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Mobbing
: ancora lontani dall'assicurare giustizia
di
Rita Guma*
Per
Cesare Beccaria, "tutti sono uguali davanti alla legge" e
le pene devono fra l'altro avere la caratteristica di essere
proporzionate al delitto e di essere educative non solo per
il reo, ma per l'intera società, al fine di prevenire il ripetersi
del reato. Secondo Immanuel Kant, la vita in società consente
all'uomo di sviluppare al meglio tutte le sue potenzialità,
ma gli individui sono portati naturalmente all'antagonismo
perchè spinti ad affermare se' stessi e "tutto rivolgere solo
al proprio interesse". Nel momento in cui si riesce a realizzare
una perfetta società civile, in cui valga universalmente il
diritto, la società, da semplice "unione patologica forzata",
si trasforma in un "tutto morale". In questo contesto, per
Kant lo Stato ha il compito di regolare i conflitti fra gli
esseri umani per impedire una loro degenerazione.
In base ai principi sopra enunciati, che in parte ritroviamo
nella nostra Costituzione e in diverse Carte dei diritti fondamentali,
potremmo dire che lo Stato italiano non riesce pienamente
nel compito di assicurare la regolazione dei conflitti e di
comminare una pena commisurata al delitto e con adeguato valore
dissuasivo in tutti quei casi in cui - di fronte ad una vittima
sconvolta emotivamente e sottoposta a pressioni prima e durante
l'azione legale - la legge o la giurisprudenza consolidata
commisura la pena in tutto o in parte al danno prodotto e
non alla condotta delittuosa considerata di per se'. E' il
caso dello stalking e del mobbing.
Di
fronte a queste situazioni, il parziale fallimento dello Stato
nel rendere giustizia e prevenire il ripetersi del fenomeno
nella società si verifica non soltanto perchè la vittima è
toccata emotivamente da quanto accaduto e quindi indebolita
a livello psicologico, ma anche perché, per questi tipi di
situazioni, uno dei pochi modi per ottenere giustizia è l'azione
risarcitoria, che però comporta una sanzione per il/i colpevole/i
e per l'impresa o amministrazione soltanto se si dimostra
il danno personale o professionale.
A chi sia dalla parte delle vittime (in veste di bersaglio
del mobbing, di legale, di associazione per i diritti o semplicemente
di amico o parente del malcapitato) non sfugge che tale impostazione
presenta vari punti di debolezza. Il primo consiste nella
difficoltà di dimostrare un danno - ancorchè reale - e la
sua entità effettiva ed infine di provare l'intento dell'azione.
Il secondo aspetto è il travaglio emotivo cui la vittima è
ulteriormente sottoposta per dimostrare in tribunale sia quanto
accaduto sia il carattere intenzionale delle azioni perpetrate
dai suoi persecutori. Tale aspetto spesso scoraggia dal denunciare
e comunque mette a dura prova chi ha già subito le violenze
morali caratterizzanti il mobbig (o il bossing).
Inoltre, e questo mi sembra il punto più importante a livello
etico, appare ingiusto che chi abbia perpetrato - da solo
o di concerto con altri - un maltrattamento sistematico ai
danni di terzi possa evitare il risarcimento del danno biologico
soltanto perchè la vittima - per condizioni personali o contingenti
- non ha subito danni fisici od emotivi. Questo aspetto peraltro
rileva anche sul piano dell'uguaglianza davanti alla legge,
in quanto 'colpevoli' che abbiano agito con le stesse modalità
su vittime diverse possono trovarsi in situazioni differenti
quanto al risarcimento del danno se la loro vittima era più
o meno 'resistente' alla 'tortura' psicologica e alla delegittimazione
subita, a meno che non sia dimostrabile un abuso oggettivo
sul piano contrattuale o si possano ravvisare gli estremi
di reati quali l'ingiuria o la diffamazione ai danni del dipendente.
E' ovvio che, in una prospettiva garantista, si voglia assicurare
all'accusato di mobbing o bossing ogni tutela da eventuali
false accuse. Ciò che qui si vuol sottolineare è la difficoltà
di ottenere giustizia allo stato attuale ed il fatto che andrebbe
punita l'azione perpetrata a prescindere dal danno prodotto
e dalla finalità di emarginazione della vittima. Per dimostrare
di aver subito il mobbing, dunque, non dovrebbe essere necessario,
per la parte lesa, dover ricorrere - come avviene nella maggior
parte dei casi - alla dimostrazione di fattispecie di reato
o di inadempimenti contrattuali a se' stanti (demansionamento,
controlli vietati, discriminazioni, sanzioni disciplinari
ingiustificate, ingiurie, minacce, diffamazioni e infine ingiusto
licenziamento). Anche perché, quando tali fatti non sussistono
in parallelo alle altre vessazioni, spesso il comportamento
lesivo resta impunito.
Pertanto
- anche se la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza
4774/2006, ha chiarito che non occorre una specifica inadempienza
contrattuale o una violazione di norme a tutela del lavoratore
subordinato, e che il mobbing sussiste semplicemente se la
condotta del datore di lavoro ha assunto nel tempo sufficiente
idoneità offensiva, e di natura vessatoria tale da comportare
una lesione dell'integrità fisica e della personalità morale
del lavoratore - occorrerebbe fare un passo in più e considerare
a livello legislativo il comportamento vessatorio e persecutorio
come un illecito a se' stante anche se non comporta danno
ma semplicemente "rischio" per la salute del lavoratore.
*
presidente dell'Osservatorio sulla
legalita' e sui diritti Onlus
 
Il
mobbing: dal disagio alla denuncia
Dossier
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