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06 febbraio 2012
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Cassazione : arresti domiciliari e salute
di Annalisa Gasparre*

Arresti domiciliari e salute.

Cass. pen. V sezione, sent. n. 132/2012

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronunciava sul ricorso presentato dal difensore dell’indagato – ristretto in custodia cautelare in carcere – avverso l’ordinanza del GIP di Caltanissetta che aveva negato la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute.

In particolare, si censurava che non era stato nominato un perito (medico) che valutasse le condizioni di salute del richiedente, come la giurisprudenza già aveva chiarito nei casi di revoca o sostituzione della misura per motivi di salute ai sensi dell’art. 275 co. 4 bis c.p.p. affermando che il giudice cautelare deve nominare un terzo esperto “anziché limitarsi a chiedere un parer al medico del carcere”.

I Supremi Giudici disponevano dunque il rinvio per nuovo esame, da compiersi alla luce del principio di diritto già indicato dalle Sezioni Unite (sent. 3/99) e richiamato con la pronuncia in esame, secondo cui, “in tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito”.

Al giudice è inoltre “inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all’accertamento peritale che offre il parametro di comparazione”.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


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La sentenza

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