01 luglio 2009

 
     

Voli di Stato ai servizi segreti ? Culla del diritto e filosofia del rovescio
di Rita Guma*

Il Corriere della sera di oggi da' notizia del fatto che il personale che si occupa dei trasferimenti sui voli di Stato passera' alle dipendenze dei Servizi di intelligence e quindi le informazioni sui passeggeri saranno di fatto secretate, visto che si potra' opporre il segreto anche agli inquirenti.

La decisione - piu' che ai dichiarati scopi di sicurezza - non puo' non far pensare alle fotografie ed alle inchieste giornalistiche che hanno rivelato la presenza di ospiti privati (cantanti, attori, ballerine e anche imprenditori ora sotto inchiesta) del presidente del Consiglio sui voli di Stato.

Di fatto non solo i cittadini elettori non potranno piu' conoscere che uso viene fatto dei voli pagati dal contribuente (e che sono recentemente molto lievitati in numero), ma persino la magistratura rischiera' di avere le mani legate in eventuali inchieste.

La notizia ci induce a proporre di seguito un commento del 17 giugno scorso del prof. Panissidi, docente all'Universita' della Calabria, - gia' apparsa su Il Messaggero e qui pubblicata per gentile concessione dell'autore. Tale analisi ci sembra faccia emergere importanti aspetti sfuggiti - non sempre in buona fede - a coloro che hanno dibattuto l'argomento nei giorni scorsi.

La culla del diritto e la filosofia del rovescio
di Giuseppe Panissidi

Riesce sempre più difficile sfuggire alla percezione, aspra e forte, che nella culla storica del diritto, il Belpaese, il diritto attenda ancora trepidamente di essere opportunamente svezzato e nutrito, magari mediante alimentazione forzata.

La Procura della Capitale ha inoltrato al competente collegio per i reati ministeriali del tribunale di Roma istanza di archiviazione nei confronti del premier Silvio Berlusconi, in ordine alla vicenda dei voli di Stato. Esattamente come prevede la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, il Procuratore della Repubblica, "omessa ogni indagine", trasmette richieste ed atti al predetto organo di giurisdizione. Doverosamente astenutosi dal compiere atti d'investigazione formale, ad eccezione di qualche accertamento urgente e sommario, l'ufficio del pm ha formulato la sua richiesta. Gli ulteriori adempimenti di rito e la connessa decisione spettano ora al giudice dei ministri.

Che la legge sconti una grave contraddizione non v'è dubbio. Prevede che il pm, da una parte, eviti tassativamente qualsiasi atto d'indagine, e, dall'altra, formuli "richieste". In flagrante contrasto con i principi generali del nostro ordinamento, secondo i quali il pm formula le sue richieste motivate sulla base dei materiali investigativi raccolti! Se, però, gli è preclusa l'investigazione - riservata unicamente al collegio - quale richiesta seria, congrua e, soprattutto, motivata, potrà mai formulare?! Escluse - va da sé - le richieste investigative! Ma non sembra che i pm di Roma ne abbiano avanzate molte!

Ciò che colpisce in questa vicenda giudiziaria è la peculiare circostanza che, in dall'inizio, essa è stata caratterizzata da un crescendo di polemiche etico-politiche, e finanche 'estetiche'. E' misteriosamente mancato qualsiasi serio tentativo d'analisi e di riflessione giuridica sul fatto. In punto di diritto, nel linguaggio degli addetti ai lavori. Nemmeno uno spunto. Ragioni ed effetti di una siffatta, corale omissione meritano una certa attenzione, a fronte di un'insopportabile superficialità di approccio, linfa vitale per la perniciosa confusione di fatue chiacchiere, un'altra babele di cui francamente non si sente il bisogno.

Com'è noto, erano stati ipotizzati i reati di cui all'art.323 cp - abuso d'ufficio a carattere patrimoniale - e all'art.314 - peculato. I magistrati del pm di Roma sono pervenuti alla conclusione che le dette fattispecie legali non sussistono. Nella parte motiva - secondo puntuali notizie di stampa - essi allegano deduzioni che possiamo riassumere concisamente come segue.

1. Si trattava di voli già programmati, dei quali alcune persone hanno beneficiato, come in occasione di passaggi accordati sulle auto blu, benefits riconosciuti leciti da una uniforme giurisprudenza pregressa. Dunque nessun danno erariale.

2. Sui voli era sempre presente un'autorità. Pertanto, l'uso di essi non aveva carattere privatistico e abusivo.

3. Non esistono leggi o regolamenti che disciplinino la materia. Soffermandoci rapidamente sull'ultimo punto, possiamo agevolmente realizzare una prima certezza. Se mancano leggi e regolamenti, continua pur sempre a vigere la legge penale. La cui primazia non sopporta eventuali statuizioni contrarie, come, putacaso, la direttiva del mese di luglio 2008, nella misura in cui essa confliggesse con la norma penale.

Pare, infatti, che l'ordinamento giuridico non consenta di disciplinare gli ambiti delle condotte antigiuridiche in modo difforme dalla norma incriminatrice. Per intendersi, a nessuno, nello Stato di diritto, all'infuori del legislatore penale, è consentito 'regolamentare' condizioni e tipologia del delitto di furto o di rapina o di omicidio e quant'altro. Idem per l'abuso e il peculato. Ove mai una direttiva, ancora peggio se di Stato, ne prevedesse la liceità, essa, ponendosi al di fuori e in contrasto con la legge penale, incorrerebbe nel vizio di nullità assoluta e insanabile. Ovvero: diverrebbe giuridicamente inesistente.

Risaliamo per li rami dell'anzidetta motivazione.

Voli programmati: quale danno all'erario? Prescindiamo pure dal problema della capienza dell'aeromobile - che deve di necessità essere più grande, per trasportare un maggior numero di persone - e dal problema della copertura assicurativa per quelle persone. E supponiamo che i pm romani abbiano ragione, entro quest'ordine di considerazioni. Che attiene, tuttavia, alla competenza della magistratura contabile, non già a quella del giudice penale. Infatti, la struttura del richiamato art.323 cp non contempla, fra i suoi elementi costitutivi, l'occorrenza di un danno per l'erario! Richiede soltanto l'esistenza di un vantaggio, "per sé o per altri"! Palese la valenza alternativa del disgiuntivo 'o'.

Ora, se un dato è chiaro e certo è che le persone trasportate un qualche vantaggio l'hanno ricevuto, correlato al profitto del loro anfitrione. Se, poi, come afferma la Procura romana, quel vantaggio è tenue, allora ne conseguiva la necessità di sollecitare al collegio de quo la contestazione dell'art.323 bis cp. La differenza risiede nell'entità della pena - che dev'essere più bassa - non nel valore scriminante rispetto al delitto. Che persiste tutto intero.

Un esempio può aiutare. Una licenza edilizia illegittima può concretare i presupposti dell'abuso indipendentemente da un eventuale danno al Comune, nell'esaustiva salienza del vantaggio al beneficiario. E una prova logica a contrario. Il medesimo art.323 cp prevede anche l'ipotesi che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio operino per "danneggiare" taluno. Ebbene, anche in questo caso è del tutto ininfluente che il danno arrecato implichi un qualche vantaggio per il soggetto attivo della condotta o per lo Stato. Come volevasi dimostrare.

Ciò che ontologicamente demarca il caso che occupa da altri precedenti notori - come passaggi in auto o in aereo per Monza - è il peculiare intreccio fra la condotta dell'agente - il premier - e gli scopi specifici della medesima. Non una liberalità neutra, non una semplice cortesia, bensì manifestazioni e feste in casa propria, da lui medesimo organizzate. Ed è proprio tale nesso organico ad innervare e definire l'inconfondibile dolo specifico dell'abuso come 'sviamento di potere'. A nulla rilevando, sotto tale profilo, la presenza sui voli di figure autorizzate, in quanto che esse, semmai, avrebbero dovuto "astenersi" (art.323 stesso codice) in costanza di un interesse personale e privato. Ovviamente, una contraddizione nei suoi termini. Il che, se possibile, vale ad aggravare il quadro, di sicuro non ad alleggerirlo o a depurarlo.

Conclusivamente, una notazione sull'ipotesi del 'peculato', anch'essa esclusa dalla lungimiranza della Procura romana. Nemmeno il delitto di cui all'art.314 cp richiede l'effetto di un danno a chicchessia. Prevede, invece, in un'ipotesi 'ridotta', il cosiddetto 'peculato d'uso'. Ricorre ogni qualvolta in cui l'agente si serva 'uti dominus' - elemento essenziale, specifico e distintivo - della cosa mobile altrui, traendone un profitto esclusivamente personale. Come in caso di feste in casa propria, vedi caso, a patente differenza di un viaggio per una gara a Monza o di un passaggio in auto a terzi.

Anche qui risulta in toto irrilevante che l'entità del profitto sia modesta. Il diritto, a differenza dell'acqua, più o meno calda, è creazione culturale e razionale fra le più significative ed elevate, umana ed umanizzante. Con buona pace di qualche procuratore di Giustizia. Un furto rimane tale anche se di un centesimo, almeno allo stato, fino ad eventuale depenalizzazione. La pena ne terrà conto. Secondo diritto e Giustizia.

* si ringrazia Pierluigi Poggi

Speciale etica e politica

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