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Thyssen
Krupp : una analisi della sentenza
di
Demetrio Delfino*
La
seconda Corte di Assise di Torino con sentenza del 15 Aprile-14
Novembre 2011 n 31095 ha, come è noto, riconosciuto la responsabilità
penale per omicidio volontario con dolo eventuale dell'amministratore
delegato e membro del comitato esecutivo della ThyssenKrupp
acciai speciali Terni s.p.a. con sede in Terni con delega
per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli
affari generali e legali, Espenhahn Herald per i fatti commessi
in Torino nel Dicembre 2007.
E'
altresì noto che ci si riferisce a fatti gravissimi conseguenti
all'incendio divampato nella sede della ThyssenKrupp di Torino
dalla quale è derivata la morte e la lesione dei lavoratori
presenti sulla linea di "ricottura e decapaggio" (Cold Annealing
and Picking line) denominata Apl5.
I
capi di imputazione che hanno portato alla condanna di Espenhahn
sono molto articolati e complessi, peraltro non è mia intenzione
riportarli passivamente poiché, tra l'altro, sarebbe necessario
occupare diverse pagine solo per descriverli e commentarli.
E' invece mia premura cercare di fare comprendere in che cosa,
effettivamente, consista "il nuovo" di questa sentenza se,
di nuovo, si può parlare.
Comincerei
dalla massima indicando, per opportuna fedeltà alla stessa,
gli articoli di riferimento (c.p. articoli 61, comma 3, 437
e 575): "Il datore di lavoro che omette di installare necessari
sistemi antincendio, nel caso di morte dei dipendenti risponde
di omicidio volontario con dolo eventuale, e ciò nell'ipotesi
in cui egli, consapevole dell'alta probabilità dell'evento
lesivo, accetti tale risultato a seguito di una vera e propria
deliberazione con la quale abbia subordinato consapevolmente
un determinato bene a un altro". (Nel caso di specie
e stato provato che l'amministratore delegato aveva deciso
di non istallare un sistema automatico di rilevazione e spegnimento
incendi, perché l'azienda aveva deciso di chiudere a breve
lo stabilimento ove si verificò l'incendio).
In realtà, a me pare che la sentenza in parola, non possa
essere definita innovativa per ciò che concerne l'aspetto
di "condanna esemplare" e dico questo poiché ciò che è particolare
non è tanto la condanna ma, bensì, le caratteristiche del
fatto attribuito all'Espenhahn. La chiave di volta sta nella
differenza tra colpa cosciente, che avrebbe comportato una
condanna senz'altro più lieve, e dolo eventuale e cioè quello
stato psicologico che avrebbe caratterizzato la condotta del
condannato.
Sempre per dovere di fedeltà alla descrivenda sentenza, ritengo
opportuno riportare, per intero, uno stralcio della stessa
nella quale la seconda Corte d'Assise di Torino ricorda una
attenta giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale
descrive le caratteristiche del dolo indiretto o eventuale……….2.
"la giurisprudenza di legittimità individua il fondamento
del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione,
da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa di
elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio
allo scopo seguito in via primaria. Il soggetto pone in essere
un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento,
che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto,
ma appare probabile. In altri termini l'agente, pur non avendo
avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito
anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso
non può non considerasi riferibile alla determinazione volitiva
(Sez. Un. 12/10/1993, n 784; Sez. Un. 15/12/1992; Sez. Un.
12/10/1993, n. 748; Sez. Un. 14/02/1996, n 3571; Sez.I, 12/11/1997,
n 6358; Sez. I, 11/02/1998, n 8052; Sez.I 20/11/1998, n 13544;
Sez. V, 17/01/2005, n 6168; Sez. Vi, 26/10/2006, n 1367; Sez.I,
24/05/2007, n 27620; Sez. I, 29/1/2008, n 12954). Si versa
invece nella colpa definita "cosciente", aggravata dall'avere
agito nonostante la previsione dell'evento ( art. 61 n 3 c.p.),
qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante
la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità
di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che
quel risultato si verifichi nella convinzione, o nella ragionevole
speranza, di poterlo evitare per abilità personale e per intervento
di altri fattori……..Omissis……Una qualche accettazione del
rischio sussiste tutte le volte in cui si deliberi di agire,
pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l'evento
previsto non si verificherà. Il semplice accantonamento del
dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente
ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per
sé l'accettazione del rischio, ma comporta piuttosto di stabilire
se la rimozione stessa abbia un'obiettiva base di serietà
e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione
che l'evento non si sarebbe verificato…".
Ciò
ricordato, dall'attività istruttoria compiuta è verosimile
supporre che effettivamente lo stato psicologico dell'Espenhahn
fosse quello del dolo eventuale e dico questo poiché, dalla
lettura della sentenza, si evidenziano tutta una serie di
comportamenti che inducono a ritenere che l'amministratore
delegato della ThyssenKrupp avesse, effettivamente, agito
anche a costo che quell'evento si verificasse.
Malgrado sia di importanza essenziale leggere con attenzione
la sentenza, vorrei solo ricordare qualche circostanza emersa
dal noto processo:
a)
nel punto in cui si diffuse l'incendio, non era stato posizionato
alcun sistema di rilevamento automatico di incendi;
b)
nel Giugno del 2006, presso lo stabilimento della ThyssenKrupp
a Krefeld in Germania, si era sviluppato un incendio su una
linea analoga a quella dello stabilimento di Torino tanto
è vero che la multinazionale aveva stanziato in via straordinaria,
per il triennio 2006/2008, la somma di € 16,7 milioni di euro
destinati alla prevenzione degli incendi negli impianti esistenti
in Italia. Tali somme, peraltro, a causa dell'intervento dell'Espenhahn,
non erano state utilizzate per lo stabilimento di Torino.
E'
inoltre da rilevarsi che l'amministratore delegato era non
solo a conoscenza di queste circostanze ma, altresì, di innumerevoli
altre situazioni di fatto, chiaramente accertate anche in
sede dibattimentale, che hanno indotto la Corte ad esprimersi
in modo particolarmente severo. Mi pare, quindi, che non possa
parlarsi di condanna esemplare ma, bensì, di un fatto corredato
da circostanze così particolari da individuare una responsabilità
che appare conforme al dettato normativo.
E' doveroso riportare il dispositivo completo: "...Visto
l'articolo 533 c.p.p. dichiara Espenhahn colpevole dei reati
a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche
e la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n 6 c.p.,
unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condanna
alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione; visto l'articolo
29 c.p. dichiara la sua interdizione completa dai pubblici
uffici; visti gli articoli 32 quater e 37 c.p. dichiara la
sua incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'articolo
437 c.p".
*
avvocato cassazionista, presidente dei
Probi viri dell'Osservatorio
 
Cassazione
: garanzie nel processo e testimonianza della persona offesa
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