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14 gennaio 2011
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Privacy : dal Garante parere favorevole a registri protesi mammarie
di Tamara Gallera

Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole alla creazione, da parte del Ministero della salute, di registri delle protesi mammarie.

Il Ministero aveva richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di ordinanza di necessità e urgenza relativa all'adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P. Il provvedimento, in particolare, sancisce, in capo alle strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private, l'obbligo di redigere - entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa - un elenco nominativo delle pazienti sottopostesi a interventi di applicazione di protesi mammarie P.I.P. (Poly Implants Prothese) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di pubblicazione del medesimo provvedimento. Il suddetto elenco deve restare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nella esclusiva disponibilità delle suddette strutture, a fini assistenziali e di sorveglianza sanitaria.

L'articolo 1, comma 1, prevede inoltre, in capo alle stesse strutture sanitarie, l'obbligo di notificare alla competente azienda unità sanitaria locale - entro il suddetto termine di quindici giorni – le informazioni relative alla data dell'intervento di mammoplastica effettuato ovvero l'attestazione della mancata effettuazione di tali trattamenti. Ai fini della notifica, le strutture sanitarie dovranno avvalersi di un modulo reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero e redatto secondo il modello previsto dall'Allegato 1 all'ordinanza, da trasmettere – una volta che sia stato compilato – all'azienda unità sanitaria locale competente. Resta peraltro ferma la facoltà delle regioni di disporre, per l'individuazione delle modalità di trasmissione all'autorità regionale competente delle informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto di protesi mammaria P.I.P. effettuato.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede inoltre che le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli IRCCS e gli ospedali classificati notifichino, avvalendosi dell'Allegato 1, le informazioni relative alla data dell'intervento di mammoplastica effettuato, direttamente alla competente autorità regionale. L'articolo 1, comma 3, sancisce in capo alle competenti autorità reigonali l'obbligo di comunicare i dati raccolti al Ministero, via PEC, presso la Direzione generale dei dispositivi medici, "garantendo la tutela dell'anonimato dei dati rilevati e comunque nel rispetto" di quanto previsto dal Codice ed avvalendosi del modulo (riportato nell'Allegato 2) reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero. L'articolo 2 conferisce al Comando Carabinieri per la tutela della salute la funzione di effettuare "indagini e controlli" volti a "ricostruire i passaggi amministrativi per l'acquisizione delle protesi mammarie cosiddette P.I.P., nonché i percorsi sanitari che hanno preceduto l'impianto delle medesime protesi", nell'ambito delle strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private, le quali, dal 1° gennaio 2001, abbiano effettuato interventi di mammoplastica.

Il parere dell'Autorità per la protezione dei dati personali è stato reso su di una versione dell'ordinanza che teneva già conto delle indicazioni suggerite dall'Ufficio del Garante nel corso di contatti informali con i competenti Uffici del Ministero, volti a rendere sotto ogni profilo effettivo il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati rispetto ai trattamenti in questione.

Simili registri esistono già in diversi paesi industrializzati.


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