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Sentenza
Cassazione penale Sez. VI, 24 novembre 2011 n. 43646
Fatto e diritto
1.
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 12/10/2009, confermava
la decisione 8/11/2007 del Tribunale di Padova, che, per quanto
qui interessa, aveva dichiarato K..S. , cittadina nigeriana,
colpevole di concorso nel delitto di cui all'art. 348 cod.
pen. e l'aveva condannata, previa concessione delle circostanze
attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento
dei danni in favore della costituita parte civile. L'addebito
specifico mosso all'imputata è di avere fatto sottoporre,
la sera del (omissis), il proprio figlio E.F.O. , nato (omissis)
precedente, a intervento di circoncisione da parte di soggetto
non abilitato all'esercizio della professione medica, con
la conseguenza che il neonato, poche ore dopo l'intervento
subito, aveva avuto una imponente emorragia, che ne aveva
imposto il ricovero d'urgenza in ospedale per gli interventi
terapeutici del caso.
Il
Giudice distrettuale riteneva che l'intervento di circoncisione
andava qualificato come atto medico, sia "in ragione della
materialità dell'atto" che, interferendo sull'integrità fisica,
non può prescindere dall'attenta valutazione delle condizioni
del soggetto che lo subisce, sia in considerazione del fatto
che "richiede capacità tecniche e conoscenze di medicina tali
da dovere essere riservato solo ai soggetti abilitati alla
professione medica". Sottolineava, inoltre, alla luce di quanto
emerso dalla espletata istruttoria, che l'imputata aveva deciso
di sottoporre il figlio di poche settimane alla circoncisione
"per motivi culturali - religiosi", anche se tale pratica
non costituiva "un rito della fede religiosa professata, bensì
una condotta in uso nella comunità di appartenenza" (di fede
cattolica), con l'effetto che la scelta operata doveva essere
apprezzata come una mera "manifestazione della cultura assunta
dall'imputata" e non era, quindi, invocabile la scriminante
dell'esercizio del diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa. L'errore-ignoranza
dell'imputata circa la natura di atto medico dell'intervento
di circoncisione, in quanto incidente sul precetto penale,
era privo di rilevanza, ai sensi dell'art. 5 cod. pen.. Precisava,
infine, che la sofferenza provocata al neonato dall'intervento
e dalle successive complicazioni integrava il "danno morale",
al cui risarcimento l'imputata era tenuta.
2.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,
l'imputata, deducendo:
1) erronea applicazione della legge penale, con riferimento
all'art. 348 cod. pen., e vizio di motivazione circa l'individuazione
della nozione di "atto medico", nella quale non può essere
ricondotta la circoncisione rituale, non avendo la stessa
finalità terapeutiche, non essendo finalizzata alla cura della
salute psico-fisica del soggetto ed essendo caratterizzata,
specie se eseguita su neonato, da una estrema semplicità;
2) violazione dell'art. 55 cod. pen. in relazione agli artt.
51 cod. pen., 19 e 30 Cost., non essendosi considerato che
era difettata in lei la consapevolezza di sottoporre il proprio
figlio ad un intervento di competenza medica, essendo incorsa,
per eccesso di colpa, in errore circa i limiti entro cui le
era consentita, in aderenza alla propria tradizione culturale,
la pratica della circoncisione;
3)
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del
nesso causale tra l'ipotizzato reato di cui all'art. 348 cod.
pen. e il danno morale lamentato dalla parte civile.
3.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Vengono in rilievo,
nel caso in esame, delicati aspetti giuridici connessi alla
pratica, nella società occidentale e, in particolare, nel
nostro Paese, della circoncisione c.d. rituale e, quindi,
non terapeutica da parte di soggetti di diversa etnia, che,
per tradizione culturale o religiosa, sono ad essa favorevoli.
La questione centrale attiene al profilo medico insito nella
circoncisione eseguita per motivi rituali. Questa è solitamente
percepita da un medico occidentale come una mutilazione genitale
per il bambino e una palese violazione del fondamentale comandamento
che deve ispirare l'attività del sanitario: primum non nocere.
In sostanza, si tratterebbe comunque di un atto medico, perché,
pur in assenza di finalità terapeutica, interferisce sull'integrità
fisica della persona, presuppone un attento esame delle condizioni
della medesima prima di essere eseguito, richiede l'osservanza
di determinate tecniche e di opportune precauzioni, impone
il monitoraggio del decorso post-operatorio per prevenire
eventuali complicazioni.
Tale percezione, però, non è, di per sé, decisiva per la soluzione
della questione sottoposta all'attenzione di questa Corte,
in quanto non tiene conto della complessa problematica connessa
alle ragioni e al forte carico simbolico che connotano la
pratica della circoncisione rituale in determinati contesti.
Non può essere sottaciuto, infatti, il significato che tale
pratica assume da parte di aderenti ad una determinata fede
religiosa, che è propria di due tra le religioni monoteiste,
l'ebraismo e l'islamismo. Quanto al primo, in particolare,
che si richiama solo esemplificativamente, il riferimento
nella Bibbia alla circoncisione come patto di sangue, come
alleanza tra Dio e il popolo ebraico è ripetuto a partire
dalla Genesi; la pratica di tale rito nell'osservanza di rigide
regole rappresenta, considerate le profonde radici della civiltà
ebraica in occidente, una forte sfida culturale sia per l'imponenza
(sotto il profilo numerico) del fenomeno che per le tematiche
in esso coinvolte.
L'intreccio tra circoncisione e identità ebraica è reale e
non può essere ignorato, come non possono essere ignorati
i limiti medici e legali che attengono al nucleo più profondo
del nostro ordinamento, che appresta particolare tutela al
rispetto dei diritti individuali e alla salute psico-fisica
di ogni membro appartenente alla società. È necessario, quindi,
verificare se è possibile conciliare - ed entro quali limiti
- allo stato della legislazione vigente, tali opposte esigenze:
da un lato, la volontà di determinate minoranze che vivono
in Italia di rivendicare l'appartenenza alla propria etnia
e l'osservanza delle proprie tradizioni; dall'altro, il rispetto
delle nostre regole. Legge, religione, tradizione culturale
e medicina vengono a confronto.
Una società multietnica, che accetta più o meno consapevolmente
il multiculturalismo, non può ignorare una certa dose di relativismo
culturale, che consenta di guardare ad altre civiltà senza
giudicarle secondo i propri parametri. Ne consegue che l'approccio
alla delicata questione in esame, per le implicazioni di carattere
etico e giuridico che vengono in rilievo, deve essere guidato
da una prudente e illuminata interpretazione delle norme di
riferimento, senza sottovalutare la peculiare posizione del
soggetto coinvolto nell'atto rituale incriminato.
3.1. Osserva la Corte che sul tema della circoncisione rituale
non esiste in Italia una espressa normativa di legge, che
specifichi il soggetto che può praticarla e il luogo in cui
può essere praticata. Richiamando ancora l'esempio di cui
al punto che precede, la circoncisione rituale dell'ebraismo
è una cerimonia religiosa (brit milah: patto del taglio) con
cui si da il benvenuto ai neonati maschi nella comunità, è
effettuata, solitamente in casa o in altro luogo privato,
dal mohel all'ottavo giorno dalla nascita del bambino; il
padre del neonato, avendo l'obbligo biblico di eseguire la
circoncisione e non avendo la formazione medica necessaria,
affida tale compito al mohel, che di solito è un medico o
comunque una persona specializzata nella pratica della circoncisione
e dei relativi rituali.
La
legge 8/3/1989 n. 101, dando attuazione all'Intesa stipulata
il 27/2/1987, contiene norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
Tale normativa contiene un implicito riconoscimento della
conformità della pratica circoncisoria ebraica ai principi
dell'ordinamento giuridico italiano, come si evince indirettamente
dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 25, in forza
dei quali è garantito "il diritto di professare e praticare
liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma...e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti", con
la precisazione che l'attività di religione e di culto si
svolge liberamente in conformità dello Statuto dell'ebraismo
italiano, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato, delle
Regioni e degli altri Enti territoriali. La circoncisione
rituale praticata dagli ebrei su neonato deve, pertanto, ritenersi
non in contrasto con il nostro ordinamento e ha una preminente
valenza religiosa che sovrasta quella medica, con l'effetto
che giammai il mohel potrebbe incorrere nel reato di esercizio
abusivo della professione medica e la sua condotta, che oggettivamente
integra il reato di lesione personale, è scriminata, se non
determina una apprezzabile lesione permanente e non mostra
segni di negligenza, imprudenza o imperizia.
La scelta fatta dal legislatore del 1989 con la legge innanzi
richiamata è, peraltro, in linea con diritti presidiati dalla
Carta Costituzionale. Il riferimento è all'art. 19 Cost.,
che riconosce il diritto alla libertà di religione, purché
non vengano compiute pratiche contrarie al buon costume, ipotesi
questa da escludere per la circoncisione, che non può certo
considerarsi una pratica contraria ai principi etici o alla
morale sociale e non pregiudica la sfera dell'intimità e della
decenza sessuale della persona. Non superfluo, inoltre, è
il riferimento all'art. 30 Cost., che riconosce il diritto-dovere
dei genitori di educare i figli e ovviamente l'educazione
religiosa rientra in tale parametro costituzionale. Quanto
al delitto di lesione personale, astrattamente ipotizzabile,
la causa di giustificazione a favore del mohel trova titolo
nel consenso dell'avente diritto (art. 50 cod. pen.), prestato
validamente ed efficacemente dai genitori del neonato, per
il compimento di un atto che rientra tra quelli consentiti
di disposizione del proprio corpo (art. 5 cod. civ.), in quanto
non determina una menomazione irreversibile con indebolimento
permanente e non modifica sostanzialmente il modo d'essere
dell'individuo sotto il profilo dell'integrità funzionale
o sotto quello della capacità di vita di relazione.
3.2.
Non può omettersi di considerare, però, che il significato
della circoncisione non terapeutica è spesso riconducibile
a motivazioni che esulano da esigenze religiose e identitarie
e affondano le loro radici soltanto in tradizioni culturali
ed etniche, assolutamente estranee alla cultura occidentale
e non sempre compatibili, sul piano operativo, con la nostra
legislazione. Non può essere ignorato, infatti, che in molti
casi l'esecuzione dell'intervento cruento, a differenza di
quanto accade nel mondo ebraico, è affidata a persona non
qualificata, non dotata cioè di adeguata e riconosciuta competenza,
che vi procede in modo empirico e senza alcuna concreta garanzia
circa la sua corretta effettuazione, lo scrupoloso rispetto
dell'igiene e dell'asepsi, la continuità dell'assistenza anche
dopo l'intervento, con conseguente intuibile pericolo per
la salute del bambino, alla quale invece il nostro ordinamento
impone di dare maggior peso rispetto ai contingenti fattori
culturali ed etnici che ispirano, in certi contesti sociali,
la pratica di cui si discute.
Tanto
è riscontrabile nella vicenda che vede coinvolta la nigeriana
K..S. Costei, pacificamente di fede cattolica, decise di fare
sottoporre il proprio figlio di appena un mese a circoncisione,
adeguandosi ad una pratica in uso presso la comunità di appartenenza
e notoriamente estranea al rito della religione cattolica;
in sostanza, la scelta operata dalla predetta va letta come
espressione della cultura dalla medesima interiorizzata nell'ambito
della comunità di provenienza e nulla ha da condividere con
la circoncisione rituale di matrice religiosa praticata dagli
ebrei, sicché non è invocabile, nella specie, l'esercizio
del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.
L'imputata affidò il compito di eseguire l'intervento circoncisorio
ad una non meglio identificata donna nigeriana, certamente
priva, per ammissione implicita della stessa imputata, di
qualsiasi professionalità adeguata al caso, se vero che il
bambino, subito dopo l'intervento, evidenziò "un'emorragia
cospicua e irrefrenabile con necessità di ospedalizzazione
e trattamento terapeutico complesso", per superare la fase
di criticità che aveva addirittura posto in pericolo la sua
vita.
Nella
descritta situazione, non si può prescindere dalla considerazione
che il diritto, necessariamente tributario della scienza medica,
non può sottovalutare la delicatezza dell'intervento di circoncisione,
che, per quanto semplice, interferisce comunque sulla integrità
fisica della persona, comporta una manipolazione del corpo
umano potenzialmente rischiosa per la salute e oggettivamente,
pur in assenza di preventive finalità terapeutiche, è sostanzialmente
un atto di natura medica (trattasi di vero e proprio intervento
chirurgico), che non può essere affidato al libero esercizio
di una qualsiasi persona, ma deve essere eseguito, di norma,
da un medico, che è soggetto professionalmente attrezzato
per assolvere tale compito. Né, nella situazione in esame,
che attiene - come si è precisato - alla circoncisione motivata
da tradizioni etniche, soccorre, a differenza di quanto previsto
per il rito religioso ebraico, una qualche previsione legislativa
del nostro ordinamento, che legittimi una tale pratica, sganciata
da ogni regola; nel caso specifico, quindi, non può che operare
la "riserva professionale", finalizzata a garantire la qualificazione
e la specifica competenza della persona che deve procedere
all'intervento.
Assume, pertanto, concretezza, almeno in astratto, il precetto
di cui all'art. 348 cod. pen., la cui violazione è contestata
all'imputata in termini di concorso. Si è in presenza, sotto
il profilo della materialità, di un reato, per così dire,
culturalmente orientato, quello che gli americani definiscono
cultural offence. Nel reato culturalmente orientato non viene
in rilievo il conflitto interno dell'agente, vale a dire l'avvertito
disvalore della sua azione rispetto alle regole della sua
formazione culturale, bensì il conflitto esterno, che si realizza
quando la persona, avendo recepito nella sua formazione le
norme della cultura e della tradizione di un determinato gruppo
etnico, migra in un'altra realtà territoriale, dove quelle
norme non sono presenti. Il reato commesso in condizione di
conflitto esterno è espressione della fedeltà dell'agente
alle norme di condotta del proprio gruppo, ai valori che ha
interiorizzato sin dai primi anni della propria vita. Ciò
posto, devesi escludere, tuttavia, alla luce di quanto emerge
dalle due sentenze di merito, la sussistenza dell'elemento
soggettivo del reato contestato all'imputata.
Il reato di cui all'art. 348 cod. pen. è punito a titolo di
dolo, consistente nella coscienza e volontà di concorrere
nel compimento di un atto di abusivo esercizio della professione
medica. La citata norma è una norma penale in bianco, integrata
da altre norme che disciplinano la professione protetta e
che penetrano nella struttura della prima, formando con questa
un tutt'uno. Si tratta di cogliere, alla luce delle circostanze
di fatto accertate dai giudici di merito, il processo di formazione
della volontà dell'imputata, i suoi eventuali condizionamenti,
la consapevolezza o meno in lei, nel decidere di fare circoncidere
il proprio bambino, di sottoporre lo stesso ad un intervento
di chirurgia minore, che, secondo la nostra legislazione,
è normalmente di competenza medica. Tale aspetto non è adeguatamente
approfondito dalla sentenza impugnata, che si limita ad affermare
l'irrilevanza dell'eventuale "errore/ignoranza" incidente
sul precetto penale; e tale deve ritenersi, secondo la stessa
sentenza, "l'errore/ignoranza" che riguarda "la natura di
atto medico dell'intervento di circoncisione".
La sentenza in verifica, in sostanza, omette di valutare la
posizione dell'imputata alla luce dell'art. 5 cod. pen., nel
nuovo testo risultante a seguito della sentenza additiva n.
364/1988 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente
illegittima detta norma “nella parte in cui esclude dall'inescusabilità
dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile”.
La rilevanza dell’ignorantia legis scusabile implica che il
giudizio di rimproverabilità del soggetto agente deve necessariamente
estendersi alla valutazione del processo formativo della sua
volontà, per stabilire se il medesimo soggetto, al momento
dell'azione posta in essere, si sia o no reso conto dell'illiceità
della sua condotta e del valore tutelato dalla norma violata.
Tale principio opera anche con riferimento alla norma extrapenale
che va ad incorporarsi nella fattispecie penale, in quanto
la prima diventa anch'essa penale ai fini della disciplina
dell'ignorantia legis, con l'effetto che l'errore - se scusabile
- deve essere apprezzato come fattore di esclusione della
colpevolezza, e ciò proprio in forza del disposto dell'art.
5 cod. pen., nel testo risultante dall'intervento del Giudice
delle leggi, ed a superamento della previsione di cui all'art.
47, comma terzo, cod. pen., che attiene più propriamente all'errore
sulla norma extrapenale priva di funzione integratrice di
quella penale. L'individuazione dei parametri di valutazione
del principio della scusabilità dell'ignorantia legis inevitabile,
in difetto di una specifica indicazione del richiamato art.
5 cod. pen., non può che essere rimessa all'interprete, che
deve fare leva, tenendo presenti le indicazioni fornite dalla
Corte Costituzionale, su considerazioni sistematiche e funzionali
più generali.
Il criterio di detta individuazione, per essere affidabile,
non può che emergere dal raffronto tra dati oggettivi, che
possono avere determinato nell'agente l’ignorantia legis circa
l'illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi attinenti
alle conoscenze e alle capacità dell'agente, che avrebbero
potuto consentire al medesimo di non incorrere dell’error
iuris. È certamente dato oggettivo incontestabile il difettoso
raccordo che si determina tra una persona di etnia africana,
che, migrata in Italia, non è risultata essere ancora integrata
nel relativo tessuto sociale, e l'ordinamento giuridico del
nostro Paese; non può tale situazione risolversi semplicisticamente
a danno della prima, che, in quanto portatrice di un bagaglio
culturale estraneo alla civiltà occidentale, viene a trovarsi
in una oggettiva condizione di difficoltà nel recepire, con
immediatezza, valori e divieti a lei ignoti.
Quanto all'aspetto soggettivo, non possono essere ignorati,
anche alla luce della testimonianza del sacerdote D.J.B. ,
il basso grado di cultura dell'imputata e il forte condizionamento
derivatole dal mancato avvertimento di un conflitto interno,
circostanze queste che sfumano molto il dovere di diligenza
dell'imputata finalizzato alla conoscenza degli ambiti di
liceità consentiti nel diverso contesto territoriale in cui
era venuta a trovarsi. Sussistono pertanto, nel caso concreto,
gli estremi dell'errar iuris scusabile e la conferma indiretta
di ciò si coglie nel comportamento post - delictum dell'imputata,
che, resasi conto che il figlio necessitava di assistenza
medica, non esitò a ricoverarlo in ospedale e a riferire ai
sanitari, senza alcuna reticenza e con molta naturalezza,
quanto era accaduto.
4.
Le argomentazioni sin qui svolte, che hanno carattere assorbente
rispetto a ogni altra doglianza articolata in ricorso, impongono
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché
il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
non costituisce reato.
 
Commento
alla sentenza
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