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Disabili
e impiego pubblico : importante sentenza del Consiglio di
Stato
a
cura di Margherita Corriere*
Presupposti
per la riserva ai disabili di quota dei posti nei concorsi
pubblici (Consiglio di Stato - Decisione 5 febbraio 2010 ,
n. 525 ).
Con la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della L.
n. 68/1999 , la quale sancisce che "i disabili che abbiano
conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere
assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
3, anche se non versino in stato di disoccupazione...", deve
ritenersi che il legislatore abbia voluto ammettere il riconoscimento
della c.d. "quota di riserva" anche in favore del disabile
privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione
della graduatoria, così riformando totalmente il sistema rispetto
all'art. 19 della L. n. 482/1968, che richiedeva che l'aspirante
fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento
di presentazione della domanda che al momento di approvazione
della graduatoria.
Si
badi bene però che il disabile deve essere in possesso dello
status di disoccupato quanto meno al momento di presentazione
della domanda. Pertanto la riserva di cui all'art. 8, L. n.
68/1999 non può essere considerata come scissa dallo stato
di disoccupazione , ma costituisce invece una disposizione
di carattere generale la quale consente, con previsione di
favore, l'assunzione del disabile non più disoccupato, purché
in possesso del suddetto requisito all'atto della partecipazione
al concorso.
*************
La
sentenza:
N.
525/2010 Reg. Dec. N. 8066 Reg. Ric. ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di
registro generale 8066 del 2004, proposto da: Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in persona del Ministro,
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Ufficio scolastico regionale
di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro L. A., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maria
D'Angiolella, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Maria
D'Angiolella in Roma, via M.Mercati, n. 51; P. L., non costituita;
C. S., non costituita; PA. O., non costituita. per
la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sezione
II, n. 13078/2003, resa tra le parti, concernente CONCORSO
A CATTEDRE NELLE SCUOLE ED ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA.
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati; Viste le memorie
difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il consigliere Claudio
Contessa e udito l'Avvocato dello Stato Borgo; Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(d'ora innanzi: 'il M.I.U.R.') riferisce che la signora L.
ebbe ad impugnare innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania la graduatoria di merito del concorso ordinario
per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di primo e secondo grado indetto con
d.d.g. 31 marzo 1999 per la parte in cui non le era stato
riconosciuto il titolo ad accedere alla quota di riserva per
invalidità civile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
In punto di fatto, il Ministero appellante riferisce che tale
mancata inclusione era dovuta al fatto che l'istante (la quale
non versava in stato di disoccupazione al momento dell'approvazione
della graduatoria) era altresì priva di tale requisito anche
al momento di presentazione della domanda.
Con la pronuncia oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale
adito accoglieva il ricorso in questione ed annullava in parte
qua la graduatoria in parola osservando (in via di estrema
sintesi):
- che la novella normativa di cui alla l. 13 marzo 1999, n.
68, modificando in parte qua il previgente sistema di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482, avrebbe comportato che l'applicazione
della quota di riserva in favore delle c.d.'categorie protette
non postulasse più in via necessaria lo stato di disoccupazione
né al momento dell'inoltro della domanda di partecipazione,
né al momento dell'assunzione;
- che, ad avviso dei primi giudici, non fosse condivisibile
l'opinamento di questo Consiglio di Stato (espresso - inter
alia - nella pronuncia n. 1271/02) secondo cui la novella
normativa del 1999 (in particolare, l'art. 16) fosse da intendere
solo nel senso di consentire l'assunzione in via riservata
del disabile non disoccupato, purché in possesso del requisito
in questione all'atto della partecipazione al concorso
La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello
dal M.I.U.R. il quale ne contestava la correttezza e ne chiedeva
l'integrale riforma articolando un unico, complesso motivo
di doglianza. Si costituiva in giudizio la signora L. la quale
concludeva nel senso della reiezione del gravame. All'udienza
pubblica del giorno 18 dicembre 2009 i procuratori delle parti
costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso
veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello
proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca (d'ora innanzi: 'il M.I.U.R.') avverso la sentenza
del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto
da un'iscritta nella graduatoria regionale per il concorso
a cattedra nelle scuole secondarie e, per l'effetto, è stata
annullata la relativa graduatoria finale per la parte in cui
non era stata riconosciuta alla ricorrente in primo grado
la quota di riserva di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 (recante
'Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2.
Con l'unico motivo di appello, l'Avvocatura erariale contesta
il contenuto della pronuncia in epigrafe in primo luogo per
non avere dato atto della tardività del primo ricorso. Al
riguardo, l'Avvocatura dello Stato osserva che la signora
L. avrebbe dovuto contestare in primis il contenuto delle
previsioni del bando di concorso, per la parte in cui imponevano
- con previsione inequivoca - che, al fine di far valere il
diritto alla c.d. 'quota di riserva, il requisito della disoccupazione
dovesse sussistere già al momento della domanda. Conseguentemente,
anche ad ammettere l'illegittimità di una siffatta previsione
(che, comunque, l'Avvocatura erariale esclude), essa avrebbe
dovuto essere tempestivamente contestata in sede giurisdizionale,
atteso che la clausola in parola sortiva sulla posizione giuridica
della signora L. un effetto immediatamente preclusivo alla
partecipazione (risulta, infatti, agli atti che l'odierna
appellata non fosse disoccupata al momento della partecipazione
al concorso all'origine dei fatti di causa). In secondo luogo,
il Ministero appellante ritiene che la pronuncia in questione
debba comunque essere riformata, dovendo nella specie trovare
conferma l'orientamento giurisprudenziale di questo giudice
di appello secondo cui l'articolo 16 della l. 68 del 1999
consente, sì, l'assunzione del disabile non più disoccupato,
ma non esclude la necessità che il requisito in questione
debba sussistere al momento della partecipazione al concorso.
2.1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ed infatti,
anche a prescindere dall'esame puntuale del motivo di gravame
relativo all'asserita tardività del primo ricorso, risulta
fondato il motivo di appello con cui si sottolinea la correttezza
dell'operato degli Uffici scolastici, i quali avevano inteso
la disposizione di cui all'art. 16 della l. 68 del 1999 di
guisa tale da ammettere, sì, il riconoscimento della c.d.
'quota di riservà in favore del disabile privo dello stato
di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria,
ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso
di tale status quanto meno al momento di presentazione della
domanda. La res controversa impone di interrogarsi in ordine
all'impatto che il nuovo comma 2 dell'art. 16, l. 68 del 1999
(secondo cui "i disabili che abbiano conseguito le idoneità
nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in
stato di disoccupazione (...)") ha sortito sul sistema normativo
delle assunzioni privilegiate dei disabili, laddove posto
in comparazione con il previgente art. 19 della l. 482 del
1968, il quale richiedeva che l'aspirante fosse in possesso
dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione
della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria.
E'
noto al riguardo che, all'indomani della novella normativa
del 1999, si è andato formando un orientamento giurisprudenziale
(di cui la pronuncia gravata costituisce puntuale testimonianza)
secondo cui l'intervento riformatore in parola avrebbe determinato
una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza
che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero
ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di
disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia
al momento dell'approvazione della graduatoria e della successiva
chiamata per l'assunzione. Il Collegio ritiene, tuttavia,
che la vicenda di causa possa essere risolta prestando puntuale
adesione al proprio consolidato orientamento secondo cui l'art.
16 comma 2, l. n. 68 del 1999, cit. non debba essere inteso
nel senso che la riserva di cui all'art. 8, l. n. 68 del 1999
possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione
(il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione
di carattere generale la quale consente, in definitiva e con
previsione di favore, l'assunzione del disabile non più disoccupato,
purché in possesso del suddetto requisito all'atto della partecipazione
al concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23
maggio 2008, n. 2490; id., Sez. VI, sent. 29 aprile 2008,
n. 1910).
Si è osservato al riguardo che la richiamata interpretazione
appaia l'unica sistematicamente possibile in base al dato
testuale di cui all'art. 7 della citata legge la quale, nell'indicare
le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per
le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere
iscritti negli elenchi menzionati all'art. 8 comma 2, per
poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della
complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi
a concorso», dal che consegue che lo stato di disoccupato
debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini
di poter beneficiare dell'aliquota dei posti a concorso (in
tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 27 luglio 2007, n.
4181). Del resto, si osserva che la tesi dei primi giudici
sembri poggiare sul riconoscimento di una sorta di ontologica
prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell'art. 16,
cit. (il quale non menziona espressamente il momento in cui
il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno
risultare indifferente ai fini dell'assunzione) sulle indicazioni
rinvenibili nel richiamato art. 7 (il quale richiede in modo
espresso l'iscrizione del candidato negli elenchi dei disabili
che risultino disoccupati). In tal modo, tuttavia, la tesi
dinanzi esposta sembra ipotizzare l'esistenza di una sorta
di antinomia logico-testuale interna alla legge del 1999,
che si propone di risolvere riconoscendo (pure in assenza
di dati testuali o sistematici dirimenti in tal senso) attraverso
una sorta di interpretatio abrogans dell'inciso contenuto
nel comma 2 dell'art. 7, l. 68 del 1999, cit. Anche per tale
ragione appare senz'altro preferibile risolvere la richiamata
(ed apparente) antinomia attraverso la ricostruzione offerta
dalla richiamata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato,
il quale offre una lettura in chiave sistematica del combinato
disposto delle due richiamate previsioni normative, senza
postulare la prevalenza di alcuna di esse sull'altra.
3.
Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve
essere accolto e conseguentemente, in riforma della pronuncia
oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione del
primo ricorso. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi
per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio
fra le parti, anche in considerazione del carattere ancora
controverso del principale punto di diritto qui esaminato
al momento in cui il primo giudizio fu incardinato.
P.
Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie
e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone
la reiezione dell'originario ricorso. Spese del doppio grado
compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre
2009 con l'intervento dei Signori: - Giuseppe Barbagallo -
Presidente - Aldo Fera - Consigliere - Maurizio Meschino -
Consigliere - Manfredo Atzeni - Consigliere - Claudio Contessa
- Consigliere, Estensore IL PRESIDENTE Giuseppe Barbagallo
L'ESTENSORE Claudio Contessa
Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2010
*
avvocato, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
sulla legalita' e sui diritti
 
Dossier
diritti
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