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Cass.
pen. Sez. feriale, Sent. 12-09-2011, n. 38515
CASSAZIONE
PENALE SEZ. FERIALE, SENT. 12.09.2011 DEP. 25.10.2011 N. 38515
Svolgimento
del processo
(OMISSIS)
E'
pacifico, i che ai sensi del disposto dell'art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato,
sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa
dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione
e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli
atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione,
magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass.,
Sez. un., 19 giugno 1996, De Francesco).
Esula,
infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una
diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva
al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità
la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa
valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata
(Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone) (da ultimo, Cass.,
Sez. 17 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vitella
ed altro).
Non
va del resto dimenticato che, nel momento del controllo della
motivazione, la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire
se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione
dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità
di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma
1, lett. e), non consente al giudice di legittimità, come
già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali
o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo
al giudizio di Cassazione il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati processuali (da ultimo, Cass.,
Sez. 5^, 14 maggio 2003, Pomposi), ed essendo piuttosto consentito
solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale
desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato.
In
una tale prospettiva, la decisione gravata sfugge a qualsivoglia
censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun
passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova
che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri
ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicchè le doglianze
del ricorrenti relative alla valutazione compiuta dai giudici
di merito riguardo all'esistenza dell'elemento soggettivo
non possono trovare accoglimento, perchè presupporrebbero
una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio,
qui non consentita.
(OMISSIS)
E' consolidato principio di questa Corte ritenere che la mancata
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello
può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la
sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2) (Sez. 5,
del 8 maggio 2008, n. 34643, P.G. e De Carlo e altri, Rv.
240995), mentre l'error in procedendo è rilevante ex art.
606 c.p.p., comma 1, lett. d), e configurabile soltanto quando
la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni
addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva,
cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una
decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività
della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati
dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter
inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento
del giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. 4, 14 marzo
2008, n. 23505, Di Dio, rv. 240839).
Tanto basta per rilevare la inammissibilità della richiesta,
che la corte ha ritenuto superflua in relazione alle acquisizioni,
ed alle considerazioni svolte sulle stesse, senza dire che
la perizia di per sè non è mezzo di prova e che è rimessa
alla discrezionalità del giudice di merito, quando abbia bisogno
di avvalersi di specifici accertamenti tecnici, nella specie
esclusi di per sè nella richiesta, non indirizzata alla verifica
di dati tecnici, quanto alla decisione sulla rilevanza penale
o meno dei comportamenti adottati dagli imputati.Venendo,
poi, alla asserita impossibilità df configurare il concorso
tra le truffe e la corruzione, non sono state apportati nei
ricorsi argomenti che contrastino I' esatto postulato, indicato
dal giudice distrettuale, sulla impossibilità di assorbimento
della corruzione nella truffa, secondo i principi del reato
complesso e del concorso di norme.
E'
stato affermato, infatti, dalla giurisprudenza di questa corte,
che è configurabile il concorso materiale tra il reato di
corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto
l'accordo corruttivo non può integrare l'induzione in errore
nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo,
ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell'ente
pubblico ed in particolare gli organi di controllo. (in termini
Sez. 1, Sentenza n. 10371 del 08/07/1995 Ud. (dep. 18/10/1995)
Rv. 202738).
La
Corte bene ha messo in evidenza tale punto scriminante, sottolineando
che la condotta truffaldina è stata realizzata ai danni dell'ufficio
pagatore dei compensi, mentre nella corruzione la volontà
delle parti convergeva sull'accordo corruttivo, che consentiva
l'innesco del meccanismo del delitto contro il patrimonio.Parimenti,
non ha fondamento la eccepita inconciliabilità del concorso
tra la corruzione e la associazione; vale ribadire, come peraltro
fatto dai giudici di merito, che anche nel caso di corruzione,
è ipotizzatane l'esistenza del vincolo associativo di cui
all'art. 416 c.p., tra corruttore e corrotto. Detto vincolo,
peraltro, sortisce l'effetto di rafforzare il "pactum sceleris",
nonchè la stessa struttura della organizzazione delinquenziale,
attraverso un più stretto ed ancor più compromettente collegamento
interpersonale. ( Sez. 2, Sentenza n. 6240 del 10/12/1999
Cc. (dep. 07/01/2000 ) e da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 10032
del 03/02/2010 Rv.215672 ).
(OMISSIS)
Nè può dolersi in questa sede il ricorrente della mancata
riapertura della istruttoria dibattimentale; si tratta di
una doglianza meramente ripetitiva di quella enunciata nel
grado di appello, rispetto alla quale la corte ha dato una
adeguata risposta. Rammentato che il giudizio si era svolto
con il rito abbreviato, la corte ha posto l'accento sulla
non "necessarietà" dell'indagine sollecitata e tale enunciazione
di esistenza di un quadro probatorio definito e non abbisognevole
di integrazione è, in quanto frutto di una adeguata valutazione
di merito, del tutto insindacabile nel giudizio di legittimità.In
conclusione, i ricorsi sono da dichiarare inammissibili e
i ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro milite ciascuno a favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno
a favore della cassa delle ammende.
 
Commento
alla sentenza
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