni civili e penali a carico dei giornalisti. Sia la Federazione Nazionale della Stampa, sia l'Unione Nazionale Cronisti Italiani saranno parte attiva dell'iniziativa, che ha comunque raccolto sostegno e consensi da parte della societa' civile. Intanto restano validi i rilievi dell'Associazione Nazionale Magistrati al ddl Alfano anche a seguito degli emendamenti.

Giornalisti in piazza, quindi, dalle ore 10 alle 14, il 28 aprile, davanti al Senato (piazza Navona, Corsia Agonale): una nuova manifestazione dopo quella del 3 ottobre a Piazza del Popolo, che vide la partecipazione di centinaia di migliaia di persone e dopo le iniziative contro la decisione di sospendere in campagna elettorale le trasmissioni di approfondimento.

La decisione e' stata assunta dalla Giunta esecutiva della Fnsi, non appena appresa notizia degli emendamenti al disegno di legge già approvato dalla Camera che inaspriscono sanzioni civili e penali a carico dei giornalisti, "al fine di impedire qualsiasi notizia su inchieste giudiziarie". La Federazione Nazionale della Stampa ha deciso di convocare in seduta straordinaria il Consiglio nazionale e di invitare i Comitati di redazione alla mobilitazione immediata. Ha fatto inoltre appello alla società civile e a tutti i soggetti che hanno già manifestato in più circostanze per il diritto dei cittadini all’informazione "a far sentire la loro voce e a sostenere le iniziative contro ogni proposta liberticida".

I cronisti italiani hanno reso noto che saranno in prima fila con il proprio Consiglio nazionale alla manifestazione. Già nei giorni scorsi l’Unci aveva sollecitato a Fnsi e Ordine la mobilitazione urgente dell’intera categoria poichè aveva avvertito che l’orientamento nella Commissione Giustizia di Palazzo Madama era quello di "inasprire tutte le norme che riguardano la stampa". I cronisti ribadiscono che "il diritto di informare dei giornalisti coincide con il diritto di sapere dei cittadini. Pertanto è inaccettabile lavolontà di impedire la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni nel periodo che intercorre tra la misura cautelare e lo svolgimento del dibattimento, creando così un vuoto temporale incomprensibile e arbitrario".

Del tutto inaccettabile e', anche, per l'associazione presieduta da Guido Columba, "la fantasiosa previsione di condannare al carcere chi registra le proprie conversazioni. Gli emendamenti presentati confermano che il disegno del governo e della maggioranza è quello di espropriare i cittadini del diritto a loro riconosciuto dalla Costituzione ad avere una informazione corretta, completa e tempestiva; il disegno, cioè, di tenere l’opinione pubblica all’oscuro di quanto avviene. Se il ddl Alfano diventasse legge, infatti, - sottolinea l'UNCI - i cittadini non potrebbero più venire a conoscenza di fatti delittuosi gravissimi, come ad esempio, le risate di due imprenditori alla notizia del terremoto dell'Aquila, il bacio in fronte del banchiere Fiorani a Fazio, la concussione di un giudice tributario e di un suo consulente per aggiustare una sentenza su controversie fiscali, le tangenti sulla Sanità in Puglia, le torbide vicende del campionato di calcio".

Ma critiche alla legge e agli emendamenti giungono sia per gli aspetti relativi alla pubblicazione delle trascrizioni, sia per quanto rigfuarda i profili legati alle inchieste e lla formazione della prova, anche dall'ANM, che gia' criticava il ddl Alfano come approvato alla Camera e oggi afferma che "Gli emendamenti non modificano gli aspetti di criticità dell'impianto complessivo della riforma". L'Associazione nazionale magistrati ribadisce quindi la più netta contrarieta' al testo "che rischia di vanificare, soprattutto per i reati di mafia e di criminalità organizzata, la possibilità di utilizzare un fondamentale e insostituibile strumento d'indagine. Gli emendamenti da ultimo proposti, pur accogliendo in parte alcune osservazioni formulate dall'Anm, non modificano gli insuperabili aspetti di criticità dell'impianto complessivo della riforma".

Questi i rilievi dell'ANM:

Gravi indizi di reato L'introduzione del requisito dei "gravi indizi di reato" rappresenta un apprezzabile miglioramento rispetto all'originaria previsione degli "evidenti indizi di colpevolezza". Tuttavia, appare del tutto contraddittorio con tale innovazione il richiamo alla disciplina dell'art.192 c.p.p., trattandosi di norma che regola la valutazione della prova ai fini della colpevolezza e, dunque, difficilmente riferibile alla sussistenza di indizi di reato. E' poi assolutamente irragionevole il divieto di disporre nuovi ascolti sulla base dei contenuti di intercettazioni lecitamente acquisite. Ad esempio, se nel corso di una conversazione intercettata in un'indagine per traffico di stupefacenti l'interlocutore riferisce dell'imminente programmazione di un omicidio, sarebbe impossibile disporre nuove intercettazioni per im-pedire l'omicidio e individuarne i responsabili.

Intercettazione utenze soggetti estranei Analogamente è apprezzabile il tentativo di riempire di contenuto il requisito della indispensabilità a fini investigativi nell'ipotesi di intercettazione di utenze di soggetti estranei al reato. La formulazione della norma, però, è poco precisa sul piano tecnico e rischia di generare equivoci in merito ai presupposti necessari. Sarebbe, pertanto, preferibile utilizzare una formulazione più chiara come, ad esempio, l'indicazione della necessità che sussista fondato motivo di ritenere che le relative comunicazioni o conversazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine.

Riprese visive Condivisibile, infine, è la scelta di differenziare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni da quella delle riprese visive in luogo pubblico, attività quest'ultima di grande utilità investigativa che non incide sulla sfera della riservatezza delle persone coinvolte.

Acquisizione tabulati Inspiegabile, invece, perché si voglia mantenere la stessa disciplina delle intercettazioni anche per l'acquisizione dei c.d. tabulati, che per pacifica giurisprudenza costituzionale rappresenta un'interfenza nella libertà di comunicazione di gran lunga inferiore rispetto a quella delle intercettazioni. Peraltro per le indagini di criminalità organizzata e terrorismo si preve-dono, paradossalmente, requisiti più rigorosi per l'acquisizione di un tabulato di quelli richiesti per un'intercettazione. Sul testo complessivo permangono ancora numerosi nodi irrisolti.

Limiti di tempo In particolare, la previsione di un termine di durata massima delle intercettazioni è assolu-tamente irragionevole e rischia di rendere del tutto inutilizzabile lo strumento. L'attività criminosa non rispetta certo gli stretti margini temporali fissati dalla legge per lo svolgimento delle intercettazioni. Basti pensare a un sequestro di persona, a un'operazione di importazione di stupefacenti o di armi, alla tratta di persone, a un'attività di corruzione nella pubblica amministrazione per capire quanto sia del tutto inadeguato e irrisorio il termine di soli due mesi di ascolti. La possibilità di proroga di soli ulteriori 15 giorni che si vorrebbe introdurre non modifica in alcun modo l'irrazionalità della limitazione temporale prevista.

Intercettazioni ambientali La limitazione delle intercettazioni ambientali ai luoghi nei quali "vi è fondato motivo di ritenere" che "si stia svolgendo l'attività criminosa", per tutti i reati e persino per i delitti di criminalità organizzata e terrorismo, rischia di arrecare un danno irreparabile all'attività di contrasto alle organizzazioni criminali da parte delle forze dell'ordine e della magistratura.

Divieto di pubblicazione Il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di tutti gli atti di indagine, anche se non più coperti da segreto, fino alla chiusura delle indagini rappresenta un'inaccettabile limitazione al diritto/dovere di informazione e di cronaca garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Registrazioni senza consenso Del tutto incomprensibile è poi l'introduzione di un reato per la registrazione di comunicazioni da parte di uno degli interlocutori senza il consenso degli altri; una previsione in netto contrasto con la pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Tale disposizione rischia, infatti, da un lato di esporre le vittime di reato a incriminazione (non essendo sempre possibile stabilire a priori che dal contenuto di una conversazione emerga una notizia di reato) e dall'altro di pregiudicare irrimediabilmente ogni forma di giornalismo d'inchiesta.

Competenza Infine, attribuire al tribunale con sede nel capoluogo del distretto e in composizione collegiale, non soltanto la competenza per autorizzare le attività d'intercettazione, ma anche quella per la convalida dei provvedimenti di urgenza, le proroghe, l'autorizzazione ad acquisire i tabulati, rischia di creare insuperabili problemi organizzativi, in assenza di qualsiasi intervento sulla geografia giudiziaria, pure sollecitato più volte dalla Anm.

Ma critiche sul ddl Alfano sulle intercettazioni erano state espresse anche dal CSM, sottolineando i rischi anche per la difesa, e dall'Unione Giovani Avvocati.

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