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Espulsioni
e rischio tortura : Italia condannata a Strasburgo
di
Gabriella Mira Marq
L'Italia
e' stata condannata dall Corte dei Diritti dell'uomo per aver
espulso un cittadino tunisino abitante nel nostro Paese da
oltre un ventennio con la famiglia, e di aver violato un precedente
avviso della Corte europea che intendeva esaminare il caso
mentre il tunisino era ancora sotto la giurisdizione italiana.
Il
ricorrente e' un cittadino tunisino che viveva in Italia dal
1986 con la moglie, una cittadina tunisina, e i suoi tre figli
piccoli, nati in Italia. Nell'aprile 2003 fu arrestato con
l'accusa di associazione a delinquere legati a gruppi islamici
fondamentalisti e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,
e posto in detenzione preventiva. Il 15 luglio 2006 la Corte
d'Assise di Cremona lo condannava a dieci anni e sei mesi
di prigione 'e ordinava la sua espulsione a fine pena. La
Corte d'assise d'appello di Brescia assolveva Trabelsi dall'accusa
di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riduceva
la sua condanna a sette anni di carcere. Tale decisione veniva
confermata in Cassazione e diventava definitiva.
Nel
novembre 2008 il ricorrente otteneva una remissione di 485
giorni della sua condanna. Nel frattempo, la magistratura
tunisina lo aveva anch'essa condannato, in contumacia, a dieci
anni di reclusione 'per appartenenza a un'organizzazione terroristica
in tempo di pace'. Su richiesta del signor Trabelsi, la Corte
dei diritti dell'uomo, in applicazione dell'articolo 39 del
Regolamento (provvedimenti urgenti), ha indicato alle autorità
italiane, a novembre 2008, che, nell'interesse del corretto
svolgimento del procedimento, il richiedente non deve essere
espulso fino a nuovo avviso. La Corte ricordava che la violazione
di uno Stato contraente del rispetto della misura indicata,
ai sensi dell'articolo 39 avrebbe potuto comportare una violazione
dell'articolo 34 della Convenzione. Il signor Trabelsi era
tuttavia estradato in Tunisia il 13 dicembre 2008.
Il giorno precedente, le autorità italiane avevano chiesto
assicurazioni diplomatiche alle autorita' tunisine. Rispondendo,
il 3 gennaio 2009, l'avvocato generale presso la Direzione
generale dei servizi giudiziari in Tunisia assicurava le autorita'
italiane che la dignita' umana della ricorrente sarebbe stata
rispettata, che non sarebbe stato sottoposto a tortura, trattamenti
inumani o degradanti o a detenzione arbitraria, che avrebbe
ricevuto cure mediche e che sarebbe stato in grado di ricevere
visite dal suo avvocato e dalla famiglia. A seguito di una
richiesta da parte delle autorit' italiane, il Ministero degli
Affari Esteri tunisino indicava nel mese di ottobre 2009 che
il signor Trabelsi era detenuto in carcere e poteva ricevere
visite dalla sua famiglia e cure mediche.
Basandosi sugli articoli 3 e 34, nonché sull'articolo 8 della
Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare),
ricorrendo alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, il signor
Trabelsi si lamentava della sua espulsione e dele sue conseguenze.
La Corte rilevava che l'espulsione da uno Stato contraente
puo' impegnare la responsabilita' dello Stato, ai sensi della
Convenzione, quando vi siano fondati motivi di ritenere che
la persona in questione, se espulsa, correrebbe un rischio
reale di essere sottoposta a trattamenti contrari all'articolo
3 del Paese ricevente. In queste circostanze, l'articolo 3
dispone che l'interessato non debba essere espulso verso quel
paese. Basandosi sulle conclusioni era giunta in un precedente
caso, confermato dal rapporto 2008 di Amnesty International
sulla Tunisia, la Corte ha ritenuto che sussistessero fondati
motivi per ritenere che il signor Trabelsi si trovasse di
fronte a un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti
contrari all'articolo 3 in Tunisia.
La Corte ha poi valutato se le assicurazioni diplomatiche
fornite dalle autorita' tunisine fosserosufficienti per eliminare
tale rischio e, dall'altro, se le informazioni riguardanti
la situazione del signor Trabelsi a seguito alla sua espulsione
abbiano confermato il parere delle autorita' italiane. Sul
primo punto la Corte ha esaminato se, guardando al di là delle
rassicurazioni ricevute e la legislazione in vigore, la loro
effettiva applicazione nel caso del signor Trabelsi fosse
idonea a proteggerlo contro il rischio di trattamenti vietati
dalla convenzione. Ha rilevato, anzitutto, che non era stato
stabilito che l'avvocato generale presso la Direzione generale
dei servizi giudiziari aveva avuto il potere di dare garanzie
per conto dello Stato tunisino.
La Corte ha poi rilevato che attendibili fonti internazionali
hanno indicato che le accuse di maltrattamenti non sono stati
esaminati dalle autorità competenti in Tunisia e che le autorità
tunisine erano riluttanti a cooperare con organizzazioni indipendenti
per i diritti umani. Infine, la Corte ha rilevato che il signor
Trabelsi non era stato rappresentato dinanzi al Tribunale,
ne' l'ambasciatore italiano in Tunisia aveva potuto visitare
il ricorrente in prigione, controllando la sua situazione
e verificando tutti i reclami che avrebbe potuto presentare.
Pertanto, la Corte non ha potuto condividere la tesi del governo
italiano che le assicurazioni fornite avrebbero offerto al
ricorrente una protezione efficace contro il rischio serio
di essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3.
Sul
secondo punto la Corte ha ribadito che l'esistenza di un rischio
di maltrattamenti doveva essere valutata in primo luogo con
riferimento a quei fatti che erano noti o avrebbero dovuto
essere noti allo Stato in questione al momento dell'espulsione.
La Corte ha controllato le informazioni venute alla luce successivamente
e che potrebbero essere utili nel confermare o confutare l'apprezzamento
da parte dello Stato interessato di stabilire la fondatezza
o meno dei timori di un ricorrente. La Corte ha rilevato che
il Ministero degli Affari Esteri tunisino aveva dichiarato
che il ricorrente avrebbe ricevuto visite regolari dalla sua
famiglia e sarebbe stato tenuto sotto controllo medico. Tuttavia,
nonostante queste affermazioni fossero venute direttamente
dal Ministero degli Affari Esteri tunisino, esse non erano
state confermate dalle relazioni mediche e non si era in grado
di dimostrare che il ricorrente non fosse stato sottoposto
a trattamenti contrari all'articolo 3. La
Corte ha quindi dichiarato che l'espulsione del ricorrente
verso la Tunisia era avvenuta in violazione dell'articolo
3 della Convenzione.
In casi come quello presente, poi, in cui un rischio di danno
irreparabile sia stato plausibilmente affermato, il fine del
provvedimento provvisorio emesso dalla Corte con l'indicazione
all'Italia di sospendere l'espulsione, era quello di mantenere
lo status quo in attesa decisione della Corte sul caso e inoltre
i giudici europei avevano gia' messo sull'avviso il nostro
Paese sul fatto che il mancato rispetto del provvedimento
urgente doveva essere considerata un ostacolo alla possibilita'
della Corte di effettivamente esaminare il ricorso, ostacolando
quindi l'effettivo esercizio del suo diritto e, di conseguenza,
compiendo una violazione dell'articolo 34. L'Italia, cioe',
aveva deportato il ricorrente verso la Tunisia nella consapevolezza
che il provvedimento provvisorio indicato, ai sensi dell'articolo
39, era ancora in vigore e senza nemmeno aver ottenuto in
anticipo le assicurazioni diplomatiche a cui il governo fa
riferimento nelle sue osservazioni. In tali circostanze, il
signor Trabelsi non aveva potuto esporre tutti gli argomenti
rilevanti per la sua difesa e la sentenza della Corte aveva
rischiato di essere vanificata.
In particolare, il fatto che il ricorrente sia stato rimosso
dalla giurisdizione italiana costituisce un grave ostacolo
al rispetto da parte del governo dei suoi obblighi (derivanti
dagli articoli 1 e 46 della Convenzione) di tutelare i diritti
del ricorrente e di riparare le conseguenze delle violazioni
rilevate dalla Corte. Tale situazione e' confrontabile con
l'ostacolo all'esercizio effettivo da parte del richiedente
del suo diritto di ricorso individuale, che era stato annullato
dalle sua espulsione. La Corte ha quindi dichiarato che vi
era stata una violazione dell'articolo 34.
Il
base al diritto ad una giusta riparazione, la Corte ha dichiarato
che l'Italia dovra' pagare al ricorrente € 15.000 (euro) per
i danni non patrimoniali e 6.000 euro per costi e spese.
 
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