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28 marzo 2010
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Disabili e impiego pubblico : importante sentenza del Consiglio di Stato
a cura di Margherita Corriere*

Presupposti per la riserva ai disabili di quota dei posti nei concorsi pubblici (Consiglio di Stato - Decisione 5 febbraio 2010 , n. 525 ).

Con la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della L. n. 68/1999 , la quale sancisce che "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione...", deve ritenersi che il legislatore abbia voluto ammettere il riconoscimento della c.d. "quota di riserva" anche in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, così riformando totalmente il sistema rispetto all'art. 19 della L. n. 482/1968, che richiedeva che l'aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda che al momento di approvazione della graduatoria.

Si badi bene però che il disabile deve essere in possesso dello status di disoccupato quanto meno al momento di presentazione della domanda. Pertanto la riserva di cui all'art. 8, L. n. 68/1999 non può essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione , ma costituisce invece una disposizione di carattere generale la quale consente, con previsione di favore, l'assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all'atto della partecipazione al concorso.

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La sentenza:

N. 525/2010 Reg. Dec. N. 8066 Reg. Ric. ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 8066 del 2004, proposto da: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Ufficio scolastico regionale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro L. A., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Maria D'Angiolella in Roma, via M.Mercati, n. 51; P. L., non costituita; C. S., non costituita; PA. O., non costituita.
per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sezione II, n. 13078/2003, resa tra le parti, concernente CONCORSO A CATTEDRE NELLE SCUOLE ED ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il consigliere Claudio Contessa e udito l'Avvocato dello Stato Borgo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora innanzi: 'il M.I.U.R.') riferisce che la signora L. ebbe ad impugnare innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania la graduatoria di merito del concorso ordinario per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado indetto con d.d.g. 31 marzo 1999 per la parte in cui non le era stato riconosciuto il titolo ad accedere alla quota di riserva per invalidità civile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. In punto di fatto, il Ministero appellante riferisce che tale mancata inclusione era dovuta al fatto che l'istante (la quale non versava in stato di disoccupazione al momento dell'approvazione della graduatoria) era altresì priva di tale requisito anche al momento di presentazione della domanda.

Con la pronuncia oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale adito accoglieva il ricorso in questione ed annullava in parte qua la graduatoria in parola osservando (in via di estrema sintesi):
- che la novella normativa di cui alla l. 13 marzo 1999, n. 68, modificando in parte qua il previgente sistema di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, avrebbe comportato che l'applicazione della quota di riserva in favore delle c.d.'categorie protette non postulasse più in via necessaria lo stato di disoccupazione né al momento dell'inoltro della domanda di partecipazione, né al momento dell'assunzione;
- che, ad avviso dei primi giudici, non fosse condivisibile l'opinamento di questo Consiglio di Stato (espresso - inter alia - nella pronuncia n. 1271/02) secondo cui la novella normativa del 1999 (in particolare, l'art. 16) fosse da intendere solo nel senso di consentire l'assunzione in via riservata del disabile non disoccupato, purché in possesso del requisito in questione all'atto della partecipazione al concorso
La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal M.I.U.R. il quale ne contestava la correttezza e ne chiedeva l'integrale riforma articolando un unico, complesso motivo di doglianza. Si costituiva in giudizio la signora L. la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame. All'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora innanzi: 'il M.I.U.R.') avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto da un'iscritta nella graduatoria regionale per il concorso a cattedra nelle scuole secondarie e, per l'effetto, è stata annullata la relativa graduatoria finale per la parte in cui non era stata riconosciuta alla ricorrente in primo grado la quota di riserva di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 (recante 'Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Con l'unico motivo di appello, l'Avvocatura erariale contesta il contenuto della pronuncia in epigrafe in primo luogo per non avere dato atto della tardività del primo ricorso. Al riguardo, l'Avvocatura dello Stato osserva che la signora L. avrebbe dovuto contestare in primis il contenuto delle previsioni del bando di concorso, per la parte in cui imponevano - con previsione inequivoca - che, al fine di far valere il diritto alla c.d. 'quota di riserva, il requisito della disoccupazione dovesse sussistere già al momento della domanda. Conseguentemente, anche ad ammettere l'illegittimità di una siffatta previsione (che, comunque, l'Avvocatura erariale esclude), essa avrebbe dovuto essere tempestivamente contestata in sede giurisdizionale, atteso che la clausola in parola sortiva sulla posizione giuridica della signora L. un effetto immediatamente preclusivo alla partecipazione (risulta, infatti, agli atti che l'odierna appellata non fosse disoccupata al momento della partecipazione al concorso all'origine dei fatti di causa). In secondo luogo, il Ministero appellante ritiene che la pronuncia in questione debba comunque essere riformata, dovendo nella specie trovare conferma l'orientamento giurisprudenziale di questo giudice di appello secondo cui l'articolo 16 della l. 68 del 1999 consente, sì, l'assunzione del disabile non più disoccupato, ma non esclude la necessità che il requisito in questione debba sussistere al momento della partecipazione al concorso.

2.1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ed infatti, anche a prescindere dall'esame puntuale del motivo di gravame relativo all'asserita tardività del primo ricorso, risulta fondato il motivo di appello con cui si sottolinea la correttezza dell'operato degli Uffici scolastici, i quali avevano inteso la disposizione di cui all'art. 16 della l. 68 del 1999 di guisa tale da ammettere, sì, il riconoscimento della c.d. 'quota di riservà in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso di tale status quanto meno al momento di presentazione della domanda. La res controversa impone di interrogarsi in ordine all'impatto che il nuovo comma 2 dell'art. 16, l. 68 del 1999 (secondo cui "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione (...)") ha sortito sul sistema normativo delle assunzioni privilegiate dei disabili, laddove posto in comparazione con il previgente art. 19 della l. 482 del 1968, il quale richiedeva che l'aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria.

E' noto al riguardo che, all'indomani della novella normativa del 1999, si è andato formando un orientamento giurisprudenziale (di cui la pronuncia gravata costituisce puntuale testimonianza) secondo cui l'intervento riformatore in parola avrebbe determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell'approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l'assunzione. Il Collegio ritiene, tuttavia, che la vicenda di causa possa essere risolta prestando puntuale adesione al proprio consolidato orientamento secondo cui l'art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999, cit. non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all'art. 8, l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l'assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all'atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23 maggio 2008, n. 2490; id., Sez. VI, sent. 29 aprile 2008, n. 1910).

Si è osservato al riguardo che la richiamata interpretazione appaia l'unica sistematicamente possibile in base al dato testuale di cui all'art. 7 della citata legge la quale, nell'indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all'art. 8 comma 2, per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso», dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota dei posti a concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 27 luglio 2007, n. 4181). Del resto, si osserva che la tesi dei primi giudici sembri poggiare sul riconoscimento di una sorta di ontologica prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell'art. 16, cit. (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell'assunzione) sulle indicazioni rinvenibili nel richiamato art. 7 (il quale richiede in modo espresso l'iscrizione del candidato negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati). In tal modo, tuttavia, la tesi dinanzi esposta sembra ipotizzare l'esistenza di una sorta di antinomia logico-testuale interna alla legge del 1999, che si propone di risolvere riconoscendo (pure in assenza di dati testuali o sistematici dirimenti in tal senso) attraverso una sorta di interpretatio abrogans dell'inciso contenuto nel comma 2 dell'art. 7, l. 68 del 1999, cit. Anche per tale ragione appare senz'altro preferibile risolvere la richiamata (ed apparente) antinomia attraverso la ricostruzione offerta dalla richiamata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il quale offre una lettura in chiave sistematica del combinato disposto delle due richiamate previsioni normative, senza postulare la prevalenza di alcuna di esse sull'altra.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, anche in considerazione del carattere ancora controverso del principale punto di diritto qui esaminato al momento in cui il primo giudizio fu incardinato.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone la reiezione dell'originario ricorso. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori: - Giuseppe Barbagallo - Presidente - Aldo Fera - Consigliere - Maurizio Meschino - Consigliere - Manfredo Atzeni - Consigliere - Claudio Contessa - Consigliere, Estensore IL PRESIDENTE Giuseppe Barbagallo L'ESTENSORE Claudio Contessa

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2010

* avvocato, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio sulla legalita' e sui diritti

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