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Cassazione
: testimonianza in aula derogabile solo se teste sicuramente
irreperibile
di
Annalisa Gasparre*
L'IRREPERIBILITA' DEL TESTE DEVE ESSERE VERIFICATA
CON RIGORE AI FINI DELL'UTILIZZABILITA' DELLE LETTURE EX ART.
512 C.P.P.
Cass.
sez. VI penale, sent. n. 24039 del 24 maggio 2011 - dep. 15
giugno 2011 Pres. G. De Roberto, Rel. C. Citterio
Come
noto, il sistema accusatorio accolto dal codice di rito prevede
che la prova sia formata in dibattimento, nel contraddittorio
tra le parti, con alcune eccezioni stabilite tassativamente.
A livello sovranazionale il principio trova pendant nell'art.
6 CEDU che esplicita il "diritto di esaminare o far esaminare
i testimoni a carico".
L'art. 111 Cost. al V comma - prevedendo una riserva di legge
in materia - accenna specificamente a un criterio derogatorio
al contraddittorio, cioè la "accertata impossibilità di natura
oggettiva" di acquisire la prova in dibattimento (rectius:
nel contraddittorio). Tra le eccezioni disciplinate dalla
legge processuale, vi è quella stabilita dall'art. 512 c.p.p.
"Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione".
La
norma consente al giudice, su richiesta di parte, di disporre
la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal
pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal
giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti
o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la
ripetizione. Si tratta di atti formati durante la fase delle
indagini preliminari che non sarebbero conoscibili dal giudice
del dibattimento, proprio in ossequio al principio della prova
orale, immediata e formata nel contraddittorio e che il giudice
non potrebbe utilizzare ai fini della decisione (art. 526
c.p.p.), se non ricorrendo le tassative ipotesi di lettura
previste dal codice.
La
pronuncia in commento muove da una censura per violazione
di legge ex artt. 512, 526 c.p.p. e art. 111 Cost. della sentenza
della Corte d'Appello di Milano che confermava la sentenza
di condanna nei confronti di M.M. del Tribunale di Como. Nel
giudizio di primo grado le dichiarazioni del teste P. erano
state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., ritenuto sussistente
il requisito della "irreperibilità" dello stesso. Ricorrendo
in Cassazione, l'imputato sosteneva che l'irreperibilità del
teste P. "non poteva essere definita oggettiva, involontaria,
imprevedibile ed accertata con sicurezza" e che, pertanto,
l'acquisizione in dibattimento degli atti assunti nella fase
predibattimentale erada ritenersi illegittima. La Suprema
Corte riteneva fondata la censura.
Ponendo
quale architrave della propria motivazione i principi sanciti
con la sentenza Poltronieri Cass. sez. II, n. 43331 del 18-10/22-11-2007
(1), la Corte afferma che "l'interpretazione costituzionalmente
adeguatrice dell'art. 512 c.p.p. impone siano espletate tutte
quelle rigorose ricerche che consentono, in relazione al singolo
caso, di affermare con certezza l'irreperibilità del teste
e, quindi, l'impossibilità del suo esame in contraddittorio".
Considerati i principi in gioco e la necessità che la deroga
sia tassativa anche "sostanzialmente", secondo la Corte "le
modalità di cui all'art. 159 c.p.p." (Notificazioni all'imputato
in caso di irreperibilità) "non sono che il parametro per
individuare il 'minimo' che va fatto per cercare il teste,
un minimo suscettibile di integrazione congrua" secondo le
particolarità del caso concreto (tra cui la situazione personale
risultante dagli atti, le deduzioni specifiche eventualmente
svolte dalle parti).
Ai
fini dell'applicabilità dell'art. 512 c.p.p., il giudice,
precisa la Corte, nell'affermare la sopravvenuta irreperibilità
del teste, deve dar conto con motivazione non apparente e
manifestamente illogica o contraddittoria dell'apprezzamento
compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori
ed efficaci ricerche del medesimo e non limitarsi a prendere
atto di un formale infruttuoso tentativo ex art. 159 c.p.p.
1-
Il testo è comunque ricco di richiami giurisprudenziali conformi.
*
Coordinatrice della Commissione "Cassazione
penale" dell'Osservatorio
 
Cassazione:
testimonianza dell'offeso da sola prova l'accusa
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