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Cassazione
: inammissibile ricorso che rivisiti risultanze processuali
di
Annalisa Gasparre*
INAMMISSIBILE
IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 606 C. 1 LETT. E) CHE SOTTO
MENTITE SPOGLIE INTRODUCE UNA RIVISITAZIONE DELLE RISULTANZE
PROCESSUALI
Cass.
pen. Sez. feriale n. 38515 del 12.09.2011 dep. 25.10.2011
Chiamata
a pronunciarsi sul ricorso proposto dai numerosi imputati
riconosciuti colpevoli - dalla Corte d'Appello di Milano -
dei reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa
(in senso conforme alla condanna pronunciata dal GUP di Milano
nel gennaio 2010), i giudici della Suprema Corte di Cassazione
si trovano a giudicare preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione
proposta.
La vicenda da cui originava il procedimento consisteva sostanzialmente
in una truffa ai danni dello Stato, organizzata in un sodalizio
criminale, che si estrinsecava in una serie di inutili e ripetitive
consulenze contabili per conto (e su incarico) della Procura
della Repubblica di (Omissis), tali da configurare la sussistenza
della volontà di attuazione di un programma criminoso e la
permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti.
Al
di là della vicenda di merito, quello su cui si sofferma giustamente
la Corte è l'inammissibilità dei ricorsi proposti. Gli imputati
contestavano alla motivazione un vizio logico in punto elemento
soggettivo, ritenendola non esaustiva quanto alla sussistenza
del dolo.
Nell'evidenziare
l'asserito vizio, introducevano - o meglio, riproponevano
- elementi di fatto e considerazioni già esaminate dal giudice
di merito. Invero, sotto le mentite spoglie della violazione
di legge e della manifesta illogicità e mancanza di adeguata
spiegazione, ad avviso della Corte, i ricorrenti proponevano
una "rivisitazione riduttiva - e a loro favore - della vicenda",
non consentita in sede di legittimità.
Per questo motivo, la Cassazione arrestava tale tentativo
ribadendo la sua costante posizione, per cui non compete al
giudice di legittimità una diversa lettura degli elementi
posti a fondamento della decisione di merito, sicché non integra
vizio di legittimità denunziabile ex art. 606 c. 1 lett. e)
c.p.p. la mera prospettazione di una differente valutazione
delle risultanze processuali, con la conseguente dichiarazione
di inammissibilità dei ricorsi.
Nella
sentenza qui commentata, la Corte aggiunge che il controllo
della motivazione della sentenza impugnata - che le è demandato
- non attiene alla verifica che la soluzione di merito adottata
sia la "migliore" ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi
a verificare che la motivazione sia compatibile con il senso
comune, in una parola, che sia "logica", cioè priva di contraddizioni,
di elementi di prova non coordinati rispetto ad altri.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza
Cassazione può valutare motivazione ma non sconfinare nel
merito
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