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Cassazione
lavoro : disabili gravi , permessi giornalieri per ciascun
figlio
a cura di Margherita Corriere*
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n.
4623/2010, ha riconosciuto alla lavoratrice madre, o al lavoratore
padre il diritto a fruire di due ore di permesso giornaliero
retribuito per ciascun minore, in tema di agevolazioni per
i lavoratori genitori di minori con handicap in situazione
di gravità ex art. 3 comma 3° legge 104/1992 di età inferiore
ai tre anni e con riferimento al nucleo familiare costituito
da più minori aventi tali requisiti.
Nella fattispecie il giudizio verteva su un nucleo familiare
costituito da due gemellini , entrambi affetti da handicap
in situazione di gravità.
Ecco
la sentenza per esteso (in grassetto alcuni aspetti salienti,
ndr):
CASSAZIONE
CIVILE SEZ. LAV. 25 febbraio 2010 n. 4623 LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente
- Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere - Dott. CURCURUTO
Filippo - Consigliere - Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
- Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere - ha
pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 28077/2006 proposto
da: O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3,
presso lo studio dell'avvocato ANDREONI AMOS, che lo rappresenta
e difende, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente
- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, DI MEGLIO ALESSANDRO, giusta
mandato in calce al controricorso; - controricorrente - avverso
la sentenza n. 7/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata
il 22/02/2006 r.g.n. 254/05; udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 28/01/2010 dal Consigliere
Dott. ULPIANO MORCAVALLO; udito l'Avvocato ASSENNATO G. SANTE
per delega ANDREONI AMOS; udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ricorso al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice
del lavoro, O.D. domandava, nei confronti dell'INPS, l'accertamento
del suo diritto ad usufruire di due permessi giornalieri retribuiti,
ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, e D.Lgs. n. 151
del 2001, art. 42, e quindi doppio rispetto a quello ordinario,
essendo padre di due gemelli riconosciuti portatori di "handicap
in situazione di gravità", di età inferiore ai tre anni. Esponeva
di avere chiesto al proprio datore di lavoro di poterne usufruire,
ma si era visto negare il beneficio poiché l'Istituto aveva
escluso specificamente il suo diritto, sicché, vanamente esperita
la procedura amministrativa, aveva infine proposto l'azione
in giudizio. Costituitosi l'INPS, il Tribunale rigettava la
domanda con sentenza del 21 luglio 2004. 2.
Tale
decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Brescia,
che, con sentenza del 22 febbraio 2006, respingeva il gravame
proposto dall' O. rilevando:
a)
che persisteva l'interesse dell'appellante ad ottenere una
decisione dichiarativa del diritto da lui dedotto - pur avendo
i suoi figlioli intanto compiuto i tre anni di età - in vista
di una eventuale tutela risarcitoria;
b) la domanda, peraltro, non era fondata, poiché il Legislatore
aveva previsto la moltiplicazione dei permessi per l'allattamento
in caso di parto plurimo, ma, significativamente, non aveva
inserito una analoga disposizione per l'ipotesi di pluralità
di bambini portatori di inabilità;
c) in generale, l'interesse del lavoratore a svolgere una
prestazione alleviata in ragione di particolari esigenze di
famiglia doveva comunque contemperarsi con l'interesse del
datore di lavoro ad ottenere una prestazione lavorativa apprezzabile
e con quello dell'ente previdenziale a sopportare un costo
non eccessivo, come era confermato, del resto, dalla prevista
limitazione del permesso per allattamento in caso di orario
lavorativo inferiore alle sei ore;
d) non poteva ravvisarsi alcuna ingiustificata disparità rispetto
all'ipotesi di più figli disabili di diverse età - per la
quale era pacificamente ammesso il cumulo dei permessi - stante
la diversità delle situazione e considerata, altresì, la facoltà
del lavoratore di astenersi completamente dalla prestazione
prolungando il congedo parentale.
3.
Di questa sentenza il lavoratore domanda la cassazione deducendo
tre motivi di impugnazione. L'Istituto resiste con controricorso.
CONSIDERATO
IN DIRITTO
1.
Preliminarmente, ai fini della verifica della legitimatio
ad causam nella controversia (che si impone anche in questa
sede in mancanza di esplicite statuizioni al riguardo: cfr.
Cass., sez. un., n. 26019 del 2008), osserva la Corte che
la domanda proposta in giudizio si riferisce specificamente
al provvedimento dell'ente previdenziale relativo alla richiesta
preventiva di riconoscimento della fruibilità dei permessi
previsti dalla L. n. 104 del 1992, art. 33. In generale, il
contenuto di tale provvedimento si sostanzia nell'autorizzazione
preventiva al datore di lavoro (o nel suo diniego) a compensare
le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi
obbligatori dovuti all'INPS, al cui carico è posto l'onere
finanziario dei benefici; sussiste, perciò, la legittimazione
passiva dell'Istituto in relazione alla pretesa del soggetto
interessato di riconoscimento del diritto, allorché - come
nella specie - la domanda concerna il diniego di tale autorizzazione
preventiva.
2.
Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
della L. n. 104 del 1992, art. 33, e del D.Lgs. n. 151 del
2001, art. 42, nonchè la violazione di principi costituzionali
(artt. 3, 30, 31, 32, 36 e 38 Cost.). In particolare, con
il primo motivo, osserva che il permesso di due ore al giorno
è finalizzato all'assistenza di ciascun bambino con handicap
grave e deve perciò raddoppiarsi, necessariamente, ove i bambini
da assistere siano due, così come viene previsto nell'ipotesi
di parto plurimo per i riposi di cui al D.Lgs. n. 151 del
2001, art. 39, e osserva che un meccanismo di cumulo dei permessi
- già riconosciuto dalla giurisprudenza nell'ipotesi di lavoratore
disabile maggiorenne (cumulo di permessi giornalieri e permessi
mensili) - viene correntemente applicato dallo stesso Istituto,
in virtù di un parere espresso al riguardo dal Consiglio di
Stato, in relazione ai permessi di tre giorni al mese per
familiari handicappati di età superiore ai tre anni; con il
secondo motivo, rileva che la contraria interpretazione adottata
dalla sentenza impugnata finisce per sottomettere l'interesse
alla salute del bambino, cui - nel bilanciamento con gli altri
interessi in gioco, fra cui quello del datore di lavoro e
quello dell'ente previdenziale - la giurisprudenza costituzionale
riconosce una tutela prioritaria; con il terzo motivo, osserva
che l'esclusione del doppio permesso giornaliero determinerebbe
una irragionevole disparità rispetto all'ipotesi di più figli
handicappati di età superiore ai tre anni, per la quale -
come sopra indicato - l'Istituto riconosce la cumulabilità.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. La L. 5 febbraio 1992, n. 104 ( legge -quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
prevede, all'art. 33, agevolazioni per i lavoratori che assistono
soggetti portatori di handicap (la cui condizione deve essere
accertata mediante le commissioni mediche previste dall'art.
4 della stessa L. n. 104 del 1992: cfr., ex plurimis, Cass.
n. 8436 del 2003). In particolare, il comma 2, dispone che
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino. Questa disposizione è stata recepita nel
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 1, recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità, a norma della
L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 15. Per tale permesso (che l'art.
42, comma 1, cit. definisce "riposo giornaliero retribuito")
è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari
all'intero ammontare della retribuzione, che viene anticipata
dal datore di lavoro e viene portata a conguaglio con gli
apporti contributivi dovuti all'ente (art. 43, comma 1, del
T.U.); il periodo di permesso è computato nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità (art. 43, comma 2, e art. 34, comma 5, del T.U.).
3.2.
Sul piano sistematico, come le Sezioni unite di questa Corte
hanno precisato con la sentenza n 16102 del 2009, la configurazione
giuridica delle posizioni soggettive riconosciute dalla L.
n. 104 del 1992, art. 33, e i limiti del relativo esercizio
all'interno del rapporto di lavoro, devono essere individuati
alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale,
che - collocando le agevolazioni in esame all'interno di un'ampia
sfera di applicazione della legge , diretta ad assicurare,
in termini quanto più possibile soddisfacente, la tutela dei
soggetti svantaggiati, destinata a incidere sul settore sanitario
e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni
di lavoro, sulla integrazione scolastica - ha tuttavia precisato
la discrezionalità del Legislatore nell'individuare le diverse
misure operative finalizzate a garantire la condizione del
disabile mediante la interrelazione e la integrazione dei
valori espressi dal disegno costituzionale (cfr. Corte cost.
n. 406 del 1992; id., n. 325 del 1996). In questa ottica,
la misura prevista dall'art. 33, comma 2, deve intendersi
come razionalmente inserita in un ampio complesso normativo
- riconducibile ai principi sanciti dall'art. 3 Cost., comma
2, e dall'art. 32 Cost., - che deve trovare attuazione mediante
meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano
esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono
coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali.
Può osservarsi, al riguardo, che l'agevolazione è diretta
non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio
nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino handicappato
resti privo di assistenza, di modo che possa risultare compromessa
la sua tutela psicofisica e la sua integrazione nella famiglia
e nella collettività, così confermandosi che, in generale,
il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni
previste dalla legge non è il nucleo familiare in sè, ovvero
il lavoratore onerato dell'assistenza, bensì la persona portatrice
di handicap (cfr. Corte cost. n. 19 del 2009). Una
configurazione siffatta, d'altronde, è in linea con la definizione
contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, là dove la
finalità comune dei diversi ordinamenti viene identificata
nella piena ed effettiva partecipazione nella società su una
base di eguaglianza con gli altri, nonchè con la nuova classificazione
adottata nel 1999 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità,
che ha definito la disabilità come difficoltà all'espletamento
delle "attività personali" e alla "partecipazione sociale"
(cfr. Cass., sez. un., n. 16102 del 2009, cit.).
3.3. L'efficacia di questa tutela si realizza anche mediante
una regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte
il familiare della persona tutelata, là dove il riconoscimento
di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto
del soggetto svantaggiato a ricevere assistenza. Per l'ipotesi
di lavoratori che assistono figli "con handicap in situazione
di gravità", il Legislatore, in ragione della concomitanza
degli implicati valori di rilievo costituzionale (quali l'esigenza
del bambino di ricevere un'assistenza continua e adeguata
dai propri genitori , l'interesse del datore di lavoro a ricevere
la prestazione e la compatibilità economica delle prestazioni
assistenziali con la generale funzione di assicurazione sociale
svolta dall'Istituto), ha definito con esattezza l'agevolazione
spettante prevedendo il diritto della madre-lavoratrice, o
del padre-lavoratore, a fruire, in alternativa al prolungamento
del congedo parentale, di permessi giornalieri di due ore
per il bambino di età sino a tre anni. In tal modo, la
norma in esame esprime una precisa scelta di valori che è
collegata alla primaria necessità di assistenza secondo uno
"standard" orario - all'interno della giornata di lavoro -
commisurato alla presenza di un bambino disabile e che si
realizza con la previsione di un più esteso arco temporale
di tutela, in caso di opzione per la non sospensione del rapporto
lavorativo, rispetto all'ipotesi del bambino senza handicap;
scelta che risulterebbe evidentemente vanificata ove si escludesse
che, in ipotesi di pluralità di bambini con handicap, spetta
un permesso giornaliero di due ore per ciascun bambino, che
si configurerebbe in tal caso una evidente alterazione rispetto
al predetto parametro (due ore al giorno per ogni bambino)
e, peraltro, si determinerebbe una irragionevole disparità,
in senso del tutto opposto alla intentio legis, rispetto all'ipotesi
di pluralità di bambini non svantaggiati, per i quali viene
espressamente prevista dall'art. 41 del T.U. la moltiplicazione
dei periodi di riposo giornaliero (sì che i genitori di due
bambini senza handicap fruirebbero di quattro ore al giorno,
mentre per due bambini con handicap spetterebbero solo due
ore). D'altra parte, il cumulo di permessi è consentito
- come riconosce lo stesso Istituto - fra permessi giornalieri
(per bambini "con handicap grave" sino a tre anni di età)
e permessi mensili di tre giorni (oltre tale età) e, dunque,
a maggior ragione esso si giustifica in relazione alla necessità
di assistere durante la stessa giornata due bambini con disabilità,
entrambi di età inferiore a tre anni.
3.4. La configurazione del predetto parametro (due ore al
giorno di riposo per ciascun bambino) in base alla norma in
esame, così intesa, resiste alle osservazioni contenute nella
sentenza impugnata, con riguardo all'ipotizzato "svuotamento"
della prestazione di lavoro. Basti considerare che la lavoratrice,
o il lavoratore, potrebbe optare per il prolungamento del
congedo parentale sino a tre anni - secondo un diritto potestativo
esplicitamente riconosciuto dalla stessa norma - e, in tal
caso, il rapporto di lavoro resterebbe sospeso e la prestazione
sarebbe del tutto assente, con un più rilevante pregiudizio
anche per il datore di lavoro (oltre che per la lavoratrice,
o il lavoratore, che subirebbe la decurtazione della retribuzione
secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del T.U. e
dovrebbe sopportare anche la perdita di professionalità conseguente
al distacco dal lavoro). Nè potrebbe rilevare, in proposito,
la previsione dell'art. 39, comma 1, del T.U., secondo cui
"il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro
è inferiore a sei ore", che è riferita, esclusivamente, ai
riposi giornalieri della madre - durante il primo anno di
vita del bambino (non portatore di disabilità) -, che sono
frazionati in dipendenza dell'esigenza dell'allattamento,
ed è evidentemente incompatibile con la necessità dell'assistenza
continuativa richiesta dalla presenza di bambini "con handicap
in situazione di gravità". In quest'ultima ipotesi, dunque,
il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti non può
che avvenire secondo l'indicato parametro, che presuppone
la prevalenza dell'interesse del bambino e la tutela, prioritaria,
del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali
dell'individuo (ex art. 3 Cost., comma 2, e art. 32 Cost.),
sì che, alla luce di una interpretazione della L. n. 104 del
1992, art. 33, comma 2, orientata alla complessiva considerazione
di tale prevalente tutela, deve riconoscersi il diritto della
lavoratrice madre, o del lavoratore padre, di figli con handicap
in situazione di gravità ad usufruire, in alternativa al prolungamento
fino a tre anni del congedo parentale, di due ore di permesso
giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento
del terzo anno di vita (e quindi di un permesso doppio in
caso di figli gemelli, entrambi con handicap grave).
4.
In conclusione, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata
va perciò cassata e, decidendosi la causa nel merito ai sensi
dell'art. 384 c.p.c., comma 2, va dichiarato il diritto del
ricorrente ad usufruire di un permesso giornaliero di due
ore retribuite per ciascuno dei due figli e fino al compimento
del terzo anno di vita dei medesimi.
5.
La complessità della questione induce a compensare fra le
parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, dichiara il diritto di O.D. ad usufruire
di un permesso giornaliero di due ore retribuite per ciascun
figlio e fino al compimento del terzo anno di vita dei due
figli. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010.
*
avvocato, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
sulla legalita' e sui diritti
 
Dossier
diritti
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