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14 dicembre 2011
tutti gli speciali

Cassazione torna sui "reati culturalmente orientati"
di Annalisa Gasparre*

Si torna a parlare di reati culturalmente orientati… per dire che non costituisce concorso nel reato di esercizio abusivo di professione medica la condotta della madre che fa sottoporre il proprio figlio neonato ad intervento di circoncisione da parte di soggetto non abilitato alla professione medica, se manca la consapevolezza dell’illiceità

Nota a sentenza Cass. pen. Sez. VI, 24 novembre 2011 n. 43646

La sentenza che si commenta interviene sulla pronuncia dei giudici di merito (Tribunale di Padova e Corte d’Appello di Venezia) che avevano condannato una donna nigeriana per concorso nel delitto ex art. 348 c.p., perché favoriva la sottoposizione del proprio figlio neonato a un intervento di circoncisione, effettuato da un soggetto non abilitato alla professione medica. I giudici di merito avevano correttamente sottolineato la natura di atto medico, seppure semplice, dell’intervento di circoncisione, sia “in ragione della materialità dell’atto” che interferisce sull’integrità fisica, sia perché l’intervento presuppone capacità tecniche e cognizioni mediche che devono essere riservate a professionisti.

La Corte di legittimità condivide tale premessa, rimarcando che la circoncisione “per motivi rituali” – che prescinde da qualsiasi finalità terapeutica – interviene pur sempre sull’integrità fisica della persona, integrità che può essere “violata” solo da un medico (e in presenza di determinati presupposti: consenso, diritto alla salute, ecc.). Ragionando in termini di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione, nel caso in esame la Corte non manca di evidenziare la necessità di verificare l’elemento soggettivo rappresentato dalla coscienza e volontà di concorrere nell’atto di esercizio abusivo.

Tale accertamento deve essere compiuto considerando che la norma incriminatrice è norma penale in bianco, da integrare con le norme che disciplinano la professione protetta. Ne consegue che, l’ipotesi di ignoranza scusabile della legge penale deve essere esplorata anche in riferimento all’ignoranza scusabile delle norme integrative che, nel caso che ci occupa, riservano l’intervento di circoncisione (rectius: l’intervento medico) ad un soggetto abilitato. La sentenza di merito è stata censurata perché ometteva di valutare la posizione dell’imputata ai sensi dell’art. 5 c.p. – come risultante dalla sentenza costituzionale n. 364/88 – riguardo alla scusabilità o meno dell’ignoranza della stessa rispetto (anche) alle norme extrapenali incorporate nel precetto penale.

Sul punto, ad avviso dei giudici di legittimità, alcun rimprovero può essere mosso all’imputata, atteso che “dal raffronto tra dati oggettivi, che possono aver determinato nell’agente l’ignorantia legis circa l’illiceità del suo comportamento” (favorire l’attività di un soggetto non abilitato alla professione medica) e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorre nell’error iuris”, emerge in modo incontestabile il “difettoso raccordo” che si è determinato in un soggetto (l’imputata) non ancora integrato nel tessuto sociale e ordinamentale del paese in cui è migrata.

Il vulnus oggettivo e soggettivo che caratterizzava l’atteggiamento mentale dell’imputata, come sopra evidenziato, non determina però alcun automatismo nell’accertamento della scusabilità dell’ignorantia legis, ma contribuisce a meglio indagare se il bagaglio culturale generava, in concreto, una oggettiva condizione di difficoltà nel recepire – immediatamente – valori e divieti ignoti, diversi e, a volte, opposti a quelli della cultura di origine. In altre parole, se manca la percezione di un conflitto interno, a sfumare è il dovere di diligenza: ne segue che più difficile sarà sostenere un giudizio di rimproverabilità all’agente, giudizio che costituisce il fulcro dell’accertamento della sussistenza dell’elemento “dolo” nel concorso al delitto di esercizio abusivo di una professione.

Più in generale, manca il conflitto interno nei c.d. reati culturalmente orientati (cultural offence), in cui l’agente non avverte il disvalore della propria azione rispetto alla propria formazione culturale. Il reato esiste quale “prodotto” del conflitto esterno che viene a determinarsi tra il fatto dell’agente e le norme incriminatrici di un paese diverso da quello della cultura di appartenenza.

La dottrina più attenta, sull’onda dei movimenti migratori degli ultimi anni e delle problematiche conseguenti all’integrazione e alle culture importate dia migranti, ha da tempo rivolto attenzione ai reati culturali, offrendo riflessioni e ricostruzioni fatte proprie dalla giurisprudenza. Con arresti giurisprudenziali risalenti, la Cassazione ha chiarito come la circostanza che si muova alla contestazione di reati culturali (o culturalmente orientati) non esime il giudice dal suo compito naturale che è quello di rendere giustizia secondo le norme positive vigenti. E nell’assolvere tale compito, i giudici non possono escludere de plano la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, né scriminare i fatti tout court, invocando convinzioni religiose e retaggi culturali propri dell’imputato.

I fattori culturali, infatti, non potrebbero essere invocati in caso di violazione di beni personalissimi e indisponibili, quali quelli tutelati dalla Carta costituzionale. L’orientamento consolidato sembra essere quello che è stato definito “costituzionale-culturale” che inquadra il sistema penale come frutto di “norme di cultura” ampiamente condivise dalla coscienza sociale e, come tali, non compromettibili e non comprimibili da usi e costumi che si caratterizzano per essere offensivi di beni giuridici costituzionalmente protetti, di talché il diritto penale non potrebbe astenersi dal punirli (a pena di sacrificare il principio di uguaglianza).

Alla stregua di queste premesse, si può affermare che non è consentito fare appello all’ignoranza scusabile della legge aver ritenuto innocui, non riprovevoli o utili, i comportamenti posti in essere; al più, tali convinzioni potrebbero offrire elementi idonei ad una personalizzazione della condanna ex art. 133 c.p. Una differente posizione – in linea con una concezione di conoscibilità del precetto basata su criteri soggettivi puri – è quella che tiene conto delle caratteristiche personali dell’agente, soprattutto ove si tratti di delitti di pura creazione legislativa, come sembra essere quello dell’esercizio abusivo di professione, il cui concorso nel reato è stato contestato alla mamma nigeriana.

In tale fattispecie, la Corte di legittimità ha ritenuto insussistente il concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica, in punto elemento soggettivo, perché scusabile era l’ignoranza della legge penale e della legge extrapenale integrativa.

Alcun rimprovero – secondo la Corte – poteva essere rivolto alla donna.

* Coordinatrice della Commissione "Cassazione penale" dell'Osservatorio


per approfondire...

La sentenza della Corte di Cassazione

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