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15 giugno 2009
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Fisco
: tempi piu' lunghi per chi occulta beni all'estero Gli evasori sono avvertiti: il fisco puo' richiedere dopo molti anni una integrazione di pagamento se non era a conoscenza di beni imponibili occultati all'estero. Lo stabilisce una sentenza della Corte UE. La Corte rileva che una normativa che preveda il prolungarsi dei termini di verifica del computo fiscale rappresenta una restrizione sia della libera prestazione dei servizi sia della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dal Trattato CE, ma che tuttavia costituiscono ragioni imperative di interesse generale, idonee a giustificare una tale restrizione, la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali nonché la lotta alla frode fiscale. Infatti, ancorché l'estensione di un termine di rettifica fiscale non rafforzi, in quanto tale, i poteri di indagine di cui dispongono le autorità tributarie, essa consente tuttavia a queste ultime, in caso di scoperta di elementi imponibili detenuti in un altro Stato membro e di cui esse non erano a conoscenza, di avviare un'indagine e, laddove risulti che tali elementi non sono stati assoggettati ad imposta, ovvero lo sono stati in maniera eccessivamente ridotta, di emanare un avviso di rettifica fiscale. A giudizio del Tribunale europeo occorre distinguere due fattispecie. La prima corrisponde ad una situazione in cui elementi che sono imponibili in uno Stato membro e che sono situati in un altro Stato membro siano stati occultati alle autorità tributarie del primo Stato membro e dette autorità non dispongano di alcun indizio relativo all’esistenza di tali elementi che consenta l’avvio di un’indagine. In una simile ipotesi, tale primo Stato membro si trova nell’impossibilità di rivolgersi alle autorità competenti dell’altro Stato membro per ottenere da queste ultime le informazioni necessarie ai fini di un corretto accertamento dell’importo dell’imposta. In tali circostanze, il fatto di sottoporre elementi imponibili occultati al fisco ad un termine di rettifica fiscale prolungato pari a dodici anni (come dispone la legge olandese, in riferimento allo specifico caso esaminato dal Tribunale UE) non va oltre quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli fiscali e per contrastare la frode fiscale. Peraltro, il diritto comunitario non osta neppure a che, in una simile fattispecie, l’ammenda inflitta in ragione dell’occultamento di tali beni e redditi esteri sia calcolata proporzionalmente all’importo della rettifica fiscale e su tale più lungo periodo. La seconda fattispecie corrisponde ad una situazione in cui le autorità tributarie di uno Stato membro dispongano di indizi riguardanti elementi imponibili situati in un altro Stato membro che consentano di avviare un’indagine. In una simile ipotesi, non può essere giustificata l’applicazione, ad opera di questo primo Stato membro, di un termine di rettifica fiscale prolungato che non miri specificamente a consentire alle autorità tributarie di tale Stato membro di ricorrere utilmente a meccanismi di reciproca assistenza tra Stati membri e che scatti non appena gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro. ___________ NB:
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