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22 marzo 2010
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Consulta : difensori d'ufficio , esclusi i praticanti avvocati
di Mauro W. Giannini

I praticanti avvocati non possono assumere il ruolo di difensore d'ufficio, perche' cio' violerebbe il diritto dell'indagato o imputato ad essere rappresentato da un difensore con adeguata professionalita'. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza depositata il 17 marzo 2010 dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell’articolo dell'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.

La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di primo grado investe la norma che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell’apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, di essere nominati – in sede penale e per non piu' di sei anni – difensori d’ufficio, nonché di svolgere le funzioni di pubblico ministero e di proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero, davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta di tale registro, limitatamente ai procedimenti che rientravano nelle competenze del pretore.

A giudizio del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che ha promosso la questione di costituzionalita', tale disposizione viola anzitutto l’art. 24, secondo comma, Cost. poiche' impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un difensore d’ufficio dotato di una professionalita' non ancora compiuta rispetto a quella di cui godono gli avvocati, dopo aver percorso l’intero iter di abilitazione all’esercizio della professione. Il tribunale rilevava peraltro che la parte assistita da un praticante non può di fatto usufruire del patrocinio a spese dello Stato - al quale sia stato preventivamente ammesso - in quanto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia limita espressamente il beneficio esclusivamente agli avvocati iscritti nell’albo da almeno due anni e nell’elenco speciale apposito e inoltre le limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte dei praticanti impediscono una razionale organizzazione e gestione dell’ufficio centralizzato competente in ordine alle richieste di nomina di difensori d’ufficio provenienti dalle autorita' giudiziarie e di polizia. Anche questi aspetti violerebbero diritti costituzionali.

La Consulta ha accolto gli argomenti del Tribunale in quanto la nomina di un avvocato d'ufficio che non abbia percorso l’intero iter abilitativo alla professione senza il concorso della volota' dell'indagato o imputato viola i suoi diritti e, nel caso di nomina a favore di un imputato irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilita' di porre rimedio a tale inconveniente mediante la sostituzione con un difensore di fiducia. In questi termini, per la Corte, "la questione attiene alla garanzia dell’effettività della difesa d’ufficio" e deve rilevarsi che la differenza tra il praticante e l’avvocato iscritto all’albo "si apprezza non solo sotto il profilo - prospettato dal giudice rimettente – della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il che giustifica la provvisorietà dell’abilitazione al patrocinio), ma anche sotto l’aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale". Infatti le attivita' del praticante trovano diverse limitazioni, quindi non puo' espltera e con continuita' tutte le azioni a difesa del suo assistito.

La situazione - secondo la Corte - differisce da quello in cui sia lo stesso indagato (imputato) a nominare liberamente e consapevolmente come suo difensore un praticante avvocato, accettando evidentemente sia il fatto che egli non abbia conseguito ancora l'abilitazione professionale ne' la compita pratica, sia limiti posti dalla legge alla sua attivita' processuale, come quello di non poter partecipare all’eventuale giudizio di gravame in caso di impugnazione e non poter esercitare attivita' difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari.

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