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Consulta
: difensori d'ufficio , esclusi i praticanti avvocati
di
Mauro W. Giannini
I praticanti avvocati non possono assumere il ruolo di difensore
d'ufficio, perche' cio' violerebbe il diritto dell'indagato
o imputato ad essere rappresentato da un difensore con adeguata
professionalita'. Lo
ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza depositata
il 17 marzo 2010 dichiarando l'illegittimita' costituzionale
dell’articolo dell'Ordinamento delle professioni di avvocato
e procuratore nella parte in cui prevede che i praticanti
avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
Tribunale di primo grado investe la norma che consente ai
praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell’apposito
registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati,
di essere nominati – in sede penale e per non piu' di sei
anni – difensori d’ufficio, nonché di svolgere le funzioni
di pubblico ministero e di proporre dichiarazione di impugnazione
sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero,
davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine
circondariale che ha la tenuta di tale registro, limitatamente
ai procedimenti che rientravano nelle competenze del pretore.
A
giudizio del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che ha promosso
la questione di costituzionalita', tale disposizione viola
anzitutto l’art. 24, secondo comma, Cost. poiche' impone al
soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un difensore
d’ufficio dotato di una professionalita' non ancora compiuta
rispetto a quella di cui godono gli avvocati, dopo aver percorso
l’intero iter di abilitazione all’esercizio della professione.
Il tribunale rilevava peraltro che la parte assistita da un
praticante non può di fatto usufruire del patrocinio a spese
dello Stato - al quale sia stato preventivamente ammesso -
in quanto il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia limita espressamente
il beneficio esclusivamente agli avvocati iscritti nell’albo
da almeno due anni e nell’elenco speciale apposito e inoltre
le limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte
dei praticanti impediscono una razionale organizzazione e
gestione dell’ufficio centralizzato competente in ordine alle
richieste di nomina di difensori d’ufficio provenienti dalle
autorita' giudiziarie e di polizia. Anche questi aspetti violerebbero
diritti costituzionali.
La
Consulta ha accolto gli argomenti del Tribunale in quanto
la nomina di un avvocato d'ufficio che non abbia percorso
l’intero iter abilitativo alla professione senza il concorso
della volota' dell'indagato o imputato viola i suoi diritti
e, nel caso di nomina a favore di un imputato irreperibile,
sarebbe esclusa ogni possibilita' di porre rimedio a tale
inconveniente mediante la sostituzione con un difensore di
fiducia. In questi termini, per la Corte, "la questione
attiene alla garanzia dell’effettività della difesa d’ufficio"
e deve rilevarsi che la differenza tra il praticante e l’avvocato
iscritto all’albo "si apprezza non solo sotto il profilo
- prospettato dal giudice rimettente – della capacità professionale
(che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione,
il che giustifica la provvisorietà dell’abilitazione al patrocinio),
ma anche sotto l’aspetto della capacità processuale, intesa
come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i
diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale".
Infatti le attivita' del praticante trovano diverse limitazioni,
quindi non puo' espltera e con continuita' tutte le azioni
a difesa del suo assistito.
La
situazione - secondo la Corte - differisce da quello in cui
sia lo stesso indagato (imputato) a nominare liberamente e
consapevolmente come suo difensore un praticante avvocato,
accettando evidentemente sia il fatto che egli non abbia conseguito
ancora l'abilitazione professionale ne' la compita pratica,
sia limiti posti dalla legge alla sua attivita' processuale,
come quello di non poter partecipare all’eventuale giudizio
di gravame in caso di impugnazione e non poter esercitare
attivita' difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale,
competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari.
 
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