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23 aprile 2010
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Espulsioni e rischio tortura : Italia condannata a Strasburgo
di Gabriella Mira Marq

L'Italia e' stata condannata dall Corte dei Diritti dell'uomo per aver espulso un cittadino tunisino abitante nel nostro Paese da oltre un ventennio con la famiglia, e di aver violato un precedente avviso della Corte europea che intendeva esaminare il caso mentre il tunisino era ancora sotto la giurisdizione italiana.

Il ricorrente e' un cittadino tunisino che viveva in Italia dal 1986 con la moglie, una cittadina tunisina, e i suoi tre figli piccoli, nati in Italia. Nell'aprile 2003 fu arrestato con l'accusa di associazione a delinquere legati a gruppi islamici fondamentalisti e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e posto in detenzione preventiva. Il 15 luglio 2006 la Corte d'Assise di Cremona lo condannava a dieci anni e sei mesi di prigione 'e ordinava la sua espulsione a fine pena. La Corte d'assise d'appello di Brescia assolveva Trabelsi dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riduceva la sua condanna a sette anni di carcere. Tale decisione veniva confermata in Cassazione e diventava definitiva.

Nel novembre 2008 il ricorrente otteneva una remissione di 485 giorni della sua condanna. Nel frattempo, la magistratura tunisina lo aveva anch'essa condannato, in contumacia, a dieci anni di reclusione 'per appartenenza a un'organizzazione terroristica in tempo di pace'. Su richiesta del signor Trabelsi, la Corte dei diritti dell'uomo, in applicazione dell'articolo 39 del Regolamento (provvedimenti urgenti), ha indicato alle autorità italiane, a novembre 2008, che, nell'interesse del corretto svolgimento del procedimento, il richiedente non deve essere espulso fino a nuovo avviso. La Corte ricordava che la violazione di uno Stato contraente del rispetto della misura indicata, ai sensi dell'articolo 39 avrebbe potuto comportare una violazione dell'articolo 34 della Convenzione. Il signor Trabelsi era tuttavia estradato in Tunisia il 13 dicembre 2008.

Il giorno precedente, le autorità italiane avevano chiesto assicurazioni diplomatiche alle autorita' tunisine. Rispondendo, il 3 gennaio 2009, l'avvocato generale presso la Direzione generale dei servizi giudiziari in Tunisia assicurava le autorita' italiane che la dignita' umana della ricorrente sarebbe stata rispettata, che non sarebbe stato sottoposto a tortura, trattamenti inumani o degradanti o a detenzione arbitraria, che avrebbe ricevuto cure mediche e che sarebbe stato in grado di ricevere visite dal suo avvocato e dalla famiglia. A seguito di una richiesta da parte delle autorit' italiane, il Ministero degli Affari Esteri tunisino indicava nel mese di ottobre 2009 che il signor Trabelsi era detenuto in carcere e poteva ricevere visite dalla sua famiglia e cure mediche.

Basandosi sugli articoli 3 e 34, nonché sull'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), ricorrendo alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, il signor Trabelsi si lamentava della sua espulsione e dele sue conseguenze. La Corte rilevava che l'espulsione da uno Stato contraente puo' impegnare la responsabilita' dello Stato, ai sensi della Convenzione, quando vi siano fondati motivi di ritenere che la persona in questione, se espulsa, correrebbe un rischio reale di essere sottoposta a trattamenti contrari all'articolo 3 del Paese ricevente. In queste circostanze, l'articolo 3 dispone che l'interessato non debba essere espulso verso quel paese. Basandosi sulle conclusioni era giunta in un precedente caso, confermato dal rapporto 2008 di Amnesty International sulla Tunisia, la Corte ha ritenuto che sussistessero fondati motivi per ritenere che il signor Trabelsi si trovasse di fronte a un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 in Tunisia.

La Corte ha poi valutato se le assicurazioni diplomatiche fornite dalle autorita' tunisine fosserosufficienti per eliminare tale rischio e, dall'altro, se le informazioni riguardanti la situazione del signor Trabelsi a seguito alla sua espulsione abbiano confermato il parere delle autorita' italiane. Sul primo punto la Corte ha esaminato se, guardando al di là delle rassicurazioni ricevute e la legislazione in vigore, la loro effettiva applicazione nel caso del signor Trabelsi fosse idonea a proteggerlo contro il rischio di trattamenti vietati dalla convenzione. Ha rilevato, anzitutto, che non era stato stabilito che l'avvocato generale presso la Direzione generale dei servizi giudiziari aveva avuto il potere di dare garanzie per conto dello Stato tunisino.

La Corte ha poi rilevato che attendibili fonti internazionali hanno indicato che le accuse di maltrattamenti non sono stati esaminati dalle autorità competenti in Tunisia e che le autorità tunisine erano riluttanti a cooperare con organizzazioni indipendenti per i diritti umani. Infine, la Corte ha rilevato che il signor Trabelsi non era stato rappresentato dinanzi al Tribunale, ne' l'ambasciatore italiano in Tunisia aveva potuto visitare il ricorrente in prigione, controllando la sua situazione e verificando tutti i reclami che avrebbe potuto presentare. Pertanto, la Corte non ha potuto condividere la tesi del governo italiano che le assicurazioni fornite avrebbero offerto al ricorrente una protezione efficace contro il rischio serio di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3.

Sul secondo punto la Corte ha ribadito che l'esistenza di un rischio di maltrattamenti doveva essere valutata in primo luogo con riferimento a quei fatti che erano noti o avrebbero dovuto essere noti allo Stato in questione al momento dell'espulsione. La Corte ha controllato le informazioni venute alla luce successivamente e che potrebbero essere utili nel confermare o confutare l'apprezzamento da parte dello Stato interessato di stabilire la fondatezza o meno dei timori di un ricorrente. La Corte ha rilevato che il Ministero degli Affari Esteri tunisino aveva dichiarato che il ricorrente avrebbe ricevuto visite regolari dalla sua famiglia e sarebbe stato tenuto sotto controllo medico. Tuttavia, nonostante queste affermazioni fossero venute direttamente dal Ministero degli Affari Esteri tunisino, esse non erano state confermate dalle relazioni mediche e non si era in grado di dimostrare che il ricorrente non fosse stato sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3. La Corte ha quindi dichiarato che l'espulsione del ricorrente verso la Tunisia era avvenuta in violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

In casi come quello presente, poi, in cui un rischio di danno irreparabile sia stato plausibilmente affermato, il fine del provvedimento provvisorio emesso dalla Corte con l'indicazione all'Italia di sospendere l'espulsione, era quello di mantenere lo status quo in attesa decisione della Corte sul caso e inoltre i giudici europei avevano gia' messo sull'avviso il nostro Paese sul fatto che il mancato rispetto del provvedimento urgente doveva essere considerata un ostacolo alla possibilita' della Corte di effettivamente esaminare il ricorso, ostacolando quindi l'effettivo esercizio del suo diritto e, di conseguenza, compiendo una violazione dell'articolo 34. L'Italia, cioe', aveva deportato il ricorrente verso la Tunisia nella consapevolezza che il provvedimento provvisorio indicato, ai sensi dell'articolo 39, era ancora in vigore e senza nemmeno aver ottenuto in anticipo le assicurazioni diplomatiche a cui il governo fa riferimento nelle sue osservazioni. In tali circostanze, il signor Trabelsi non aveva potuto esporre tutti gli argomenti rilevanti per la sua difesa e la sentenza della Corte aveva rischiato di essere vanificata.

In particolare, il fatto che il ricorrente sia stato rimosso dalla giurisdizione italiana costituisce un grave ostacolo al rispetto da parte del governo dei suoi obblighi (derivanti dagli articoli 1 e 46 della Convenzione) di tutelare i diritti del ricorrente e di riparare le conseguenze delle violazioni rilevate dalla Corte. Tale situazione e' confrontabile con l'ostacolo all'esercizio effettivo da parte del richiedente del suo diritto di ricorso individuale, che era stato annullato dalle sua espulsione. La Corte ha quindi dichiarato che vi era stata una violazione dell'articolo 34.

Il base al diritto ad una giusta riparazione, la Corte ha dichiarato che l'Italia dovra' pagare al ricorrente € 15.000 (euro) per i danni non patrimoniali e 6.000 euro per costi e spese.

per approfondire...

Dossier tortura

Dossier immigra

Dossier Europa

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