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03 gennaio 2012
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Corte UE : non rinviare richiedenti asilo in stato UE ove rischino trattamenti inumani
di Gabriella Mira Marq

Il diritto dell’Unione non ammette una presunzione assoluta secondo la quale gli Stati membri rispettano i diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Lo afferma una sentenza di dicembre scorso della Corte Europea di Giustizia.

La Corte dicorda che una politica comune nel settore dell’asilo costituisce un elemento fondamentale dell’obiettivo dell’Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell’Unione. Il regolamento «Dublino II» enuncia i criteri che consentono di determinare lo Stato membro competente a conoscere di una domanda di asilo presentata nell’Unione - in linea di principio, è competente un unico Stato membro. Se un cittadino di un paese terzo chiede asilo in uno Stato membro diverso da quello che risulta competente ai sensi del regolamento, quest’ultimo prevede una procedura di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente.

La Corte ha esaminato - nella fattispecie - due casi. Il primo riguardava un cittadino afgano giunto nel Regno Unito transitando per la Grecia, ove era stato oggetto di una misura di arresto nel 2008. Le autorità greche lo hanno liberato quattro giorni dopo, ingiungendogli di lasciare il territorio greco entro il termine di 30 giorni. L'uomo non ha presentato domanda di asilo. Nella sua versione dei fatti, mentre cercava di lasciare la Grecia, è stato arrestato dalla polizia e respinto in Turchia, dove è stato detenuto, per due mesi, in condizioni penose. Sarebbe evaso dal suo luogo di detenzione in Turchia e sarebbe poi giunto nel Regno Unito nel gennaio del 2009, presentandovi domanda di asilo. A luglio è stato informato che sarebbe stato trasferito in Grecia nel mese di agosto, in applicazione del regolamento «Dublino II». Egli ha allora proposto ricorso contro tale decisione con l’argomento che un suo rinvio in Grecia rischiava di ledere i suoi diritti fondamentali. Il giudice nazionale segnala, infatti, che in Grecia le procedure di asilo presenterebbero gravi carenze, i casi di concessione di asilo sarebbero ivi estremamente rari, i mezzi di ricorso giurisdizionale insufficienti e di difficile accesso e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo inadeguate.

L'altro caso concerneva cinque persone, senza legami reciproci, originarie dell’Afghanistan, dell’Iran e dell’Algeria transitate per il territorio greco dove erano state arrestate per ingresso illegale, senza chiedere asilo. Recatisi in Irlanda, vi hanno chiesto asilo, richiedendo di non essere respinta in Grecia, affermando che in tale paese le procedure e le condizioni per i richiedenti asilo sono inadeguate.

In tale contesto, la Court of Appeal of England and Wales (Regno Unito), da un lato, e la High Court (Irlanda), dall’altro, hanno chiesto alla Corte di giustizia se, tenuto conto della saturazione del sistema di asilo greco e dei suoi effetti sul trattamento riservato ai richiedenti e sull’esame delle loro domande, le autorità di uno Stato membro tenute ad effettuare il trasferimento dei richiedenti asilo verso la Grecia (Stato responsabile dell’esame della domanda di asilo conformemente al regolamento) debbano prima controllare se tale Stato rispetti effettivamente i diritti fondamentali. I tribunali gallese e irlandese hanno pure chiesto alla Corte UE se, qualora tale Stato non rispetti i diritti fondamentali, dette autorità siano tenute ad accettare la competenza ad esaminare esse medesime la domanda.

Sono intervenuti nel procedimento dinanzi alla Corte tredici Stati membri, la Confederazione svizzera, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Amnesty International e l’AIRE Centre. La Corte ha rilevato che una minima violazione delle norme che disciplinano il diritto di asilo non è sufficiente per impedire il trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro di regola competente, perché ciò svuoterebbe del loro contenuto gli obblighi degli Stati nel sistema europeo comune di asilo e comprometterebbe l’obiettivo di designare rapidamente lo Stato membro competente. Tuttavia, i giudici europei hanno affermato che il diritto dell’Unione osta a una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che il regolamento designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell’Unione europea.

Gli Stati membri, infatti, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro designato come competente quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la Corte, gli Stati membri dispongono di vari strumenti adeguati per valutare il rispetto dei diritti fondamentali (ad es i rapporti delle organizzazioni non governative internazionali o dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e desumerne i rischi realmente corsi da un richiedente asilo nel caso in cui venga trasferito verso lo Stato competente.

I giudici europei hanno inoltre osservato che, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, lo Stato membro che deve trasferire il richiedente verso lo Stato competente ai sensi del regolamento, e che si trovi nell’impossibilità di provvedere in tal senso, deve esaminare gli altri criteri enunciati dal regolamento, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente all’esame della domanda di asilo. Al riguardo esso deve badare a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All’occorrenza, detto Stato è tenuto ad esaminare esso stesso la domanda.


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