|
Cassazione
: arresti domiciliari e salute
di
Annalisa Gasparre*
Arresti
domiciliari e salute.
Cass. pen. V sezione, sent. n. 132/2012
Con
la sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronunciava
sul ricorso presentato dal difensore dell’indagato – ristretto
in custodia cautelare in carcere – avverso l’ordinanza del
GIP di Caltanissetta che aveva negato la sostituzione della
misura con quella degli arresti domiciliari per motivi di
salute.
In particolare, si censurava che non era stato nominato un
perito (medico) che valutasse le condizioni di salute del
richiedente, come la giurisprudenza già aveva chiarito nei
casi di revoca o sostituzione della misura per motivi di salute
ai sensi dell’art. 275 co. 4 bis c.p.p. affermando che il
giudice cautelare deve nominare un terzo esperto “anziché
limitarsi a chiedere un parer al medico del carcere”.
I Supremi Giudici disponevano dunque il rinvio per nuovo esame,
da compiersi alla luce del principio di diritto già indicato
dalle Sezioni Unite (sent. 3/99) e richiamato con la pronuncia
in esame, secondo cui, “in tema di misure coercitive, ove
il giudice non ritenga di accogliere sulla base degli atti,
la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare
in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute
incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da
non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre
gli accertamenti medici del caso, nominando un perito”.
Al
giudice è inoltre “inibito respingere la domanda solo perché,
in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento
che essere successivo all’accertamento peritale che offre
il parametro di comparazione”.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza
|