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11 giugno 2009
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Conciliazione
: OUA , libera scelta per il cittadino con prospettiva europea "Le soluzioni extragiudiziarie possono essere una risposta adeguata al conflitto e quindi uno dei possibili metodi di risoluzione delle controversie, non secondario e neanche alternativo, ma più propriamente parallelo". Lo dichiara il presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Maurizio de Tilla, secondo cui "Si profila in questo modo un 'sistema plurale' di tutela dei diritti, all’interno del quale il cittadino deve poter scegliere liberamente, in base al tipo di controversia che si presenta, tra diversi metodi di risoluzione tutti parimenti efficienti e garantiti, ma diversi nel loro fondamento". Quindi la diffusione delle procedere extragiudiziali non dovrebbe essere una conseguenza della crisi della giustizia ordinaria ma, al contrario, "si fonda sull’esistenza di un sistema giudiziario ben funzionante che ponga il privato nella condizione di potere scegliere tra una struttura togata (da rendere sufficientemente rapida) da un lato ed una metodologia consensuale (da rendere sufficientemente sicura) dall’altro lato - spiega de Tilla - senza che si debba porre l’alternativa inaccettabile tra una giurisdizione pubblica inefficiente e garantista ed un sistema di procedure non contenziose efficienti". Per tutte queste ragioni l’Oua insiste sulla importanza di una prospettiva europea per garantire un migliore accesso alla giustizia e ricorda che il Parlamento Europeo ha approvato una direttiva che stabilisce che la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione al fine di preservare la flessibilità del procedimento di mediazione, l’autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente. Il codice europeo di condotta dei mediatori, inoltre, dovrebbe essere disponibile su Internet per il pubblico. Il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione non può dipendere solo dalla buona volontà delle parti e, anzi, se queste lo chiedono, gli stati membri dovrebbero garantirne l’esecutività. Sempre che il contenuto non sia in contrasto con il diritto dello stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell’accordo in questione. Partendo da questi presupposti, fa notare l'OUA, il Parlamento ha approvato la riforma processuale civile inserendo una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. Questi i più rilevanti principi e criteri direttivi della delega al Governo: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia; b) prevedere la possibilità, per i Consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i Tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgano del personale degli stessi consigli; c) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione; d) favorire mediante agevolazioni anche di carattere fiscale gli istituti della mediazione e della conciliazione; e) il procedimento di conciliazione non potrà in ogni caso avere una durata eccedente i tre mesi; f) nel caso che un giudizio sia stato instaurato nonostante il tentativo di conciliazione e la statuizione corrisponde al contenuto della proposta conciliativa, va esclusa la ripetizione delle spese sostenute dalla parte virtuosa che abbia rifiutato l’accordo; g) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. ___________ NB:
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