 |
Apolidia
: Tribunale accoglie richiesta di persona cresciuta senza
identita'
di
Claudia Moretti*
Per
quasi quaranta anni il singor K non ha avuto una identita'
e lo scorso scorso 15 dicembre 2009, la Corte d'Appello di
Firenze ha messo fine alla sua tormentata vicenda giudiziaria
iniziata nel 2005, riconoscendogli il diritto all'identita',
allo status di apolide originario e, dunque, al soggiorno
sul territorio nazionale. Cresciuto in Italia senza genitori,
K non sa da dove viene, ne' di chi e' figlio, ne' quanti anni
abbia. E' nero di carnagione, anglofono. Si ricorda di una
signora che si diceva madre in tempi remoti, che e' stato
da quest'ultima abbandonato e che ha vagabondato sui treni
d'Europa prima, e (soprattutto) d'Italia poi, fin da bambino.
Senza
alcun documento di identita' e' sopravvissuto nell'ombra,
con una esistenza incerta e non riconosciuta, priva di quei
requisiti fondamentali che la rendono degna di esser vissuta.
Non ha potuto lavorare, poiche' nessun datore di lavoro puo'
stipulare un contratto se non conosce l'identita' del lavoratore.
Non si e' potuto sposare, non ha potuto riconoscere la propria
figlia Sarah, cittadina britannica perche' nessuno Stato al
mondo gli ha mai rilasciato un passaporto dal quale gli uffici
di stato civile potessero ricavare data e luogo di nascita.
Non ha mai potuto possedere nulla, ne' una casa, ne' comprare
un'automobile, ne' prendere in af fitto un appartamento, costretto
da sempre a chiedere ospitalita'; ne' trascorrere una notte
in albergo, poiche' privo di documenti necessari a registrare
la presenza.
Ha subito processi penali perche' non in possesso dei documenti
da presentare alla polizia. Si e' trovato costretto a delinquere
per vivere, ha scontato numerose pene detentive. Ha subito
numerose espulsioni, ovviamente inattuate e inattuabili perche'
le autorita' non sapevano in quale Paese rispedirlo. Non poteva
andarsene, ne' poteva rimanere: non esisteva e non poteva
esistere. Col tempo, le vicende giudiziarie, le detenzioni
negli istituti penitenziari e il peso della situazione hanno
aggravato la situazione psicologica gia' grave, tramutandone
gli sviluppi in patologia psichiatrica.
In carcere e ai propri medici ha denunciato la propria apolidia,
ha chiesto piu' volte alle autorita' che indagassero sulle
proprie origini. Nel 2005 si rivolge ad Aduc Immigrazione.
Io e la mia collega Emmanuela Bertucci lo abbiamo assistito
fin dalla prima richiesta al ministero dell'Interno, per tutto
il primo grado di giudizio, fino alla sentenza di secondo
grado della Corte d'Appello di Firenze, che ha "restituito"
una identita', una dignita', un nome, un cognome e il diritto
a soggiornare e a lavorare in Italia al sig. K, dopo il calvario
e il muro di gomma delle istituzioni, amministrative e giudiziarie
che per anni lo hanno ignorato e punito. La sentenza e' una
delle poche in materia di apolidia originaria (ossia quella
apolidia che non deriva dalla perdita di una precedente nazionalita'
tipo Cuba, Kossovo ecc... ma dal non averne mai posseduta
una) e ripercorre con lucidita' e chiarezza i principi giurisprudenziali
in merito all'onere della prova che incombe sull'attore.
Il Sig. K valutera' adesso con i propri legali se ricorrere
o meno alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per gli anni
trascorsi a chieder invano il diritto all'esistenza, all'identita'
e alla vita dignitosa.
Testo
integrale della Sentenza n. 1654/2009
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Firenze, Sezione
I civile, composta dai magistrati: - dott. Antonio Chini Presidente
- dott. Pietro Mascagni Consigliere rel. - dott. Andrea Riccucci
Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa
iscritta sub n. 500/09 R.G., promossa da K rapp.to e difeso
dall'avv. C. Moretti e con domicilio eletto presso il di lei
studio in Firenze XXXX in virtu' di procura a in calce alla
citazione in appello parte appellante - contro MINISTERO DELL'INTERNO
- parte appellata contumace- avente per oggetto appello avverso
sentenza del Tribunale di Firenze n. 2570/08 in data 18/06
– 26/06/2008; trattenuta in decisione all' udienza del 20/10/2009
sulle seguenti conclusioni: parte appellante: "in via cautelare
l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze voglia, anche inaudita
altera parte, ovvero previa fissazione urgente della camera
di consiglio all'uopo destinata, ordinare alle competenti
autorita' amministrative la provvisoria ed immediata concessione
di un titolo di soggiorno che consente lo svolgimento di attivita'
lavorativa, anche eventualmente sospendendo gli effetti condannatori
impliciti nei confronti dell'attore, della sentenza di primo
grado, ex art. 283 c.p.c. In
via istruttoria In riforma della sentenza e delle ordinanze
istruttorie impugnate, e accogliendo tutte le istanze istruttorie
avanzate dall'attore nel primo grado di giudizio, disporre
la rinnovazione dell'istruttoria davanti a sé ovvero rinviando
gli atti per la stessa al giudice di primo grado Nel merito,
voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello di Firenze, in riforma della
sentenza impugnata –accertare e dichiarare giudizialmente
l'esistenza in vita dell'attore ai sensi dell'art. 7 lett.
b) D.P.R. 223 del 1989;- accertare, ovvero riconoscere, ovvero
dichiarare lo status di apolide dell'attore;- ordinare alle
competenti autorita' amministrative di provvedere alla formazione
dell'atto di nascita dell'attore presso i registri di stato
civile ai sensi dell' art. 14 D.P.R. 396 del 2000, ovvero
qualsiasi provvedimento ritenga opportuno al fine di consentire
allo stesso l'ottenimento di certificazione di identita';
-ordinare alle competenti autorita' amministrative di provvedere
alla iscrizione del ricorrente nelle liste anagrafiche, al
rilascio di carta di identita' e codice fiscale, ovvero qualsiasi
altro provvedimento ritenga opportuno al fine di consentire
allo stesso l'ottenimento di documenti di identita'; -ordinare
alle competenti autorita' amministrative di provvedere al
rilascio di permesso di soggiorno per motivi di apolidia,
rinnovabile a tempo indeterminato, o altro titolo di soggiorno
ritenuto all'uopo idoneo, che consenta di svolgere attivita'
lavorativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze
ed onorari di causa come per legge e con liquidazione della
notula professionale che sara' depositata a conclusione, in
virtu' del gratuito patrocinio concesso all' attore il 28
ottobre 2008". P.G.: "accoglimento dell' appello, previo rigetto
dell'istanza cautelare".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2570/08 in data 18/06
– 26/06/2008 rigettava le domande proposte da K contro il
Ministero dell' Interno, compensando le spese di lite. L'attore
aveva premesso di aver presentato a detto Ministero istanza
ex art. 17 D.P.R. 572/1993 per vedersi riconosciuto lo status
di apolide, ed aveva esposto le seguenti circostanze: - di
non conoscere il luogo e la data della propria nascita, e
di nulla sapere dei propri genitori e della propria famiglia;
- di non avere nessun documento di identita' o relativo alla
nascita; - di aver viaggiato per l'Europa , nell'infanzia,
con una donna bianca di nome B. che si dichiarava sua madre
ed affermava essere padre di esso appellante un uomo giamaicano;
- di considerare K il proprio nome (nel 1972 erano stati fermati
in Polonia dalla polizia e la predetta donna aveva dichiarato
che il giovane che era con lei era suo figlio e che quello
era il suo nome);- nel 1980 la donna era scomparsa ed egli
era arriva to in Italia ancora minorenne; - a Palermo gli
era stato rilasciato un permesso di soggiorno che gli aveva
consentito di lavorare in un caseificio in provincia di Milano,
ma il permesso poi non era stato rinnovato;- successivamente,
rimasto in Italia, aveva alternato periodi di clandestinita'
a periodi in cui era regolare grazie a permessi di soggiorno;
- negli anni 1996-7 aveva convissuto a Milano con una cittadina
britannica dalla quale aveva avuto una figlia (nata in Inghilterra
nel 1998) che non poteva riconoscere in quanto privo di documenti
di identita'; - negli ultimi 20 anni aveva vissuto in Italia
commettendo vari reati, e tale situazione di non conoscenza
delle proprie origini gli aveva procurato l'insorgere di patologie
di tipo psichiatrico ; - attualmente viveva a Firenze presso
l'abitazione della ex compagna; il Ministero dell'Interno
aveva prospettato l'archiviazione dell'istanza in assenza
della necessaria documentazione; - tramite il difensore aveva
contattato le ambasciate del Regno Unito, Giamaica, Marocco,
Canada, Nigeria e Ghana (paesi dei quali di volta in volta
si era dichiarato cittadino), ed al Ministero dell'Interno
aveva chiesto rilascio dell'originale del cartellino fotodattiloscopico
ricevendo un diniego. Il Tribunale di Firenze osservava che
l'attore non aveva condotto adeguate ricerche finalizzate
ad acquisire informazioni di riscontro circa la madre B.,
e circa la fotosegnalazione nel 1972 da parte della polizia
polacca. Osservava poi che la Questura di Palermo aveva smentito
il rilascio di un permesso di soggiorno quantomeno ad un soggetto
con le dette generalita' e che cio' "induce a dubitare dell'attendibilita'
delle dichiarazioni dell'attore, che non ha pertanto minimamente
assolto all'onere probatorio – almeno quale principio di prova
– che su di lui incombeva".
Leggesi
nella sentenza impugnata che dal certificato del casellario
giudiziale risultano 34 provvedimenti a carico dell'attore
dal 1993 al 2006, e che dalle informazioni della Questura
di Firenze risulta che lo stesso ha fornito 47 nominativi
diversi per cui, nonostante si trovi in Italia da almeno venti
anni, non ha mai denunciato il proprio stato di apolide né
si e' attivato per risalire all'identita' propria e dei genitori.
Osservava inoltre il Tribunale che l'aver fornito ben 47 nominativi
diversi dimostrava "l'intenzione radicata di occultare la
propria identita' piuttosto che il bisogno, esistenziale prima
che di certezza giuridica, di pervenire all'accertamento dei
dati anagrafici fondamentali". In sostanza per il Tribunale
l'attore era persona inattendibile che piu' che altro aveva
nel tempo celato la propria identita', senza manifestare l'esigenza
di risolvere un problema attinente alla propria identita'
personale. A sostegno del gravame K deduceva i seguenti motivi:
- erroneita' della sentenza per non avere ritenuto assolto
da parte dell'attore l'onere probatorio circa il proprio stato
di apolide, e per avere ritenuto l'inerzia dello stesso nelle
ricerche circa la propria identita'; - erroneita' della sentenza
conseguente alla mancata ammissione delle prove richieste,
ritenute inutili senza considerare che secondo la giurisprudenza
lo status di apolide deve essere ritenuto sussistente nei
casi in cui il soggetto risulta non cittadino degli Stati
cui in qualche modo e' ricollegabile. Contestualmente all'appello
il K proponeva una istanza cautelare tesa ad ottenere un ordine
alle competenti autorita' amministrative di rilascio di "un
titolo di soggiorno che consente lo svolgimento di attivita'
lavorativa, anche eventualmente sospendendo gli effetti condannatori
impliciti nei confronti dell'attore, della sentenza di primo
grado ex art. 283 c.p.c.". Il periculum in mora veniva prospettato
in relazione all'aggravarsi delle condizioni di salute mentale
dell'appellante anche come conseguenza della sentenza di primo
grado. La causa veniva immediatamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre
premettere che correttamente e' stato convenuto in giudizio
il Ministero dell'interno. Al riguardo la S.C. insegna che
"nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere
l'accertamento dello stato di apolidia, di cui alla Convenzione
di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 del D.P.R.
12 ottobre 1993 n. 572, sussiste la legittimazione passiva
del Ministero dell'interno, in quanto lo straniero fa valere
nel processo un diritto che gli puo' essere riconosciuto anche
in via amministrativa da detto Ministero, il quale, dunque,
da una ricognizione giudiziale dell'apolidia, puo' restare
vincolato a certificarla" (Cass. Sez. un. 09 dicembre 2008
n. 28873). Infatti ai sensi dell' art. 17 del D.P.R. 12 ottobre
1993 n. 572 (Regolamento di esecuzione della L. 91/92) il
Ministero dell'interno, su istanza dell'interessato, puo'
certificare la condizione di apolidia sulla base dei documenti
previsti dalla stessa norma o eventualmente di altri che il
Ministero ritenga necessari. Se i documenti (uno dei documenti
richiesti e' l'atto di nascita) mancano l'interessato puo'
ricorrere al giudice ordinario che "puo' avvalersi di ogni
strumento istruttorio per accertare lo stato del ricorrente,
dichiarandolo con una sentenza definitiva anche se instabile,
perché emessa rebus sic stantibis (Cass. Sez. un. 28873/08
cit.).
Premesso
che secondo la definizione della detta Convenzione di New
York e' apolide colui che non e' considerato cittadino di
alcuno Stato secondo le leggi dei vari Stati, deve dirsi che
l'onere della prova della sussistenza di tale qualita' incombe
al richiedente che puo' darla in ogni modo. Per altro non
puo' non considerarsi che, al fine di non vanificare il diritto
dell'interessato a vedersi riconoscere uno status di apolidia
effettivamente sussistente, il contenuto della prova richiestagli
deve essere ricostruito considerando che egli si trova nella
impossibilita' di dare la prova negativa quanto all'essere
cittadino di un qualche stato del mondo. Se il soggetto assume
e documenta di essere stato cittadino di un determinato Stato
e di averne persa la cittadinanza, in linea di massima non
avra' difficolta' a documentare le circostanze di fatto che,
secondo la legge di quello Stato, hanno determinato la perdita
della cittadinanza. Ove invece – come accade nella fattispecie
– l'interessato assuma di non aver mai avuto una qualche cittadinanza,
ed addirittura di nulla sapere con certezza, per vicende della
vita assolutamente particolari, delle proprie origini e del
proprio nome, luogo e data di nascita, l'onere della prova
non puo' non atteggiarsi diversamente quanto al contenuto,
dovendosi ritenere sufficiente un quadro indiziario che indichi
il soggetto come non collegato con alcuno Stato, si' da rendere
impossibili ulteriori accertamenti. Il motivo di appello con
il quale la sentenza viene censurata per aver ritenuto non
fornita da parte dell'attore la prova richiesta, per essere
lo stesso rimasto inerte rispetto ad accertamenti che secondo
il Tribunale avrebbe potuto svolgere, appare fondato.
Il Tribunale ha rilevato che l'attore non ha svolto "adeguate
ricerche finalizzate ad acquisire informazioni di riscontro,
in specie circa l'elemento certo ossia la madre, signora B
(essendoci unicamente una missiva all'ambasciata britannica
seguita da una generica risposta negativa) né circa la fotosegnalazione
nel 1972 della stessa da parte della polizia polacca ….".
Trattasi pero' di considerazione che non puo' essere condivisa,
posto che nella vicenda non c'e' nulla di certo e tantomeno
che la donna che ha accompagnato il K a giro per l'Europa
fosse sua madre (anzi il fatto che ad un certo punto sia sparita
e lo abbia abbandonato adolescente induce non pochi dubbi
al riguardo) e che quello fosse il suo nome. Per altro e'
documentato che l'appellante, tramite il proprio legale, ha
richiesto informazioni all'Ambasciata Britannica a Roma tese
a far sapere se .KK..... o K...... fosse cittadino di quello
Stato o se tale fosse certa B, ricevendo una risposta di nessun
aiuto posto che l'Ambasciata ha dichiarato di non essere in
grado di fornire un aiuto nella identificazione dei soggetti
oggetto della richiesta (cfr.fax 26/01/2006 avv. Bertucci
e fax Consolato Britannico a Firenze). Non si vede poi come
possa addebitarsi una inerzia all'interessato per non aver
svolto ricerche presso la polizia polacca che nel lontano
1972 avrebbe fotosegnalato la predetta (sedicente) B. Di tempo
ne e' passato molto e pare veramente improbabile che la polizia
polacca voglia e/o sia in grado di fornire una qualche indicazione
su di un fatto del quale non c'e' nessuna certezza (potrebbe
essersi trattato, ad es., di un semplice controllo del quale
non e' rimasta traccia negli archivi).
Parimenti non puo' fondatamen te addebitarsi all'appellante
(cfr. pag 8 sentenza) di non aver dato corso ad una indicazione
del Consolato della Giamaica che, con fax del 19/04/2001,
comunicava al Ministero della Giustizia italiano che non era
in grado di fornire indicazioni circa certo Roberson Kelvis
e che avrebbe potuto essere utile un colloquio con certa Symone
Betton dell'Ambasciata giamaicana a Ginevra che "attraverso
l'accento e la richiesta di dati informativi" avrebbe potuto
tentare di accertare l' eventuale cittadinanza giamaicana.
Accade pero' che da nulla risulta che per un qualche tempo
l'appellante abbia vissuto in tale Stato per cui non si vede
proprio come attraverso l'accento avrebbe potuto individuarsi
un collegamento con esso. Al contrario risulta che tramite
i propri legali l'appellante ha richiesto informazioni alle
ambasciate e consolati di vari Stati (Inghilterra, Giamaica,
Marocco, Canada e Nigeria) dai quali lo stesso si era dichiarato
proveniente, senza ottenere indicazioni di una qualche utilita'.
Dal corposo certificato penale dell'appellante risulta che
egli e' in Italia almeno dal 1992 (a tale anno risale il primo
reato per il quale ha subito condanna) e che, sostanzialmente,
e' vissuto di espedienti. Per di piu' lo stesso soffre di
disturbi mentali tanto che con una decisione (cfr. sent. Tribunale
Pavia 13/01/2005) e' stato assolto perché persona non imputabile
al momento del fatto, in quanto affetto da disturbo degli
impulsi e da disturbo paranoide.
E'
poi in atti una certificazione medica, datata 20/02/2007,
rilasciata dalla AUSL 11 Empoli dalla quale risulta che "il
quadro psicopatologico attuale e' caratterizzato da ricorrenti
crisi d'ansia e angoscia di abbandono, vissuti stabili di
noia e vuoto, stati di intensa rabbia, umore disforico con
idee di morte, abuso di benzodiazepine …". Nella relazione
della AUSL e' altresi' indicato come le attuali condizioni
siano riconducibili al vissuto del soggetto ("… questa estrema
instabilita' dell'immagine di sé de l paziente e' molto profonda
e radicata, ed e' probabilmente riconducibile alle vicende
personali (padre ed eventuali familiari ignoti, madre scomparsa
da un giorno all'altro, quando il paziente era con molta probabilita'
adolescente, paese di origine cosi' come la data di nascita
sconosciuta) …."). Un possibile collegamento potrebbe sussistere
con la Jamaica per avere il K affermato, in occasione delle
numerose identificazioni, di essere nato in tale stato, ma
da cio' non potrebbe inferirsi automaticamente la cittadinanza
di tale stato, e del resto il Consolato Generale della Jamaica
a Roma, debitamente interpellato, ha risposto di nulla sapere
circa tale nominativo, se non di avere in passato ricevuto
dal Ministero della Giustizia italiano una richiesta di informazioni
cui non era stato possibile dare una risposta. Il quadro indiziario
delineato rende credibile l'assunto dell'appellante e opportunamente
il P.G. ha rilevato che non appaiono utilmente praticabili
ulteriori accertamenti, e che e' opportuno l'accoglimento
dell'appello facendo in tal modo venir meno, almeno sotto
il profilo dell'apolidia, una situazione di incertezza.
La
Corte ritiene di aderire a tale parere e di accogliere l'appello,
in quanto l'appellante per le descritte vicende della vita
(del tutto sfortunate e peculiari) non ha mai avuto un qualche
riferimento in genere per cui e' del tutto verosimile che
oggi sia privo della cittadinanza di un qualche Stato. E'
appena il grado di rilevare che la circostanza che in occasione
dei vari processi abbia fornito vari nominativi, non necessariamente
significa che l'appellante conosca tutto di sé ed abbia inteso
celarlo: e' probabile che in una situazione di assoluta incertezza
lo stesso, per scopi difensivi, si sia avvalso di piu' nomi.
Deve pertanto dichiararsi che l'appellante – il quale dichiara
di chiamarsi K "di luogo e data di nascita sconosciuti, con
stabile dimora in Firenze, Via......" – e' apolide. Ovviamente
questa Corte non puo' che riferire l'accertamento ad un soggetto
come sopra qualificatosi, essendo, sulla base degli atti,
impossibile dire se quello sia il reale nome dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 396/2000 copia della presente
sentenza dovra' essere trasmessa all'Ufficiale di stato civile
del Comune di Firenze per gli adempimenti di competenza. Non
rientra nei poteri di questa Corte ordinare il rilascio del
permesso di soggiorno, in quanto sara' onere dell'interessato,
ottenuto con la presente sentenza il riconoscimento della
qualita' di apolide, inoltrare alle competenti Autorita' amministrative
le istanze occorrenti per far valere i diritti che dallo status
di apolide discendono. Le spese del doppio grado devono essere
compensate per la assoluta particolarita' della fattispecie.
P.Q.M.
In
accoglimento del gravame, dichiara che l'appellante qualificatosi
come "K, di luogo e data di nascita sconosciuti, con stabile
dimora in Firenze, Via .........." e' soggetto esistente in
vita ed apolide; dichiara inammissibili le ulteriori domande;
compensa le spese del doppio grado di giudizio. Cosi' deciso
in Firenze il 17/11/2009 su relazione del Consigliere dott.
Pietro Mascagni. Il Consigliere est. Il Presidente.
*
avvocato, Associazione Diritti Utenti e
Consumatori
Dossier
diritti
|
|