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01 luglio 2009
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Giustizia
UE : penalisti , riaffermare i diritti , formare gli avvocati La riaffermazione della centralita' dei diritti fondamentali a livello UE, la necessita' di assicurare il diritto di difesa davanti agli organi europei di indagine e di coordinamento e la necessita' di promuovere una formazione comune dell'avvocato sono fra le priorita' suggerite dai penalisti italiani per la futura gestione delle politiche dell'Unione in materia. Le osservazioni sul programma di intervento dell'Unione Europea nel settore della Giustizia, Libertà e Sicurezza per i prossimi anni (c.d. Programma di Stoccolma) sono contenute in un documento inviato dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali, di concerto con l'Osservatorio Europa, al Consiglio dell'Unione Europea, alla Commissione Europea ed al Ministro della Giustizia. Per i penalisti, "Occorre soprattutto assumere interventi normativi volti a riaffermare la centralità nel diritto dell'Unione Europea, anche in ambito penale, dei diritti fondamentali degli individui". Pertanto occorre "un riassetto normativo che, nell'ottica dell'individuo, assicuri quelle norme di garanzia che lo stesso legislatore costituente europeo intende assicurare a garanzia dei diritti fondamentali della persona nel processo penale". A tal fine i penalisti ricordano la regola d'interpretazione contenuta nell'art. 52, par. 4, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, secondo cui: "piuttosto che in una impostazione rigida basata sul 'minimo comune denominatore', i diritti in questione sanciti dalla Carta [tra cui quelli attinenti al processo] dovrebbero essere interpretati in modo da offrire un elevato livello di tutela che sia consono al diritto dell'Unione e in armonia con le tradizioni costituzionali comuni". Inoltre, notano i penalisti, Eurojust non ha alcun interlocutore privato nell'ambito dei suoi poteri che si vanno gradatamente estendendo e anche nell'ambito dei poteri di indagine dell'Olaf, che costituiscono il presupposto di un crescente numero di procedimenti nazionali, la difesa non ha alcuna reale capacità di intervento. Analoga situazione si registra a proposito delle investigazioni di Europol e, più in generale, in relazione alla disciplina della diffusione delle informazioni e dei dati tra gli organi di polizia. "Anche nella prospettiva, prevista dal Trattato di Lisbona, di un pubblico ministero europeo - argomenta quindi l'UCPI - non è più differibile l'istituzione di un organismo che, a tutela del privato coinvolto in indagini transnazionali e sotto lo stretto controllo degli ordini nazionali forensi, consenta un reale contraddittorio con gli organi investigativi europei, esercitando un controllo di legalità delle diverse procedure quando non vi sia (ancora) una posizione individuale processualmente rilevante e che, più in generale, costituisca un punto di riferimento per la tutela dei diritti della persona nel processo". Inoltre - cosi' come e' stato fatto fino ad oggi per i magistrati - "occorre promuovere un programma ad hoc, adeguatamente finanziato, per una formazione comune dell'avvocato sui temi del diritto penale dell'Unione Europea anche nell'applicazione corrente nei singoli Stati membri. Se davvero l'Unione Europea vuole favorire la c.d. fiducia reciproca non solo a livello politico, ma anche nella comunità dei giuristi, occorre promuovere protocolli formativi comuni ed occasioni di dialogo e confronto nell'avvocatura europea, in particolare riguardo alla deontologia ed alla individuazione di best practices". Inoltre "Non è più procrastinabile la compilazione di un chiaro, ambizioso ed avanzato statuto dei diritti (quantomeno) degli imputati che, pur sotto forma di nucleo di norme armonizzate, sia improntato ai massimi standards di garanzia previsti dai vari ordinamenti, ad evitare ogni forma di dumping giudiziario". Secondo l'Unione delle Camere Penali Italiane, l'Unione Europea dovrebbe anche promuovere il principio della necessità della difesa tecnica, uniformando verso standard elevati le garanzie (prima fra tutte quella della confidenzialità) inerenti il rapporto tra assistito e difensore. L'obbligo della comunicazione dei diritti, già prevista nel Libro verde sulle garanzie procedurali, potrebbe, poi, consentire, nei medesimi procedimenti, l'esercizio di diritti oggi di fatto di difficile soddisfazione, come contattare il cliente e/o il difensore nazionale dello stesso in caso di mandato di arresto da parte del difensore dello Stato di esecuzione. In conseguenza di quanto suggerito, occorrerebbe riformare le decisioni quadro già adottate, introducendo i correttivi necessari a garantire una effettiva difesa nelle procedure disciplinate ovvero influenzate dal diritto dell'Unione Europea. L'UCPI, anche in considerazione dei possibili nuovi strumenti normativi previsti dal Trattato di Lisbona, ribadisce in ogni caso la propria contrarietà ad eventuali ulteriori iniziative volte ad accentuare il fenomeno di ibridazione del processo penale attraverso l'innesto nel processo nazionale di atti ed attività compiuti in altri Stati membri secondo il diritto di tali Stati. ___________ NB:
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