Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
13 gennaio 2016
tutti gli speciali

Cassazione: la vittima può frequentare i luoghi frequentati dallo stalker
di avv. Demetrio Delfino*

Sono due le sentenze della Corte di Cassazione pubblicate negli ultimi due mesi del 2015 che ritengo di rilievo sottoporre al lettore.

La prima, è la numero 48332 del 07 dicembre 2015 è riguarda, in particolare, la configurabilità del delitto di cui all'articolo 612 bis c.p. Il delitto di stalking, venne introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 e fu oggetto di molteplici modifiche. Attualmente, anche in considerazione della sempre maggiore tutela che si sta dedicando ai diritti della persona nella sua totalità, stiamo assistendo ad un ampliamento, di fatto e ad opera della giurisprudenza, di non poche fattispecie delittuose.

Ritengo ciò particolarmente opportuno e lo ritengo poiché non bisogna mai dimenticarsi che le ipotesi di reato, astrattamente previste sono, appunto, fattispecie astratte che abbisognano di riscontri concreti per giustificare la loro applicazione; questi riscontri non sono solo il frutto di fatti che nella realtà si verificano ma, altresì, sono anche il frutto di interpretazioni che vengono operate sugli stessi fatti anche alla luce della coscienza sociale del tempo, dell'evoluzione dei costumi e, comunque, degli orientamenti politici e legislativi.

La sostanza del reato di stalking è contenuta nel primo comma dell'articolo 612 bis c.p. che così recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia e paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Sono previsti, nei commi successivi, degli aumenti di pena nonché, viene altresì regolata la procedibilità del reato in questione.

Posto che il lettore potrà ben leggere, vista anche la chiarezza della norma, il proseguo dell'articolo da qualsiasi codice penale, mi preme evidenziare che il principio espresso dalla sentenza in questione appare davvero in linea con quella giurisprudenza che, correttamente, mira sempre più a tutelare il diritto della vittima di muoversi liberamente nonché, quello di frequentare qualsiasi luogo compreso quello ordinariamente viene frequentato dallo stalker.

Ed infatti, la sentenza in questione prevede che, il reato di cui all'articolo 612 bis c.p. non è escluso dal fatto che la vittima frequenti gli stessi luoghi frequentati dallo stalker ivi compreso lo stesso bar gestito dall'autore del reato. Sostanzialmente il reato in questione deve ritenersi integrato quando ricorrono anche due soli episodi di molestia dal quale ne derivi, quale conseguenza, un solo elemento dei due previsti nella fattispecie astratta e cioè, o lo stato d'ansia o, in alternativa il fondato timore per la propria incolumità.

Su questo principio la Suprema Corte ha ritenuto di dovere confermare la responsabilità penale di un uomo per il reato di cui all'articolo 612 bis c.p. il quale, avendo inviato diversi messaggi minacciosi riteneva di andare esente da responsabilità poiché, la vittima, continuava a frequentare gli stessi posti frequentati dal ricorrente.

Il messaggio è davvero molto chiaro: la libertà di circolazione ai fini dell'integrazione del reato di stalking assume i contorni dell'inviolabilità, principio questo che non può non essere condiviso poiché, in difetto, verrebbe, comunque, a comprimersi quella sfera che coinvolge la quotidianità della vittima già compromessa dai comportamenti dello stalker.

continua

* Coordinatore della Commissione di proposta legislativa dell'Osservatorio


per approfondire...

Dossier guerra e pace

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale