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Elezioni
e decreti interpretativi : una analisi giuridica
di
Massimiliano Trematerra*
L’art.
283 c.p. stabilisce che “chiunque commette un fatto diretto
a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo,
con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello
Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni”.
Con il d.l. n. 29 del 5 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 6 marzo 2010, sono state stabilite regole interpretative
di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina
di attuazione. Ciò potrebbe comportare la riammissione del
principale partito italiano nella Regione Lazio, atteso che
il TAR, in data odierna (8 marzo 2010), si troverà dinanzi
alla necessità di una interpretazione vincolante. Il vulnus
per gli altri partiti esclusi, sia in questa che in altre
tornate elettorali del passato, è evidente. E’, altresì, evidente
che sussiste un grave pregiudizio anche per il PD che, ormai,
“correva” praticamente da solo con la candidata Bonino.
La legislazione in materia di operazioni e modalità elettorali
per gli scrutini regionali è materia esclusiva delle Regioni.
Ai sensi dell’art. 117 Cost. lett. f), soltanto le operazioni
elettorali statali possono essere legiferate dallo Stato.
Ciò risulta tanto vero che nella Regione Lazio sono state
dettate “disposizioni in materia di elezione del Presidente
della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineliggibilità
e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio
regionale” con legge n. 2 del 2005. Tale fonte regionale in
più articoli innova alla legge 108/1968, che lo Stato pretende
ora di interpretare con disposizioni di natura vincolante
(?).
Dunque, ogni intervento statale in materia è da ritenersi
illegittimo. Nel
caso di specie, poi, l’intervento dello Stato con decretazione
di urgenza - in luogo della Regione competente – suscita forti
tensioni, anche sociali, sia a livello istituzionale che nella
popolazione laziale. Ciò potrebbe realmente configurare la
fattispecie penalistica di attentato alla Costituzione, commesso
da chi ha posto in essere il medesimo decreto urgente. Ciò
perché, malgrado la norma si qualifichi come interpretativa,
impone al giudice un’interpretazione vincolata, che non consente
alcuna soluzione di continuità tra il fatto normativo ed il
mutamento del quadro costituzionale delle competenze.
E’
una delle tante evidenze di come il potere statale, in spregio
di ogni principio regionalista, ancor prima che federalista,
invade le sfere costituzionalmente protette di altri poteri
territoriali (così è stato anche per l’emergenza rifiuti in
Campania). Invero, l’unica via per il giudice amministrativo
sarebbe quella di ritenere la legge viziata da incompetenza
assoluta e, come tale, inesistente, ma un simile tipo di vizio
è tipico soltanto dell’atto amministrativo, mentre il giudice
potrebbe farlo valere per un decreto soltanto sollevando questione
di costituzionalità (dovendo nel frattempo ammettere con riserva).
Veramente,
la decretazione di urgenza predetta, unitamente all’atto della
sua emanazione, ad opera del Presidente della Repubblica,
potrebbero rappresentare “un fatto diretto a mutare la Costituzione
dello Stato”. Da questo punto di vista non è censurabile ed
è anzi da apprezzare l’invocazione dell’istituto dell’impeachment,
che la Costituzione ammette soltanto e proprio nel caso di
attentato alla Costituzione (e in altro caso estraneo alla
vicenda in questione).
Questo
appare ancor più vero alla luce della circostanza che, a prescindere
dalla competenza, una norma che detta principi e criteri direttivi
(legge 400/1988 - art. 15 comma 2) stabilisce che la decretazione
di urgenza è vietata in materia elettorale. Esiste, dunque,
anche un divieto tassativo “che non è capriccio del legislatore”
(Zagrebelsky), ma che risponde ad elementari esigenze di imparzialità
(e cioè che non possa essere la maggioranza ad occuparsi di
norme elettorali).
*
esperto in diritto amministrativo, componente del Comitato
tecnico-Giuridico dell'Osservatorio sulla
legalita' e sui diritti Onlus
 
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