Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
23 dicembre 2011
tutti gli speciali

Thyssen Krupp : una analisi della sentenza
di Demetrio Delfino*

La seconda Corte di Assise di Torino con sentenza del 15 Aprile-14 Novembre 2011 n 31095 ha, come è noto, riconosciuto la responsabilità penale per omicidio volontario con dolo eventuale dell'amministratore delegato e membro del comitato esecutivo della ThyssenKrupp acciai speciali Terni s.p.a. con sede in Terni con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali, Espenhahn Herald per i fatti commessi in Torino nel Dicembre 2007.

E' altresì noto che ci si riferisce a fatti gravissimi conseguenti all'incendio divampato nella sede della ThyssenKrupp di Torino dalla quale è derivata la morte e la lesione dei lavoratori presenti sulla linea di "ricottura e decapaggio" (Cold Annealing and Picking line) denominata Apl5.

I capi di imputazione che hanno portato alla condanna di Espenhahn sono molto articolati e complessi, peraltro non è mia intenzione riportarli passivamente poiché, tra l'altro, sarebbe necessario occupare diverse pagine solo per descriverli e commentarli. E' invece mia premura cercare di fare comprendere in che cosa, effettivamente, consista "il nuovo" di questa sentenza se, di nuovo, si può parlare.

Comincerei dalla massima indicando, per opportuna fedeltà alla stessa, gli articoli di riferimento (c.p. articoli 61, comma 3, 437 e 575): "Il datore di lavoro che omette di installare necessari sistemi antincendio, nel caso di morte dei dipendenti risponde di omicidio volontario con dolo eventuale, e ciò nell'ipotesi in cui egli, consapevole dell'alta probabilità dell'evento lesivo, accetti tale risultato a seguito di una vera e propria deliberazione con la quale abbia subordinato consapevolmente un determinato bene a un altro". (Nel caso di specie e stato provato che l'amministratore delegato aveva deciso di non istallare un sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi, perché l'azienda aveva deciso di chiudere a breve lo stabilimento ove si verificò l'incendio).

In realtà, a me pare che la sentenza in parola, non possa essere definita innovativa per ciò che concerne l'aspetto di "condanna esemplare" e dico questo poiché ciò che è particolare non è tanto la condanna ma, bensì, le caratteristiche del fatto attribuito all'Espenhahn. La chiave di volta sta nella differenza tra colpa cosciente, che avrebbe comportato una condanna senz'altro più lieve, e dolo eventuale e cioè quello stato psicologico che avrebbe caratterizzato la condotta del condannato.

Sempre per dovere di fedeltà alla descrivenda sentenza, ritengo opportuno riportare, per intero, uno stralcio della stessa nella quale la seconda Corte d'Assise di Torino ricorda una attenta giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale descrive le caratteristiche del dolo indiretto o eventuale……….2. "la giurisprudenza di legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo seguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerasi riferibile alla determinazione volitiva (Sez. Un. 12/10/1993, n 784; Sez. Un. 15/12/1992; Sez. Un. 12/10/1993, n. 748; Sez. Un. 14/02/1996, n 3571; Sez.I, 12/11/1997, n 6358; Sez. I, 11/02/1998, n 8052; Sez.I 20/11/1998, n 13544; Sez. V, 17/01/2005, n 6168; Sez. Vi, 26/10/2006, n 1367; Sez.I, 24/05/2007, n 27620; Sez. I, 29/1/2008, n 12954). Si versa invece nella colpa definita "cosciente", aggravata dall'avere agito nonostante la previsione dell'evento ( art. 61 n 3 c.p.), qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale e per intervento di altri fattori……..Omissis……Una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in cui si deliberi di agire, pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l'evento previsto non si verificherà. Il semplice accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per sé l'accettazione del rischio, ma comporta piuttosto di stabilire se la rimozione stessa abbia un'obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato…".

Ciò ricordato, dall'attività istruttoria compiuta è verosimile supporre che effettivamente lo stato psicologico dell'Espenhahn fosse quello del dolo eventuale e dico questo poiché, dalla lettura della sentenza, si evidenziano tutta una serie di comportamenti che inducono a ritenere che l'amministratore delegato della ThyssenKrupp avesse, effettivamente, agito anche a costo che quell'evento si verificasse.

Malgrado sia di importanza essenziale leggere con attenzione la sentenza, vorrei solo ricordare qualche circostanza emersa dal noto processo:

a) nel punto in cui si diffuse l'incendio, non era stato posizionato alcun sistema di rilevamento automatico di incendi;

b) nel Giugno del 2006, presso lo stabilimento della ThyssenKrupp a Krefeld in Germania, si era sviluppato un incendio su una linea analoga a quella dello stabilimento di Torino tanto è vero che la multinazionale aveva stanziato in via straordinaria, per il triennio 2006/2008, la somma di € 16,7 milioni di euro destinati alla prevenzione degli incendi negli impianti esistenti in Italia. Tali somme, peraltro, a causa dell'intervento dell'Espenhahn, non erano state utilizzate per lo stabilimento di Torino.

E' inoltre da rilevarsi che l'amministratore delegato era non solo a conoscenza di queste circostanze ma, altresì, di innumerevoli altre situazioni di fatto, chiaramente accertate anche in sede dibattimentale, che hanno indotto la Corte ad esprimersi in modo particolarmente severo. Mi pare, quindi, che non possa parlarsi di condanna esemplare ma, bensì, di un fatto corredato da circostanze così particolari da individuare una responsabilità che appare conforme al dettato normativo.

E' doveroso riportare il dispositivo completo: "...Visto l'articolo 533 c.p.p. dichiara Espenhahn colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n 6 c.p., unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione; visto l'articolo 29 c.p. dichiara la sua interdizione completa dai pubblici uffici; visti gli articoli 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'articolo 437 c.p".

* avvocato cassazionista, presidente dei Probi viri dell'Osservatorio


per approfondire...

Cassazione : garanzie nel processo e testimonianza della persona offesa

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale