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Cassazione
: violenza sessuale , alcool e droghe e credibilita' della
vittima
di
Annalisa Gasparre*
Valutare
in modo approfondito e rigoroso la credibilità della vittima
di violenza sessuale che ha volontariamente fatto abuso di
alcool e stupefacenti.
Nota a sentenza Cass. pen. sez. III, sent. n. 42393 dep. 17
novembre 2011
I giudici di merito avevano considerata attendibile la vittima
e condannato S.A. colpevole dei reati di violenza sessuale
di gruppo per avere “unitamente ad E. T. e ad una terza
persona, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica
e psichica di B. S. che aveva assunto insieme a loro cocaina
e sostanze alcoliche, costretto la stessa a subire atti sessuali
consistenti nel toccamento ripetuto delle parti intime”,
nonché di violenza sessuale “per avere, con minaccia ed
approfittando dello stato di inferiorità psico-fisica della
B., costretto la stessa a subire un rapporto sessuale orale
e la penetrazione vaginale”.
Ma la Cassazione accoglie la tesi difensiva circa la necessità
di valutare e motivare lo stato psichico della vittima alterato
da alcool e sostanze stupefacenti che aveva assunto insieme
all’imputato, annullando la sentenza di condanna e rinviando
ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo esame.
Questa la censura della Suprema Corte: “la particolare
condizione psichica e percettiva della donna a causa del pesante
uso da parte di tutti i partecipanti di sostanze stupefacenti
ed alcoliche abbia potuto provocare percezioni e ricordi,
per così dire, distorti o esagerati o comunque non conformi
alla realtà dei fatti”; per questo motivo, lungi dal ritenere
assolutamente infondata le sue dichiarazioni, i giudici del
merito “avrebbero dovuto sottoporre il suo racconto ad
una attenta ed approfondita verifica, tale da permettere di
escludere che la stessa si trovasse in una condizione psichica
alterata e distorta ed e il suo narrato fosse frutto di allucinazioni
o visioni determinate dalle dette sostanze”.
Carenza
di motivazione, poi, ha riscontrato la Cassazione perché il
tessuto motivazionale della sentenza impugnata era apodittico
“perché in sostanza si limita ad una acritica ripetizione
del racconto della B. ed inoltre, senza effettuare alcun effettivo
esame della attendibilità intrinseca di questo racconto accusatorio,
fa assurgere senz’altro alcune circostanze ad elementi di
riscontro oggettivo senza spiegante adeguatamente le ragioni”.
Non considera, in particolare, il giudice del merito, alcuna
ipotesi alternativa né si sofferma su una effettiva analisi
della attendibilità intrinseca del portato delle dichiarazioni
della donna. Inoltre, poiché fu accertato che i rapporti all’inizio
furono consensuali, i giudici di merito non avevano vagliato
il momento a partire dal quale la vittima avrebbe revocato
il consenso e con quali modalità, nonché – rispetto a questo
– la consapevolezza dell’imputato.
Di
qui, la fondatezza della censura mossa dall’imputato relativa
alla sua inconsapevolezza della revoca del consenso all’atto
sessuale che aveva determinato un accertamento solo presuntivo
della sua colpevolezza.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza
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