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Privacy : dal Garante parere favorevole a registri protesi
mammarie
di
Tamara Gallera
Il
Garante Privacy ha espresso parere favorevole alla creazione,
da parte del Ministero della salute, di registri delle protesi
mammarie.
Il
Ministero aveva richiesto il parere del Garante in ordine
a uno schema di ordinanza di necessità e urgenza relativa
all'adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie
cosiddette P.I.P. Il provvedimento, in particolare, sancisce,
in capo alle strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche
e private, l'obbligo di redigere - entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione dell'ordinanza stessa - un elenco nominativo
delle pazienti sottopostesi a interventi di applicazione di
protesi mammarie P.I.P. (Poly Implants Prothese) nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di pubblicazione
del medesimo provvedimento. Il suddetto elenco deve restare,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nella esclusiva disponibilità
delle suddette strutture, a fini assistenziali e di sorveglianza
sanitaria.
L'articolo
1, comma 1, prevede inoltre, in capo alle stesse strutture
sanitarie, l'obbligo di notificare alla competente azienda
unità sanitaria locale - entro il suddetto termine di quindici
giorni – le informazioni relative alla data dell'intervento
di mammoplastica effettuato ovvero l'attestazione della mancata
effettuazione di tali trattamenti. Ai fini della notifica,
le strutture sanitarie dovranno avvalersi di un modulo reso
disponibile sul sito istituzionale del Ministero e redatto
secondo il modello previsto dall'Allegato 1 all'ordinanza,
da trasmettere – una volta che sia stato compilato – all'azienda
unità sanitaria locale competente. Resta peraltro ferma la
facoltà delle regioni di disporre, per l'individuazione delle
modalità di trasmissione all'autorità regionale competente
delle informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto
di protesi mammaria P.I.P. effettuato.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede inoltre che le aziende
ospedaliere, i policlinici universitari, gli IRCCS e gli ospedali
classificati notifichino, avvalendosi dell'Allegato 1, le
informazioni relative alla data dell'intervento di mammoplastica
effettuato, direttamente alla competente autorità regionale.
L'articolo 1, comma 3, sancisce in capo alle competenti autorità
reigonali l'obbligo di comunicare i dati raccolti al Ministero,
via PEC, presso la Direzione generale dei dispositivi medici,
"garantendo la tutela dell'anonimato dei dati rilevati e comunque
nel rispetto" di quanto previsto dal Codice ed avvalendosi
del modulo (riportato nell'Allegato 2) reso disponibile sul
sito istituzionale del Ministero. L'articolo 2 conferisce
al Comando Carabinieri per la tutela della salute la funzione
di effettuare "indagini e controlli" volti a "ricostruire
i passaggi amministrativi per l'acquisizione delle protesi
mammarie cosiddette P.I.P., nonché i percorsi sanitari che
hanno preceduto l'impianto delle medesime protesi", nell'ambito
delle strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private,
le quali, dal 1° gennaio 2001, abbiano effettuato interventi
di mammoplastica.
Il parere dell'Autorità per la protezione dei dati
personali è stato reso su di una versione dell'ordinanza
che teneva già conto delle indicazioni suggerite dall'Ufficio
del Garante nel corso di contatti informali con i competenti
Uffici del Ministero, volti a rendere sotto ogni profilo effettivo
il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati
rispetto ai trattamenti in questione.
Simili
registri esistono già in diversi paesi industrializzati.
 
Dossier
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