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Cassazione
torna sui "reati culturalmente orientati"
di
Annalisa Gasparre*
Si
torna a parlare di reati culturalmente orientati… per dire
che non costituisce concorso nel reato di esercizio abusivo
di professione medica la condotta della madre che fa sottoporre
il proprio figlio neonato ad intervento di circoncisione da
parte di soggetto non abilitato alla professione medica, se
manca la consapevolezza dell’illiceità
Nota
a sentenza Cass. pen. Sez. VI, 24 novembre 2011 n. 43646
La sentenza che si commenta interviene sulla pronuncia dei
giudici di merito (Tribunale di Padova e Corte d’Appello di
Venezia) che avevano condannato una donna nigeriana per concorso
nel delitto ex art. 348 c.p., perché favoriva la sottoposizione
del proprio figlio neonato a un intervento di circoncisione,
effettuato da un soggetto non abilitato alla professione medica.
I
giudici di merito avevano correttamente sottolineato la natura
di atto medico, seppure semplice, dell’intervento di circoncisione,
sia “in ragione della materialità dell’atto” che interferisce
sull’integrità fisica, sia perché l’intervento presuppone
capacità tecniche e cognizioni mediche che devono essere riservate
a professionisti.
La
Corte di legittimità condivide tale premessa, rimarcando che
la circoncisione “per motivi rituali” – che prescinde da qualsiasi
finalità terapeutica – interviene pur sempre sull’integrità
fisica della persona, integrità che può essere “violata” solo
da un medico (e in presenza di determinati presupposti: consenso,
diritto alla salute, ecc.). Ragionando in termini di concorso
nel delitto di esercizio abusivo di una professione, nel
caso in esame la Corte non manca di evidenziare la necessità
di verificare l’elemento soggettivo rappresentato dalla coscienza
e volontà di concorrere nell’atto di esercizio abusivo.
Tale
accertamento deve essere compiuto considerando che la norma
incriminatrice è norma penale in bianco, da integrare
con le norme che disciplinano la professione protetta. Ne
consegue che, l’ipotesi di ignoranza scusabile della legge
penale deve essere esplorata anche in riferimento all’ignoranza
scusabile delle norme integrative che, nel caso che ci occupa,
riservano l’intervento di circoncisione (rectius: l’intervento
medico) ad un soggetto abilitato. La sentenza di merito è
stata censurata perché ometteva di valutare la posizione dell’imputata
ai sensi dell’art. 5 c.p. – come risultante dalla sentenza
costituzionale n. 364/88 – riguardo alla scusabilità o meno
dell’ignoranza della stessa rispetto (anche) alle norme extrapenali
incorporate nel precetto penale.
Sul punto, ad avviso dei giudici di legittimità, alcun rimprovero
può essere mosso all’imputata, atteso che “dal raffronto
tra dati oggettivi, che possono aver determinato nell’agente
l’ignorantia legis circa l’illiceità del suo comportamento”
(favorire l’attività di un soggetto non abilitato alla professione
medica) e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle
capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo
di non incorre nell’error iuris”, emerge in modo incontestabile
il “difettoso raccordo” che si è determinato in un soggetto
(l’imputata) non ancora integrato nel tessuto sociale e ordinamentale
del paese in cui è migrata.
Il
vulnus oggettivo e soggettivo che caratterizzava l’atteggiamento
mentale dell’imputata, come sopra evidenziato, non determina
però alcun automatismo nell’accertamento della scusabilità
dell’ignorantia legis, ma contribuisce a meglio indagare
se il bagaglio culturale generava, in concreto, una oggettiva
condizione di difficoltà nel recepire – immediatamente
– valori e divieti ignoti, diversi e, a volte, opposti a quelli
della cultura di origine. In altre parole, se manca la
percezione di un conflitto interno, a sfumare è il dovere
di diligenza: ne segue che più difficile sarà sostenere un
giudizio di rimproverabilità all’agente, giudizio che costituisce
il fulcro dell’accertamento della sussistenza dell’elemento
“dolo” nel concorso al delitto di esercizio abusivo di una
professione.
Più
in generale, manca il conflitto interno nei c.d. reati
culturalmente orientati (cultural offence), in
cui l’agente non avverte il disvalore della propria azione
rispetto alla propria formazione culturale. Il reato esiste
quale “prodotto” del conflitto esterno che viene a determinarsi
tra il fatto dell’agente e le norme incriminatrici di un paese
diverso da quello della cultura di appartenenza.
La dottrina più attenta, sull’onda dei movimenti migratori
degli ultimi anni e delle problematiche conseguenti all’integrazione
e alle culture importate dia migranti, ha da tempo rivolto
attenzione ai reati culturali, offrendo riflessioni e ricostruzioni
fatte proprie dalla giurisprudenza. Con arresti giurisprudenziali
risalenti, la Cassazione ha chiarito come la circostanza che
si muova alla contestazione di reati culturali (o culturalmente
orientati) non esime il giudice dal suo compito naturale che
è quello di rendere giustizia secondo le norme positive vigenti.
E nell’assolvere tale compito, i giudici non possono escludere
de plano la sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato, né scriminare i fatti tout court, invocando
convinzioni religiose e retaggi culturali propri dell’imputato.
I fattori culturali, infatti, non potrebbero essere invocati
in caso di violazione di beni personalissimi e indisponibili,
quali quelli tutelati dalla Carta costituzionale. L’orientamento
consolidato sembra essere quello che è stato definito “costituzionale-culturale”
che inquadra il sistema penale come frutto di “norme di cultura”
ampiamente condivise dalla coscienza sociale e, come tali,
non compromettibili e non comprimibili da usi e costumi che
si caratterizzano per essere offensivi di beni giuridici costituzionalmente
protetti, di talché il diritto penale non potrebbe astenersi
dal punirli (a pena di sacrificare il principio di uguaglianza).
Alla stregua di queste premesse, si può affermare che non
è consentito fare appello all’ignoranza scusabile della legge
aver ritenuto innocui, non riprovevoli o utili, i comportamenti
posti in essere; al più, tali convinzioni potrebbero offrire
elementi idonei ad una personalizzazione della condanna ex
art. 133 c.p. Una differente posizione – in linea con una
concezione di conoscibilità del precetto basata su
criteri soggettivi puri – è quella che tiene conto
delle caratteristiche personali dell’agente, soprattutto
ove si tratti di delitti di pura creazione legislativa,
come sembra essere quello dell’esercizio abusivo di professione,
il cui concorso nel reato è stato contestato alla mamma nigeriana.
In tale fattispecie, la Corte di legittimità ha ritenuto insussistente
il concorso nel reato di esercizio abusivo della professione
medica, in punto elemento soggettivo, perché scusabile era
l’ignoranza della legge penale e della legge extrapenale integrativa.
Alcun
rimprovero – secondo la Corte – poteva essere rivolto alla
donna.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
La
sentenza della Corte di Cassazione
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