25 giugno 2009

 
     

Amianto : TAR Lazio annulla parzialmente decreto Damiano
di osservatoriosullalegalita.org*

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso delle associazioni dalla AEA FVG, dalla AIEA, dalle altre associazioni di lavoratori esposti all'amianto e di singoli lavoratori e vittime dell'amianto, avverso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dell'Economia e Finanze in persona dei Ministri e dei Legali Rappresentanti p.t. e dell'INAIL Centrale ed ha annullato parzialmente il Decreto del Ministro Damiano, nella parte in cui, discriminando, limitava l'applicabilità della norma, di cui all'art. 1, commi 20-21-22, della legge 247 del 2007, ai lavoratori di 15 dei 500 siti per i quali era intervenuto l'atto di indirizzo ministeriale, che aveva dichiarato la loro esposizione all'amianto. Lo rende noto l'avv. Ezio Bonanni, noto per aver portato la questione dei danni da amianto a livello delle Corti europee. Un ulteriore passo avanti quindi per il superamento di alcuni dei perniciosi ostacoli frapposti da Istituzioni ed Enti preposti al riconoscimento dei diritti di vittime ed esposti.

In una nota, Bonanni spiega che, "Proprio perché il Ministro del Lavoro aveva emesso circa 500 atti di indirizzo, relativi a siti dove più alta era la concentrazione di amianto e maggiore l'esposizione dei lavoratori, è intervenuta la legge in oggetto, che ha esteso i benefici fino al 2003, con un prepensionamento pari al 50% del tempo di esposizione. Per semplicità, una esposizione (quella minima richiesta per legge) di 10 anni, dà diritto ad anticipare la pensione di 5 anni. Ciò in quanto questi lavoratori sono destinati a contrarre patologie, anche di lunga latenza, che possono portare alla morte nell'arco di pochi mesi, senza possibilità di cure efficaci. Ma, senza alcuna plausibile spiegazione, e quando già questi lavoratori avevano acquisito il diritto, il Ministro del Lavoro On. Damiano ha emanato il Decreto del 12 marzo 2008, con il quale ha limitato questi benefici ai soli lavoratori di 15 siti, escludendo tutti gli altri, che sono la gran parte. Anche l'INAIL emetteva atti amministrativi tesi a conculcare questi diritti".

"Alle associazioni dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto - aggiunge Bonanni - non rimaneva altro che ricorrere al TAR del Lazio, per chiedere l'annullamento degli atti illegittimi. Le stesse associazioni e singoli lavoratori (ma non le organizzazioni sindacali) ricorrevano anche alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, di Strasburgo, che, dichiarato ricevibile il ricorso, lo ha assegnato alla seconda sezione. Il TAR del Lazio ha preceduto tutti e testualmente, nel suo dispositivo: 'Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per l'effetto annulla il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 e l'atto di cui alla nota INAIL - Direzione Centrale prestazioni - Ufficio III N. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità in motivazione indicate. Condanna.'."

"Questa decisione - conclude l'avvocato - permette a decine e decine di migliaia di lavoratori, con spesse placche pleuriche ed altre patologie, di poter accedere alla prestazione previdenziale e al meritato riposto e di allontanarsi dalla fonte di esposizione, che rischia di aggravare il rischio. Ma l'impegno delle associazioni e del loro difensore, che scrive, proseguirà anche con azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato risarcibili (Sentenza n. 26972/2008). Infatti, l'atto annullato ovvero nella parte annullata, ha determinato gravissimi danni a decine di migliaia di lavoratori, che in quanto tali sono legittimati ad agire, per la loro tutela individuale".

* si ringrazia Fedele Boffoli

Speciale amianto

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